|
Introdotto con la Legge di bilancio 2020, il bonus facciate si sostanzia in una detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione:
Il beneficio, dunque, è ammesso sia ai fini IRPEF che IRES.
Al fine di goderne è necessario che il contribuente possieda o detenga l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio (la data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Quindi, ammessi allo sgravio sono, purché ne sostengano la spesa, ad esempio il proprietario, l'usufruttuario, il locatore, ecc. Sono inoltre ammessi, purché sostengano le spese, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e i conviventi di fatto, ai sensi della Legge n. 76 del 2016.
Per espressa previsione normativa, il beneficio compete solo se l'immobile oggetto dell'intervento è situato nelle zone territoriali del Comune classificate come A o B (indicate nel decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (l'assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti).
A tal fine basta rivolgersi all'ufficio tecnico del Comune.
Si ricorda che ai sensi del menzionato decreto, la zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.
In merito, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono esclusi dal beneficio, quindi, gli interventi effettuati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E, F.
Come si evince dalla guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate e dalla Circolare n. 2/E/2020 della stessa Amministrazione finanziaria, sono ammessi allo sgravio fiscale gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
Dunque, interessati al beneficio sono tutti quei lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Vi rientrano, ad esempio il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie.
Così come danno diritto al risparmio fiscale il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi e quei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Per i lavori da eseguirsi sulla facciata dell'edificio nella maggior parte dei casi (soprattutto ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro) si necessita dell'istallazione di ponteggio e non sempre questo è fornito dalla stessa ditta che esegue l'intervento ma spesso è preso a noleggio da un'impresa esterna.
L'Agenzia delle Entrate su questo aspetto è abbastanza chiara: tra le spese detraibili vi rientrano anche quelle relative all'istallazione del ponteggio senza porre alcuna limitazione laddove quest'ultimo sia esterno a chi fa i lavori.
Dalla guida sopra menzionata, infatti, si apprende che è ammesso portare in detrazione anche le spese per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica).
Ammessi sono anche gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'Iva, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico).
Si ricorda che non è previsto limite massimo di spesa detraibile e che il beneficio è fruibile in 10 quote annuali di pari importo. Se trattasi di persone fisiche non titolari di partita IVA o di persone fisiche titolari di partita IVA ma che determinano il reddito secondo il principio di cassa, è necessario eseguire il pagamento dell'onere con bonifico parlante (è possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per l'ecobonus).
I soggetti titolari di partita IVA, invece, che determinano il reddito secondo il criterio di competenza possono effettuare il pagamento anche con mezzi diversi (assegni, bonifico ordinario, ecc.).
|
||