Stalking condominiale,ovvero atti persecutori reiterati contro i propri vicini. Se i fatti sono inequivocabili lo stalker può essere allontanato dal palazzo.
Le liti di condominio, anche e soprattutto se non si riesce a canalizzarle nell'ambito della gestione ordinaria del contenzioso, spesso sfociano in vere e proprie contese nelle quali le parti passano alle vie di fatto.
Con il risultato che nelle aule di giustizia ci si va a finire per difendersi da accuse di reati alle volte anche gravi.
Sempre più frequentemente, pure perché il reato è di recente istituzione, si sente parlare di stalking in condominio.
La norma di riferimento, che punisce quelli che in italiano chiamiamo atti persecutori, è l'art. 612-bis, primo comma, del codice penale che recita:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Gli altri capoversi, l'articolo si compone complessivamente di quattro commi, specificano alcune circostanze aggravanti (es. se i fatti sono commessi da persona legata a quella perseguitata da relazione affettiva) e la punibilità a querela o d'ufficio rispetto a chi è il soggetto offeso da reato.
Ultimamente, ci riallacciamo così all'attualità, questa ipotesi di reato sta trovando applicazione verso una particolare tipologia di stalker: il condomino.
Si, perché sempre più assiduamente i Tribunali stanno riconoscendo come illecita la condotta della persona che non sofferma le proprie attenzioni moleste e persecutorie verso un solo altro soggetto, ma anche verso più persone che abitano nello stesso edificio.
In un'ordinanza dello scorso 15 febbraio il g.i.p. di Padova ha avuto modo di accertare che in un condominio tutti i condomini, da quando l'indagato ha preso possesso dell'alloggio, hanno subito e denunciato angherie di ogni tipo, quali minacce ed insulti, ed hanno dovuto sopportare rumori e disturbi a tutte le ore del giorno e della notte.
Molti di loro hanno dovuto spostare il letto in altra stanza e cambiare gli orari dei pasti e delle uscite, molti sono ricorsi a cure mediche, alcuni stanno seriamente pensando di vendere l'appartamento e trasferirsi (G.i.p. Padova 15 febbraio 2013 n. 1222). In sostanza si può dire che commette stalking il condomino che minaccia e molesta reiteratamente i propri vicini creando in loro quella situazione psicologica descritta dalla norma succitata.
Risultato?Il pubblico ministero investito d'indagare sulla vicenda può chiedere al giudice delle indagini preliminari l'applicazione di una misura cautelare utile ad evitare il reiterarsi del reato.
Detto fuori dal linguaggio giuridico: il condomino stalker può essere sfrattato dall'abitazione ubicata in condominio.
Tecnicamente la misura cautelare si chiama divieto di dimora e può essere accompagnata anche dal così detto divieto di avvicinamento.
Le due misure, fino alla fine del processo, o comunque fino a quando possono essere applicate, hanno la funzione di impedire contatti tra le parti e quindi prevenire la reiterazione del reato.