È possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa per l'acquisto e l'accorpamento di due unità immobiliari? Cosa dice la Cassazione con recente ordinanza.
Agevolazioni prima casa: cosa succede in caso di accorpamento di due abitazioni
In caso di acquisto di due appartamenti adiacenti e di successivo accorpamento in un'unica unità immobiliare sarà possibile fruire delle agevolazioni prima casa. È quanto affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21614 del 2020.
Dunque, via libera ai benefici prima casa purché l'edificio destinato ad abitazione principale e risultante dalla fusione non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Necessaria inoltre la presenza di tutte le altre condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge in materia.
Come sostenuto dai Giudici Supremi, il contribuente acquirente avrà a disposizione tre anni di tempo dalla compravendita per effettuare l'accorpamento; non necessariamente entro detto termine dovrà provvedere anche all'accatastamento dell'abitazione.
In sostanza, condizione affinché l'acquirente possa godere dei benefici prima casa, con riduzione delle imposte applicate, è che i due appartamenti siano destinati allo stesso acquirente e che a tendere siano diretti a costituire un'unica unità immobiliare.
Ciò non basta, è necessario infatti che l'appartamento che è stato realizzato, per ciò che concerne le misure della superficie, il numero dei vani e tutte le indicazioni di cui art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, rientri nella tipologia degli alloggi non definibili di lusso.
Sarà il contribuente a dover dimostrare la realizzazione dell'accorpamento, quale requisito indispensabile per non decadere dal beneficio.
Qualora l'acquirente non effettui l'accorpamento cui si era impegnato in sede di rogito entro i tre anni previsti dalla legge perderà il trattamento di favore.