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Nel condominio dove abiti ci sono alcuni condomini che non versano le spese relative ai contributi condominiali alla scadenza stabilita.
Si tratta di un’evenienza non così insolita e questo ha per effetto che l’amministratore dello stabile debba attivarsi al fine di recuperare i crediti rimasti inevasi.
Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria l'amministratore cerca di risolvere la questione in maniera bonaria e a tal fine egli procede inviando al condomino moroso una lettera raccomandata di sollecito per il pagamento del debito ormai scaduto.
Qualora la lettera di sollecito non dovesse sortire effetti immediati, dovrà provvedere con ulteriori lettere di diffida ad adempiere, redatte magari da un avvocato.
Ecco che l’amministratore, per tentare il recupero delle spese condominiali rimaste inevase è costretto allo svolgimento di un'attività extra che implica dei costi legati alle spese postali sostenute.
Partiamo dal presupposto che le spese che l'amministratore del condominio dovrà effettuare per le lettere raccomandate di sollecito sono oneri sostenuti dall’amministratore nell’interesse del Condominio per un servizio svolto a tutela dei suoi interessi economici.
Non solo. L’inoltro della raccomandata viene effettuato anche e soprattutto a vantaggio del condomino moroso stesso, al quale viene preannunciata una causa legale nei suoi confronti ove egli insisterà nella propria condizione di inadempimento.
Se si arriva a coinvolgere un avvocato, poiché le azioni dell’amministratore in rappresentanza dei condomini non hanno sortito alcun effetto, ci saranno anche delle spese legali cui dover far fronte.
Nel caso in cui l'amministratore si attivi, tramite un legale per intentare una causa dinanzi a un Giudice al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, sarà il Giudice stesso, nel provvedimento, a condannare il condomino moroso, in caso di soccombenza, al pagamento delle spese legali e processuali.
A chi vanno addebitate le spese postali sostenute dall'amministratore per sollecitare il condomino moroso al pagamento degli oneri condominiali?
Spettano al condomino moroso stesso oppure dovranno essere ripartite tra tutti i condomini sulla base delle quote millesimali?
Siamo di fronte a una questione sulla quale spesso in Condominio ci sono numerosi scontri, soprattutto nel caso in cui alla lettera dell’amministratore sia seguita l’opposizione da parte del condomino e questo abbia comportato un botta e risposta tra le parti. A seguito delle varie repliche le spese postali sono lievitate.
Tra l’altro l’amministratore, per la sua attività in difesa del Condominio, potrebbe aumentare la sua parcella al di fuori di quello che sarebbe il compenso previsto per il suo mandato. Tali voci saranno riportate nel rendiconto annuale e condomini virtuosi potranno avere un ulteriore aggravio di spesa.
L'argomento è stato più volte trattato dalla Corte di Cassazione che si è di recente pronunciata sul punto.
In base a quanto previsto dall’articolo 1123 del codice civile la ripartizione delle spese postali deve avvenire in modo proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. L’applicazione della suddetta norma è dipesa dal fatto che le spese postali sono spese sostenute per la prestazione di un servizio eseguito nell’interesse comune.
Stesso principio trova applicazione, come vedremo, in riferimento alle spese legali, in quanto anche esse connesse a un servizio prestato nell’interesse comune.
La Corte di Cassazione aggiunge un elemento in più in quanto essa precisa che l’assemblea condominiale può deliberare che tali spese siano addebitate al singolo condomino che le ha determinate a seguito di una condotta impropria, come nel caso del condomino che non abbia corrisposto i contributi condominiali a tempo debito.
Le spese postali e il compenso aggiuntivo da corrispondere all’amministratore per l’attività da lui svolta, potranno essere posti a carico del condomino moroso.
In caso di morosità, la regola generale di addebito per quote millesimali subisce una deroga. Il servizio svolto dall'amministratore avrebbe in questo caso fini personali, legali al condomino moroso, poiché rivolto esclusivamente al proprietario che non risulta in regola con le spese condominiali.
Come si spiega la deroga ammessa dai Giudici Supremi?
Essa trova spiegazione nel secondo comma dell’articolo 1123 codice civile in base al quale se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
In tal caso la ripartizione delle spese non avviene più in base al criterio millesimale bensì in proporzione all’uso fatto della cosa comune da ciascuno proprietario.
La spesa dovuta ai solleciti di pagamento e al compenso extra dell’amministratore è dovuta a causa di un servizio goduto in maniera diversa dai vari condomini.
Per quanto concerne le spese legali, ovvero quelle dovute all’avvocato che assume in giudizio la difesa del condominio di fronte al condomino moroso non si applica lo stesso principio. In questo caso la regola alla norma generale non vale.
Le suddette spese dovranno essere pagate da tutti i condomini in base alla quota millesimale di competenza.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24696/2008.
Tali spese, incluse quelle di carattere stragiudiziale, devono essere sostenute da tutti i condomini poiché è il condominio, che nell'interesse comune, ha conferito all’avvocato il mandato della difesa.
In caso di avvio di una causa sarà il Giudice a stabilire eventualmente che le spese legali e processuali dovranno essere a carico della parte soccombente.
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