La coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%?

In quali casi e a quali condizioni la coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%: vediamo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento.
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Superbonus 110% e coibentazione del tetto: cosa dice la legge


Si è parlato molto di coibentazione del tetto in relazione al Superbonus 110%.
Molti Enti si sono pronunciati su questo argomento che si è rivelato alquanto complesso, al fine di fornire dei chiarimenti in merito a una normativa in continua evoluzione.

Coibentazione del tetto
Nell'ottica di fare il punto della situazione partiamo da quanto previsto nella Legge di Bilancio 2021. In particolare, nella Legge 178/2020, è stato stabilito che gli interventi finalizzati alla coibentazione del tetto sono ammessi al Superbonus 110% senza che si debba limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto che possa esistere sotto la copertura.

Coibentazione del tetto e Superbonus: i dubbi


A seguito delle disposizioni sono sorti alcuni dubbi e alla luce della normativa ci si è posta la seguente domanda: per accedere al Superbonus 110 è necessario che il tetto debba delimitare un ambiente riscaldato?

Se così fosse si escluderebbero dall'agevolazione i casi in cui il tetto separi l'esterno da un solaio non riscaldato e non abitabile.
Del resto uno dei requisiti per ottenere la maxi detrazione è che gli interventi di isolamento riguardino una parete che separa l'esterno con un ambiente riscaldato.


Coibentazione del tetto: il punto di vista dell'Agenzia delle Entrate


Sull'argomento l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo più volte di pronunciarsi.
Innanzitutto con la circolare 24/E del 2020.

L'Amministrazione Finanziaria ha in tale occasione affermato, senza mezzi termini, che tra gli interventi di isolamento termico ammessi alla maxi detrazione rientrano anche quelli finalizzati alla coibentazione del tetto.

Il Fisco dichiara che:

  • la copertura dell'edificio deve costituire elemento di separazione tra l'esterno e un volume riscaldato;

  • la coibentazione del tetto, unitamente ad altri interventi eseguiti sull'involucro opaco, deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente;

  • la coibentazione del tetto, insieme ad altri interventi di isolamento, agevolabili ai sensi del Decreto Rilancio, devono determinare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.


Coibentazione del tetto: le considerazioni di Enea


Anche Enea, ha espresso sull'argomento il proprio punto di vista.
L'Ente, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito internet, spiega quando la coibentazione del tetto può rientrare nel Superbonus 110%.

Nel caso in cui il tetto separi l'esterno da un locale freddo, l'agevolazione viene comunque riconosciuta ma in presenza di una specifica condizione.

È necessario che non si effettui la coibentazione del solaio sottostante.

Tali considerazioni sono l'esito di un confronto tra Enea e il Ministero per la Transizione Ecologica. In conclusione, i lavori di coibentazione del tetto sono ammessi al Superbonus 110%:

  • nel caso in cui il tetto separi l'esterno da un vano riscaldato;

  • qualora il tetto separi l'esterno da un locale freddo purché non venga contemporaneamente effettuata la coibentazione del sottotetto.


Coibentazione del tetto con solaio non riscaldato


Veniamo adesso a quella che è la più recente interpretazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate volta a stabilire quali sono i limiti da rispettare affinché la coibentazione del tetto possa comportare il riconoscimento del Superbonus 110.

Il chiarimento arriva dalla risposta all'interpello n. 779 del 16 novembre 2021.

Intervento di coibentazione del tetto
Cosa succede se il sottotetto non è riscaldato?

La risposta viene data dall'Amministrazione finanziaria a causa dei dubbi sollevati da un contribuente intenzionato a effettuare dei lavori rientranti nella maxi agevolazione.
Si trattava in particolare di interventi di isolamento termico delle pareti, della posa in opera degli infissi e di interventi di rifacimento del tetto con coibentazione.

Poiché ante lavori il sottotetto non era riscaldato, la copertura del tetto non risultata tale da separare l'esterno da un volume riscaldato, secondo i dettami in passato resi noti dall'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente chiede pertanto l'ammissibilità o meno del lavoro e maggiori specifiche in merito al requisito in base al quale gli interventi di isolamento devono costituire almeno il 25% della superficie lorda disperdente.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate


L'Agenzia delle Entrate ribadisce che gli interventi di rifacimento e coibentazione della copertura dell'edificio sono ammessi alla detrazione fiscale ma a una condizione.

Il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie lorda disperdente deve essere rispettato considerando esclusivamente gli interventi sulle superfici che separano il volume riscaldato dall'esterno (o vani freddi e terreno).

Superbonus 110
Ne consegue che ai fini del calcolo della percentuale e dunque per il raggiungimento dei requisiti di agevolabilità non si dovranno considerare gli interventi di rifacimento e coibentazione del tetto che non delimiti un solaio riscaldato.
Non rileva in alcun modo il fatto che al termine dei lavori il sottotetto possa venire dotato di impianto di riscaldamento.

Affrontato l'argomento relativo agli interventi di isolamento termico tramite coibentazione del tetto, l'Agenzia delle Entrate si occupa della posa degli infissi dell'edificio. In merito a tale lavoro, il Fisco specifica che il Superbonus 110 viene ammesso solo qualora vengano sostituite componenti già esistenti o loro parti.

Nella fattispecie considerata l'intervento non può ricondursi al Superbonus 110% come intervento trainato poiché trattasi di nuova installazione.

Al contribuente verrà dunque riconosciuta una detrazione ridotta rientrando la posa in opera degli infissi nell'ambito del bonus ristrutturazioni.

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Superbonus 110: chiarimenti Agenzia delle Entrate coibentazione tetto
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