Il comodatario può fruire del Superbonus 110%?

Per l'Agenzia delle Entrate è possibile beneficiare della detrazione fiscale del Superbonus 110% quando l'immobile è oggetto di un contratto di comodato d'uso?
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Superbonus 110% spetta al comodatario?


Il Fisco dichiara che il contratto di comodato d'uso permette l'accesso al Superbonus 110%.

Un contribuente, si è rivolto all'Agenzia delle Entrate, per richiedere se potesse beneficiare del Superbonus 110%, nella qualità di comodatario di un immobile. La risposta è stata positiva, perché in presenza dei requisiti richiesti dalla legge per beneficiare del Superbonus, può usufruire dell'agevolazione anche chi non è proprietario dell'immobile, ma lo detiene in virtù di un contratto di comodato d'uso.

Il diritto per il comodatario, viene riconosciuto a condizione che il contratto di comodato d'uso sia regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori oppure se antecedente, al momento del sostenimento delle spese.
L'assenza di un titolo di detenzione dell'immobile, risultante da un atto registrato, aggiunge l'Agenzia delle Entrate, preclude il diritto alla detrazione fiscale, anche se si provvedesse alla successiva regolarizzazione.

Superbonus e comodato d'uso
L'Agenzia delle Entrate, ha inoltre stabilito che il comodatario deve essere in possesso di una dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori, da parte del proprietario.

I soggetti che possono richiedere le agevolazioni relative al Superbonus sono i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Gli istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali di questi istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà oppure gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Infine, le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

riproduzione riservata
Superbonus 110% e comodato d'uso come funziona
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Alert Commenti
  • Mauro
    Mauro
    Giovedì 30 Giugno 2022, alle ore 15:28
    Le chiedo un'informazione se possibile, avendo aderito al superbonus 110, cedendo il credito a Società truffaldina, che ha iniziato i lavori poi scappati, che bisogna fare?
    Ora la società dopo centinaia di denunce è bloccata e sotto indagine dalla Procura, ha svuotato i cassetto fiscali e fatto quasi niente di lavori e quel poco fatto male.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mauro
      Mercoledì 6 Luglio 2022, alle ore 16:28
      In questi casi, dove vanno accertate anche le responsabilità penali, è necessario attendere le indagini della Procura della Repubblica per stabilire i colpevoli e i danni cagionati allo Stato. Nel frattempo Lei non può muovere ne fare nulla. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Vigiala
    Vigiala
    Sabato 4 Giugno 2022, alle ore 08:43
    Chiedo altro circa il quesito, posto il 12-4-2022 a nome Vigiala.
    Atteso che sono proprietario di un appartamento in condominio, in città dove risiedo, e di due altri appartamenti ad uso abitativo, in paese, situati anch’essi in uno stesso condominio.
    - se è legittimo, ai sensi del D.L. “Rilancio” e s.m.i., che mia moglie, inclusa nel mio stato di famiglia, con me convivente e con la mia stessa residenza in città, possa stipulare col sottoscritto un Comodato d’uso gratuito, per un appartamento ubicato in paese, pur continuando a conservare sia la permanenza nel mio stato di famiglia, che la mia stessa residenza presso la casa in città;
    - se queste condizioni, consentano le due distinte richieste: mia e di mia moglie, nonché l’ottenimento dei due relativi benefici del D.L. “Rilancio” e s.m.i., nel rispetto dello stesso.
    - Infine come redigere Il CONSENSO ai lavori, al comodatario ? G
    Vigiala
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Vigiala
      Martedì 7 Giugno 2022, alle ore 10:27
      Il contratto di comodato d'uso prevede l'obbligo di residenza di chi riceve l'immobile.  Inoltre, è obbligatorio che il comodatario sia in possesso di una dichiarazione di consenso per eseguire i lavori da parte del proprietario.  La dichiarazione, su carta libera, è molto semplice: deve contenere le generalità del proprietario, l'identificazione toponomastica e catastale dell'unità immobiliare, il nominativo e dati del comodatario e una breve e sommaria descrizione dei lavori a farsi. La dichiarazione va datata e sottoscritta con allegato documento di riconoscimento. Cordiali saluti.
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      • Vigiala
        Vigiala Pasquale
        Mercoledì 8 Giugno 2022, alle ore 10:58
        Salve, innanzitutto grazie per la risposta.
        In merito all’obbligo di residenza del comodatario, per quanto ho potuto dedurre da varie ricerche eseguite, sembra che essa (residenza) non sia prevista né dalle norme del Comodato in generale, né dal “Decreto Rilancio”.
        I soli requisiti del comodatario sono:
        1) di DETENERE l’immobile attraverso un contratto di Comodato, regolarmente registrato 
        2) di essere dal comodante AUTORIZZATO.
        Può definire meglio questo aspetto,
        Grazie. Vigiala
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Vigiala
          Giovedì 9 Giugno 2022, alle ore 17:41
          Di solito il contratto di comodato lo si stipula per beneficiare di un qualcosa che diversamente non è possibile e che la legge mette a disposizione  degli utenti come le detrazioni fiscali (Bonus Ristrutturazioni 50%), riduzioni di tributi (Imu 50%), Tari (sconto 50%), ecc. dove è richiesta la residenza.  Riguardo agli articoli consultabili in rete, molti fanno riferimento alla risposta fornita dall'AdE in data 9 settembre 2020 la n. 327 in cui l'istante era residente e detentore di un immobile in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito. Per sciogliere ogni dubbio in merito è consigliabile formulare un interpello all'AdE. Cordiali saluti.
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  • Filippo
    Filippo
    Mercoledì 27 Aprile 2022, alle ore 09:23
    Sono proprietario di 4 appartamenti in condominio.
    Avendo diritto al Bonus 110%, per due soli di essi, come posso ottenere la detrazione anche per gli altri due?
    Questi altri due appartamenti sono stati concessi in locazione a inquilini.
    Quale escamotage posso adottare?
    Tramite un contratto di comodato intestato agli inquilini o anche a mio figlio?
    Filippo
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Filippo
      Sabato 30 Aprile 2022, alle ore 13:23
      Se il contratto di comodato lo intesta agli inquilini sono questi a beneficiare del Superbonus del 110%, previa Sua autorizzazione. L'altra ipotesi, quella di intestare a Suo figlio, non modifica le cose salvo se non interviene sui diritti reali con un atto notarile. Cordiali saluti.
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  • Vigiala
    Vigiala
    Martedì 12 Aprile 2022, alle ore 15:47
    Salve,
    sono proprietario di un appartamento in condominio, nella città dove risiedo, e di due altri appartamenti in paese, ugualmente in condominio.
    Cioè posseggo in tutto n.3 appartamenti.
    Avendo diritto al Bonus 110%, per due soli di essi, il terzo lo concederei a mia moglie, in comodato d’uso, perché possa, attraverso una sua domanda, quale comodataria, anch’essa godere appieno del Bonus 110%.
    Questa escamotage, mi permetterebbe così, di usufruire del Bonus 110%, su tutti e tre i miei appartamenti?
    Chiedo gentilmente delucidazioni “certe” in merito.
    Grazie
    Vincenzo
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Vigiala
      Mercoledì 13 Aprile 2022, alle ore 17:44
      Sì, ne ha facoltà. Va precisato che il contratto di comodato d'uso deve essere regolarmente registrato e con validità antecedente alla data dell'inizio dei lavori. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
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