In assemblea, dopo la discussione sui punti posti all?ordine del giorno, è necessario prendere una decisione.Tale decisione, che prende il nome di deliberazione,
In
assemblea, dopo la discussione sui punti posti all'ordine del giorno, è necessario prendere una
decisione.Tale decisione, che prende il nome di
deliberazione, diviene
obbligatoria per tutti i condomini (
art. 1137, primo comma, c.c.).Se poi la
deliberazione non viene nemmeno impugnata per presunti suoi vizi, essa, eccezion fatta per i casi di nullità che sono rilevabili in ogni momento,
diviene definitiva e quindi, per dirla banalmente, non v'è modo di potersi sottrarre agli effetti che andrà a produrre.Se, ad esempio, si sono
deliberati interventi di riparazione straordinaria di notevole entità, nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla legge (corretta procedura di convocazione e deliberazione, ecc.),
tutti i condomini saranno tenuti a partecipare alle spese.La
forza del deliberato arriva fino al punto che se un comproprietario decidesse di sottrarsi all'obbligo contributivo, potrebbe vedersi notificata (con probabilità vicina alla certezza) un'
ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva che, nei casi più gravi, potrebbe portare fino al
pignoramento dell'unità immobiliare.
Che cosa accade se, dopo aver deliberato una determinata opera o presa una particolare decisione,
i condomini cambiano idea? È possibile sostituire la decisione adottata con altra diversa o magari proprio di segno opposto?La
risposta è positiva ma le modalità e gli effetti variano a seconda della
deliberazione da sostituirsi.Partiamo dall'
ipotesi più semplice, ossia quella in cui una
deliberazione sia stata adottata con il consenso di tutti i condomini.Si pensi alla
deroga dei criteri legali di ripartizione delle spese.In questi casi, come in tutti gli altri in cui si decide all'unanimità,
per modificare la decisione presa è necessario essere nuovamente tutti d'accordo.
Che cosa accade se il provvedimento è stato preso a maggioranza?In queste circostanze, come detto dalla
Corte di Cassazione la sostituzione della deliberazione precedentemente adottata deve avvenire con le stesse
maggioranze previste dalla legge per l'adozione di quelle decisione (cfr.
Cass. n. 517/82).
Che vuol dire ciò?Si torni all'esempio dei
lavori di ristrutturazione di notevole entità.S'ipotizzi che sia stata scelta, per l'esecuzione degli interventi di risanamento, la ditta Alfa ma che, prima della stipula del contratto,
i condomini abbiamo deciso di voler cambiare l'appaltatore.In questi casi, per poter
operare tale cambiamento, sarà necessario che la deliberazione successiva sia adottata con la
stessa maggioranza prevista per la deliberazione dei lavori straordinari di notevole entità (e quindi la maggioranza degli intervenuti all'assemblea ed almeno 500 millesimi).Nel caso di specie la sentenza citata s'occupava proprio d'un caso di
sostituzione della ditta esecutrice ma nulla vieta che il discorso sia estensibile, analogicamente, anche a fattispecie differenti.L'ultimo caso riguarda la
sostituzione di una deliberazione invalida.Si pensi all'ipotesi in cui una
decisione assembleare sia impugnata per dei vizi comportanti l'annullabilità e che, per ovviare al probabile accoglimento del ricorso,
i condomini decidano di sostituirla con una nuova.In questi casi, si farà applicazione analogica dell'
art. 2377, quarto comma, c.c. a norma del quale:
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo (per il condominio leggasi
regolamento n.d.A.)Anche in questi casi i
quorum per la nuova delibera sono quelli necessari per la
deliberazione che si andrà a sostituire.