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Se hai ereditato un immobile sul quale sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione è giusto chiedersi se potrai beneficiare delle quote di detrazione non ancora fruite da parte del parente deceduto.
La risposta è positiva così come affermato dall'Agenzia delle Entrate che si occupata più volte dell'argomento. Le belle notizie non finiscono qui perché il trasferimento agli eredi potrà avvenire anche se il de cuius era titolare di due bonus casa cumulabili tra loro.
Si coglie l'occasione per ricordare che con due diverse tipologie di interventi eseguiti nello stesso periodo, si potrà beneficiare sia del bonus ristrutturazione che, ad esempio, del bonus abbattimento barriere architettoniche al 75%.
Secondo quanto in più di un'occasione affermato dal Fisco, in caso di decesso del contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nella propria abitazione, le quote residue della detrazione pluriennali per bonus edilizi potranno essere utilizzate dall'erede dell'immobile.
Il passaggio del beneficio fiscale all'erede, poniamo il caso al marito, può avvenire anche in assenza di comunione dei beni tra i coniugi.
Quello della comunione risulta essere un aspetto totalmente irrilevante da un punto di vista fiscale.
Gli eredi, in quanto nuovi titolari del diritto di proprietà sull'immobile acquisiscono il diritto a beneficiare della detrazione fiscale spettante al parente deceduto. Nell'esempio ora fatto, il marito acquisirà i diritti nei confronti del Fisco anche qualora fosse già titolare dell'immobile per averlo in comproprietà.
Attenzione però. L'agevolazione fiscale connessa agli interventi eseguiti sull'immobile ricevuto in successione si perde in alcuni casi. Vediamo quando.
La detrazione fiscale viene meno qualora l'immobile venga dato in locazione, anche solo per un breve periodo. Si pensi ad esempio a una casa vacanze durante il periodo estivo. È quanto reso noto dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello n. 282 del 19 luglio scorso.
Per poter preservare il proprio diritto alla detrazione occorre mantenere non solo il diritto di proprietà sull'immobile bensì anche la detenzione materiale e diretta sullo stesso, ovvero la completa disponibilità dell'immobile.
Solo in questo caso si mantiene la quota residua di detrazione fiscale spettante al parente deceduto.
Se si vuole conservare tale diritto nei confronti del Fisco non sarà dunque possibile cedere ad altri il godimento del bene non solo mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione bensì anche concedendo ad altri l'immobile sotto forma di comodato d'uso gratuito.
Si precisa che, per godere delle rate restanti del bonus fiscale è richiesta la detenzione dell'immobile ma non necessariamente che lo stesso sia adibito dal contribuente ad abitazione principale.
Un aspetto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate è che la detenzione dell'immobile deve sussistere non solo nell'anno in cui è avvenuta l'accettazione dell'eredità bensì anche ogni anno per il quale l'erede voglia fruire delle rate residue di detrazione.
Ipotizziamo che l'erede, che inizialmente deteneva l'immobile trasmesso per successione, a un certo punto decida di concludere un contratto di affitto o di comodato.
Egli non potrà fruire del rimborso delle quote fiscali connesse al bonus casa negli anni in cui è venuta meno la detenzione materiale dell'abitazione.
Potrà invece fruire delle eventuali rate residue negli anni che seguiranno la scadenza del contratto di locazione o di comodato.
Cosa succede se alla morte di un soggetto più persone ereditano lo stesso immobile?
Qualora vi siano più eredi la detrazione fiscale potrà essere ripartita tra tutti solo nel caso essi detengano in modo congiunto l'immobile acquisito.
Qualora solo uno abbia la detenzione dell'immobile la possibilità di portare in detrazione le rate residue sarà riconosciuta esclusivamente a tale erede.
Giunti a questo punto è bene fornire le istruzioni affinché gli eredi di un immobile sul quale siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione possano portare in detrazione le rate residue sul modello 730/2023.
Le detrazioni dovranno essere riportate nel Quadro E, Sezione III A, righi da E41 a E43. Nello specifico sarà da compilare la colonna 5 relativa ad Acquisto, eredità o donazione, codice 4.
A seguito di quanto detto finora possiamo così sintetizzare:
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