|
La questione sulla possibilità di usufruire del Superbonus 110% nel caso di demolizione e ricostruzione di un immobile con aumento della volumetria del medesimo è piuttosto frequente.
Nel caso specifico, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se sia possibile richiedere l'agevolazione fiscale per un intervento di ricostruzione, con aumento volumetrico pari al 20%, per un edificio già demolito e per il quale il permesso di costruzione è già stato rilasciato. Si fa altresì presente che non vi è alcuna certificazione energetica dell'edificio demolito.
Sulla questione, l'Agenzia delle Entrate ha anzitutto chiarito il fatto che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche.
Ha quindi poi specificato che è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della cosiddetta ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'Edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Va fatta una specificazione. Relativamente agli interventi sopra descritti, circa gli aumenti volumetrici, l'accesso al Sismabonus e all'Ecobonus vanno considerati in maniera diversa:
È cosa ormai nota che alla detrazione delle spese sostenute per l'efficientamento energetico, gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici siano dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.
Tuttavia, il Fisco ha precisato che l'articolo 1, comma 66, lettera c) della Legge di Bilancio 2021 ha inserito nell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), il comma 1-quater, ai sensi del quale sono compresi, tra gli edifici che possono accedere al Superbonus, anche quelli privi di attestato di prestazione energetica, in quanto sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi. La condizione è che, al termine degli interventi - che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell'art. 119] - anche in caso di demolizione e ricostruzione, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Non sarà necessario produrre l'A.P.E. iniziale. Tuttavia, l'ideale sarebbe poter dimostrare che, allo stato iniziale, l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.
Riassumendo, se l'intervento di ricostruzione rientra tra quelli di "ristrutturazione edilizia" previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e se vengono effettuati interventi rientranti nel Superbonus, l'istante potrà fruire del:
|
||
Buonasera, scusate, sono nuovo nel forum.Sono in affitto in un appartamento oggetto di lavori di ristrutturazione con il bonus 110.Sto vivendo personalmente tutti i disagi della... |
Salve a tutti,Una domanda mi assale ogni volta ma senza trovare precise conferme da parte dei tecnici. Ho una casa in fase di ristrutturazione con SB110 avviato nel 2022 con 30%... |
Buonasera,secondo voi ,visto che le spese tecniche per i lavori del 110% sono state pagate in base ai millesimi, quindi chi ha una quota di 40, ha pagato il doppio di chi ce l'ha... |
Buongiornovolevo sapere se secondo voi è possibile visto comunicazione del general contractor relativamente alla variante di riqualificazione energetica del condominio con... |
Buongiorno nel mio caso con il bonus 110 mi sono state richieste delle spese extra per il rifacimento della tinteggiatura de disotto del balcone e delle varie superfici non... |