Sicurezza sul lavoro

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto che modifica il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
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Con la legge n. 81 del 2008 è entrato in vigore in Italia il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che raggruppa le precedenti normative in materia, come la legge 626 del 1994 e la legge 494 del 1996, che riguarda specificamente i cantieri temporanei e mobili, e quindi il settore dell'edilzia.

In particolare gli articoli del Testo Unico che riguardano l'edilizia sono quelli contenuti nel Titolo IV. Negli scorsi giorni sono state approvate dal Governo una serie di modifiche al Testo sulla sicurezza, cSicurezza nei cantieri edilihe hanno suscitato le critiche di sindacati ed associazioni di categoria, soprattutto del mondo dell'edilizia, che è uno dei settori maggiormente colpiti dalla piaga degli incidenti sul lavoro e che, in vista del Piano Casa che si sta per approvare, e del relativo incremento dell'attività lavorativa che ne deriverà, vedrà ancora ulteriormente accrescere i rischi.
L'intento dei riformatori è quello di semplificare le procedure burocratiche che, in materia, sono piuttosto complesse, mantenendo però costanti gli standard di sicurezza.
Le voci critiche che invece si sono levate nei confronti del provvedimento sostengono che dall'esame degli articoli modificati (136 su 306) risulta che esso riduca le responsabilità a carico delle aziende, trasferendole sui lavoratori.

Sicurezza nei cantieri ediliInfatti, se da un lato il Ministro del Welfare Sacconi sostiene che le sanzioni sono aumentate del 50% rispetto alla vecchia normativa, dall'altro va osservato che questi aumenti andranno a colpire soprattutto i lavoratori, mentre quelle per i datori di lavoro saranno ridotte e, in alcuni casi, spariranno addirittura.

Volendo fare qualche esempio, per gli interventi di manutenzione ordinaria non sarà più obbligatorio per le imprese predisporre il POS (Piano operativo di sicurezza). Lo stesso dicasi per la fornitura di attrezzature e materiali, considerate attività poco rischiose anche se svolte nell'ambito del cantiere.

Tra le procedure che verranno semplificate si prevede che il documento di valutazione dei rischi, che fino ad oggi richiedeva una forma di certificazione che ne attestasse la data certa di redazione, debba essere semplicemente firmato dal rappresentante per la sicurezza e dal rappresentante del servizio di prevenzione.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di valutazione dei rischi, era finora passibile di arresto da 4 a 8 mesi o di un'ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Con la riforma le sanzioni passerebbero all'arresto da 3 a 6 mesi e all'ammenda da 2.500 a 6.500 euro.
Analogo discorso riguarda le punizioni per quei datori di lavoro che non impediscano ai propri dipendenti l'accesso a luoghi dove è possibile il rilascio di sostanze pericolose, prima che siano bonificati. In questo caso le sanzioni passerebbero dai 6-12 mesi di arresto attuali a 3-6 mesi, mentre le sanzioni pecuniarie si ridurrebbero da 4.000-16.000 euro a 2.500-6.500 euro.

Sicurezza nei cantieri ediliDiscorso inverso per i dipendenti. Un lavoratore che non rispetti le disposizioni in materia di sicurezza e che non indossi gli opportuni dispositivi di sicurezza, come casco, cinture, guanti, ecc., è oggi punito con un mese di arresto o con un'ammenda da 200 a 600 euro che, dopo la riforma, passerà ad un cifra tra 300 e 800 euro.

La cronaca porta alla ribalta quotidianamente gravi e spesso mortali incidenti nei cantieri, la cui causa molte volte è da addebitare alla negligenza dei datori di lavoro.
È auspicabile quindi che se la legge deve essere più severa, lo sia allo stesso modo per tutti coloro che abbiano delle responsabilità.
La semplificazione delle procedure è senz'altro da accogliere favorevolmente, ma senza che vada a discapito della sicurezza.

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