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La riservatezza è un valore che sta acquisendo, di giorno in giorno, sempre una maggiore rilevanza, in qualsivoglia ambito privato e pubblico.
Il tema della privacy ha assunto negli ultimi anni indubbia rilevanza anche nella vita condominiale.
Ciò, in particolare, in conseguenza dell'entrata in vigore del c.d. GDPR, ovverosia il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con il quale è stata profondamente modificata la materia relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel nostro ordinamento disciplinato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Come rilevato, la gestione e la eventuale divulgazione di dati afferenti la sfera economica e finanziaria di ciascun condomino è un tema particolarmente delicato, in ragione, dello specifico contesto condominiale che consente una maggiore circolazione di informazioni, anche delicate, in ordine alla vita privata.
Per tale motivo, il trattamento dei dati personali in condominio impone un bilanciamento fra esigenze sovente opposte quali, il diritto alla riservatezza dei dati personali e il diritto di accesso a informazioni propedeutico alla conoscenza di questioni che inevitabilmente impattano sulla vita di tutti i condomini.
Un ruolo di indubbia rilevanza nella gestione e nel trattamento dei dati personali è riservato all'amministratore di condominio, il quale rappresenta il soggetto a cui è demandato il difficile compito di per conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli condomini.
L'assemblea condominiale ha il potere di designare l'amministratore quale responsabile del trattamento dei dati personali degli abitanti in condominio (proprietari, locatari, usufruttuari), attribuendo a questi un conseguente e specifico ruolo in materia di privacy, ovverosia il compito di gestione e controllo dei dati personali.
Solitamente si è più attenti alla diffusione di dati e informazioni afferenti alla situazione patrimoniale e finanziaria.
Limitando l'analisi a tali tipologie di informazioni, relative, nello specifico, alle spese condominiali e alla posizione debitoria di ciascun condomino, occorre effettuare una valutazione di bilanciamento fra interessi contrapposti che consentono di chiarire come e quali dati possono essere oggetto di trattamento ed eventuale diffusione.
Come noto, il bilancio condominiale, comunemente definito anche rendiconto condominiale, è il documento contabile contenente le voci di entrata e di uscita, nonché ogni altro elemento e/o informazione inerente alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale del condominio.
Il rendiconto è un documento obbligatorio, in quanto contiene l'annotazione delle spese effettuate durante l'anno e delle quote pagate dai condomini.
Si tratta, dunque, di documento di estrema importanza, poiché risponde all'esigenza di porre i condòmini in grado di sapere come effettivamente sono stati spesi i soldi versati con il conseguente diritto, di questi ultimi, all'informazione e il corrispondente obbligo dell'amministratore di mettere a disposizione degli stessi la documentazione giustificativa delle spese ivi indicata (Tribunale di Roma, 13 novembre 2019 n. 21802).
È evidente che l'accesso al bilancio condominiale consente a ogni singolo condomino di ottenere delicate informazioni sulla effettiva corresponsione delle quote condominiali da parte di tutti i partecipanti alla comunione.
Ne discende un importante dubbio di non poco conto.
È possibile, per ciascun condomino, avere accesso al rendiconto o, in generale, alle informazioni relative a pagamenti e a possibili morosità di altri proprietari e a quali condizioni?
La risposta a tale interrogativo è affermativa, seppur con le dovute limitazioni.
Ogni condomino oltre ad avere accesso alle informazioni che lo riguardano personalmente, può avere contezza, esercitando il diritto di visionare gli atti, anche di dati della gestione condominiale, delle spese condominiali e gli inadempimenti degli altri condòmini, sia al momento della presentazione del rendiconto annuale, sia facendone richiesta specifica all'amministratore.
Ne consegue che l'amministratore di condominio, su richiesta, può inoltrare al condomino che ne faccia richiesta informazioni relative alla ripartizione spese condominiali.
A medesime conclusioni, in ordine alla diffusione delle informazioni, si giunge con riferimento a eventuali spese condominiali non pagate: anche i dati e le informazioni, riguardanti morosità dei singoli condomini possono essere rese note al condominio richiedente.
Le inadempienze di condomini morosi possono, infatti, essere rese note dall'amministratore agli altri condomini in sede di presentazione del rendiconto annuale, e pertanto, possono essere oggetto di discussione nel corso dell'assemblea, nonché a seguito di richiesta effettuata da un condomino nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo.
A prevalere, nel giudizio di bilanciamento fra esigenze diverse, è il principio della trasparenza nella gestione della vita condominiale, con la conseguenza che l'eventuale richiamo alla tutela della privacy per impedire la conoscenza di queste informazioni non ha effetto.
Chiarita la possibilità per ciascun condomino di accedere a informazioni, aventi a oggetto, la suddivisione spese condominiali e i versamenti, occorre chiarire che, ai fini del trattamento di tali dati, non è necessario il consenso dell'interessato.
In altri più specifici termini il trattamento dei dati sulla posizione contabile e debitoria non necessita del consenso dell'interessato.
L'accesso alle informazioni di natura contabile e gestionale, pur non essendo gravato da particolari limitazioni all'interno del contesto condominiale, incontra, tuttavia, un importante limite con riferimento alla divulgazione a terzi, ovverosia persone esterne alla comunione.
È, infatti, severamente vietato divulgare informazioni sulle spese o sulle morosità al di fuori dell'ambito condominiale.
Per tale motivo, il codice sulla privacy non consente, a esempio all'amministratore di condominio di esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi, trattandosi di aree di passaggio anche per soggetti terzi rispetto al condominio.
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