Noleggio del ponteggio: quando c'è la detrazione fiscale

È confermato che tra le spese detraibili sul bonus facciate vi rientrano anche quelle dell'installazione del ponteggio pur se fornito da ditta esterna ai lavori
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Bonus facciate 2020 e noleggio del ponteggio


Introdotto con la Legge di bilancio 2020, il bonus facciate si sostanzia in una detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

  • le società semplici;

  • le associazioni tra professionisti;

  • i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).


Bonus facciate 2020
Il beneficio, dunque, è ammesso sia ai fini IRPEF che IRES.
Al fine di goderne è necessario che il contribuente possieda o detenga l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio (la data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Quindi, ammessi allo sgravio sono, purché ne sostengano la spesa, ad esempio il proprietario, l'usufruttuario, il locatore, ecc. Sono inoltre ammessi, purché sostengano le spese, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e i conviventi di fatto, ai sensi della Legge n. 76 del 2016.


Quali zone sono interessate al beneficio fiscale?


Per espressa previsione normativa, il beneficio compete solo se l'immobile oggetto dell'intervento è situato nelle zone territoriali del Comune classificate come A o B (indicate nel decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (l'assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti).

A tal fine basta rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune.

Zona A e B
Si ricorda che ai sensi del menzionato decreto, la zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.

In merito, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono esclusi dal beneficio, quindi, gli interventi effettuati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E, F.


Quali interventi rientrano nella detrazione


Come si evince dalla guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate e dalla Circolare n. 2/E/2020 della stessa Amministrazione finanziaria, sono ammessi allo sgravio fiscale gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.

In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;

  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;

  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessi oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.


Dunque, interessati al beneficio sono tutti quei lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Vi rientrano, ad esempio il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie.

Interventi agevolabili
Così come danno diritto al risparmio fiscale il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi e quei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.


Il ponteggio e la detrazione fiscale


Per i lavori da eseguirsi sulla facciata dell'edificio nella maggior parte dei casi (soprattutto ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro) si necessita dell'istallazione di ponteggio e non sempre questo è fornito dalla stessa ditta che esegue l'intervento ma spesso è preso a noleggio da un'impresa esterna.

L'Agenzia delle Entrate su questo aspetto è abbastanza chiara: tra le spese detraibili vi rientrano anche quelle relative all'istallazione del ponteggio senza porre alcuna limitazione laddove quest'ultimo sia esterno a chi fa i lavori.

Dalla guida sopra menzionata, infatti, si apprende che è ammesso portare in detrazione anche le spese per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica).

Ammessi sono anche gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'Iva, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico).

Detrazione ponteggio
Si ricorda che non è previsto limite massimo di spesa detraibile e che il beneficio è fruibile in 10 quote annuali di pari importo. Se trattasi di persone fisiche non titolari di partita IVA o di persone fisiche titolari di partita IVA ma che determinano il reddito secondo il principio di cassa, è necessario eseguire il pagamento dell'onere con bonifico parlante (è possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per l'ecobonus).

I soggetti titolari di partita IVA, invece, che determinano il reddito secondo il criterio di competenza possono effettuare il pagamento anche con mezzi diversi (assegni, bonifico ordinario, ecc.).

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Alert Commenti
  • Anna
    Anna
    Lunedì 28 Giugno 2021, alle ore 16:27
    È sfruttabile il ponteggio innalzato per il bonus facciate 90%, anche per lavori straordinari non rientranti nell''agevolazione?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Anna
      Martedì 29 Giugno 2021, alle ore 16:13
      Sì, non ci sono vincoli in tal senso. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
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