Sismabonus acquisti 110% spetta in caso di variazione della classe sismica
Se la zona sismica passa dalla classe 4 a quella 3 spetta il Sismabonus acquisti 110%.
L'Agenzia delle Entrate, con risposta numero 624 del 24/09/2021, ritiene valida l'asseverazione tardiva se la variazione della classe sismica perviene dopo il rilascio del permesso di costruire.
Può beneficiare del Sismabonus acquisti 110% l'acquirente di un immobile ristrutturato se dopo il rilascio del permesso di costruire, la zona sismica dove è situato l'edificio viene riclassificata dalla classe 4 a quella 3, però l'impresa è tenuta a presentare entro la data del rogito l'asseverazione sismica.
Il caso è il seguente: un cittadino presenta una proposta di acquisto a un'impresa edile che ha ristrutturato un immobile, quest'ultima accetta la proposta il 31/03/2021.
Il cittadino successivamente, chiede se può usufruire del Sismabonus acquisti 110% dal momento che il permesso di costruire è stato richiesto il 13/03/2019 e rilasciato dal Comune alla venditrice il 06/06/2019, che con i lavori è stata eseguita la demolizione e il rifacimento di un complesso residenziale.
Ancora, che gli interventi edilizi hanno avuto inizio il 30/09/2019, che il rogito di acquisto sarà sottoscritto entro il 30/12/2021, che la zona sismica del comune in cui sorge l'unità immobiliare è stata riclassificata dalla classe 4 alla classe 3 e che l'aggiornamento della classificazione sismica è avvenuto a marzo 2021, quindi l'allegato B relativo all'asseverazione doveva essere depositato entro aprile 2021.
L'Agenzia delle Entrate, conferma che per beneficiare del Sismabonus acquisti 110%, occorre che l'efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico sia asseverata dal professionista iscritto all'Ordine, secondo le rispettive competenze professionali, incaricato della progettazione, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.
Nell'ipotesi in cui le imprese non abbiano tempestivamente presentato l'asseverazione con i relativi allegati, gli acquirenti delle unità immobiliari non potranno usufruire dell'agevolazione.
Il Sismabonus acquisti 110% spetta anche agli acquirenti degli immobili situati nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure di autorizzazione sono iniziate prima del 01/05/2019 anche in assenza di una tempestiva asseverazione, a condizione che tale adempimento sia eseguito dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile.
Questo, per non penalizzare tutti i casi in cui l'asseverazione non fosse stata presentata perché gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'agevolazione, secondo le norme pro tempore vigenti.
L'Agenzia delle Entrate, ha accolto la domanda del contribuente, l'asseverazione non era stata effettuata in quanto alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo il Comune era compreso nella zona sismica 4, pertanto esclusa dall'agevolazione.
Ne consegue che l'istante potrà richiedere il Sismabonus acquisti 110% se l'impresa presenta l'asseverazione entro la data del rogito. Infine, gli immobili dovranno essere venduti dalla medesima impresa entro i 18 mesi dal termine dei lavori e l'asseverazione dovrà essere consegnata all'acquirente per accedere all'incentivo.