L'abuso edilizio ha da sempre rappresentato un ostacolo per chi volesse fruire di una qualsiasi detrazione fiscale. Vale lo stesso anche per il Superbonus 110%?
Superbonus 110%: vale anche in caso di abusi edilizi?
Fino allo scorso mese di giugno 2021, l'abuso edilizio è sempre stato un ostacolo per chiunque volesse fruire di una qualsiasi detrazione fiscale. L'art. 49 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) prevede infatti che un intervento edilizio su un immobile abusivo non può fruire di alcuna agevolazione da parte dello Stato.
Tale disposizione ha generato parecchi dubbi circa la fruizione del Superbonus 110%.
Dubbi che hanno generato riflessioni e discussioni portando, dapprima, all'inserimento nell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 del comma 13-bis (ad opera del Decreto Legge n. 104/2020), e poi alla sua completa riscrittura da parte del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis).
Tra le varie cose, queste modifiche prevedono un regime edilizio e fiscale particolare per tutti gli interventi di Superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione, per i quali non viene più richiesta la verifica di conformità edilizio-urbanistica per avviare il cantiere.
Pare dunque chiaro che l'abuso edilizio presente su un immobile legittimamente edificato non bloccherebbe il Superbonus 110%: fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
La presentazione della CILA non sanerà alcun abuso preesistente.
Inoltre, è bene ricordare l'orientamento della giurisprudenza di Cassazione secondo la quale qualsiasi intervento (anche di manutenzione ordinaria), realizzato su un immobile che presenta degli abusi, rappresenta una ripresa dell'attività edilizia illegale.
La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza 29 marzo 2021, n. 11788, ha ritenuto configurabile la violazione dell'art. 44 (sanzioni penali) del d.P.R. 380 del 2001 per ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su un immobile illegittimo.
Da ciò consegue che, anche un intervento eseguito fruendo del Superbonus su un immobile che presenta abusi, fa incorrere alle sanzioni penali di cui all'art. 44. Nello specifico:
- ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
- l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
- l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.