Per l'Agenzia delle Entrate è possibile beneficiare della detrazione fiscale del Superbonus 110% quando l'immobile è oggetto di un contratto di comodato d'uso?
Superbonus 110% spetta al comodatario?
Il Fisco dichiara che il contratto di comodato d'uso permette l'accesso al Superbonus 110%.
Un contribuente, si è rivolto all'Agenzia delle Entrate, per richiedere se potesse beneficiare del Superbonus 110%, nella qualità di comodatario di un immobile. La risposta è stata positiva, perché in presenza dei requisiti richiesti dalla legge per beneficiare del Superbonus, può usufruire dell'agevolazione anche chi non è proprietario dell'immobile, ma lo detiene in virtù di un contratto di comodato d'uso.
Il diritto per il comodatario, viene riconosciuto a condizione che il contratto di comodato d'uso sia regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori oppure se antecedente, al momento del sostenimento delle spese.
L'assenza di un titolo di detenzione dell'immobile, risultante da un atto registrato, aggiunge l'Agenzia delle Entrate, preclude il diritto alla detrazione fiscale, anche se si provvedesse alla successiva regolarizzazione.
L'Agenzia delle Entrate, ha inoltre stabilito che il comodatario deve essere in possesso di una dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori, da parte del proprietario.
I soggetti che possono richiedere le agevolazioni relative al Superbonus sono i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Gli istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali di questi istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà oppure gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.
Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Infine, le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.