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Coronavirus e sospensione rate mutuo: come funziona?

Quali sono le regole introdotte dal decreto Cura Italia per poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa? Tutte le novità e requisiti necessari
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Sospensione rate del mutuo: quando è possibile


Varato lunedì 16 marzo 2020 il tanto atteso decreto Cura Italia volto a contenente le misure per il sostegno economico del Paese afflitto dalla pandemia da Coronavirus.
Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo è subito operativo.

Lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, afflitti dalla situazione di crisi in cui sta versando l'Italia, potranno richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa fino a 18 mesi.

Sono due le novità da evidenziare: estensione del Fondo Gasperrini anche ai lavoratori autonomi e eliminazione del requisito reddito Isee per poterne beneficiare.
Viene dunque eliminato il tetto di 30.000 euro finora requisito necessario per accedere alla misura.

Sospensione rate mutuo
Nonostante l'emergenza coronavirus non accenni a fermarsi i contribuenti potranno tirare un piccolo sospiro di sollievo. Il Governo decide dunque di affrontare questo momento di grossa crisi economica del Paese partendo dal sostegno finanziario in caso di mutui.

Già con il D.L 9/2020 del 2 marzo, sulla base dell'articolo 26, vi era stato un allargamento della platea del Fondo di solidarietà. Ammessi all'agevolazione anche i lavoratori per i quali è scattata la cassa integrazione.

La stima dell'Esecutivo, sulla base della relazione tecnica di accompagnamento al nuovo decreto, prevede che il blocco delle rate riguardi 230.000 partite Iva.

Che cos'è il Fondo Gasperrini?

Si tratta del fondo di solidarietà per i mutui prima casa, istituito con la legge 244/2007, presso il ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap Spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici).

L'agevolazione introdotta con il Decreto Cura Italia è rivolta ai mutui prima casa per un valore dell'abitazione fino a 250.000 euro. La misura a favore dei cittadini, divenuta strutturale, durerà per 9 mesi, ovvero fino a dicembre 2020.


Sospensione mutui prima casa: chi ha diritto all'agevolazione e requisiti


Le categorie coinvolte dalla misura, che prevede la sospensione delle rate del mutuo prima casa, sono:

  • i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, licenziati o in cassa integrazione;

  • i collaboratori parasubordinati, rappresentanti commerciali o di agenzia, che dimostrino la sospensione dall'attività lavorativa;

  • i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

L'accesso al Fondo, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia può essere richiesto in presenza dei seguenti requisiti:

  • sospensione dell'attività lavorativa o in alternativa la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;

  • stipula del mutuo per l'acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale;

  • erogazione del mutuo da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;

  • capitale residuo da corrispondere alla banca non può superare i 250.000 euro;

  • in caso di ritardo nel pagamento delle rate, il periodo di mora non deve superare i 90 giorni consecutivi.

In presenza di questi requisiti la sospensione verrà accordata per un periodo massimo di 18 mesi.


Quali sono i documenti da presentare all'istituto di credito?


Per poter fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo prima casa è necessario recarsi presso la propria banca e consegnare la documentazione necessaria.

Mutuo prima casa
In assenza di decreti attuativi da parte del ministero, ad oggi si dovranno portare i seguenti documenti:

  • dichiarazione dell'azienda, a favore dei lavoratori dipendenti, contenente un'attestazione in merito alla cessazione dell'attività lavorativa o alla riduzione della retribuzione dovuta alla nuova condizione connessa all'emergenza coronavirus;

  • attestazione in merito alla nuova condizione in cui versano i lavoratori con rapporto di collaborazione;

  • per quanto concerne i lavoratori autonomi e liberi professionisti, occorre che essi provino di aver subito una riduzione degli introiti pari ad almeno il 33%, a partire dal 21/02/2020 e fino alla data di presentazione della domanda. Il calo del fatturato registrato deve essere una conseguenza della chiusura dell'attività o della riduzione della stessa dovuta alle misure restrittive imposte dal governo per contenere il contagio. A tal fine risulta necessaria un'autocertificazione comprovante la situazione economica con responsabilità penali in caso di dichiarazione del falso.


Sospensione mutuo
La grossa novità introdotta con il Decreto Cura Italia è il fatto che nessun limite di reddito da comprovare con modello Isee è previsto per i numerosi contribuenti che si trovano in difficoltà nel sostenere il pagamento delle rate del mutuo. Saranno in molti dunque a poter accedere al fondo di solidarietà e a beneficiare della sospensione.

Per maggiori dettagli su modalità di richiesta e procedura siamo comunque in attesa di decreti attuativi contenenti maggiori chiarimenti sugli aspetti più pratici.

Un aspetto importante che consentirà anche al cittadino di valutare l'opportunità dell'operazione è la questione interessi. Che ne sarà dunque degli interessi compensativi che il mutuatario deve corrispondere alla banca insieme alla quota capitae?

Sul punto bisogna fare molta attenzione. La sospensione riguarda sia la quota capitale che gli interessi e su questo non vi sono dubbi.

Da tener presente tuttavia che il Fondo di solidarietà rimborserà alle banche il 50% degli interessi maturati sul debito residuo; la restante parte degli interessi dovrà essere corrisposta dal mutuatario alla ripresa dei regolari versamenti.

Poiché il pagamento degli interessi viene solo slittato ne consegue che la sospensione converrà soprattutto a coloro che hanno un debito residuo di importo non troppo elevato.

riproduzione riservata
Sospensione rate mutuo e decreto Cura Italia
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