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Sentenza Cassazione n. 18477 del 9 agosto 2010

Con la recente sentenza n. 18477 del 9 agosto delle sezioni unite della Corte di Cassazione si fa finalmente un po? di chiarezza riguardo alla questione
Pubblicato il
Indice dei Contenuti
Con la recente sentenza n. 18477 del 9 agosto delle sezioni unite della Corte di Cassazione si fa finalmente un po' di chiarezza riguardo alla questione della revisione delle tabelle millesimali, per la quali la prassi e numerose sentenze succedutesi nel corso degli anni avevano ingenerato una certa confusione.SentenzaIn particolare, la questione è sempre stata tra le più foriere di aspre liti condominiali poichà, naturalmente, il condomino che si trovasse a dover pagare una certa quota di spese condominiali, quando un altro ha realizzato un ampliamento del proprio immobile che non risulta conteggiato nel calcolo delle tabelle, deve solitamente rivolgersi all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto, visto che la revisione delle tabelle poteva avvenire solo con l'approvazione unanime dell'assemblea.La nuova Sentenza stabilisce, invece, che per ottenere tale revisione sia sufficiente la maggioranza, così come avviene per il Regolamento di Condominio, a cui, secondo l'art. 68 del Codice Civile, le tabelle devono essere allegate.Quindi certamente la Sentenza segna un momento di liberazione per molti condomini costretti a subire delle ingiustizie, anche se, d'altro canto, suscita anche qualche domanda.Ad esempio, la normativa sulla redazione delle tabelle millesimali si basa non solo su determinate regole matematiche, ma mette in campo anche criteri di valutazione che richiedono esperienza e professionalità da parte dei tecnici chiamati a redigerli.Tuttavia la normativa stessa non risulta troppo chiara, tanto che è stata nel corso degli anni integrata con le circolari 12480/1966 e 2945/1993 del Ministero dei Lavori Pubblici.Va poi ricordato che l'amministratore di condominio, in sede di assemblea, usa proprio le tabelle millesimali per definire le maggioranze.Nel momento in cui queste vengono modificate, quindi, finiscono per avere effetto non solo su decisioni che riguardano le spese ma anche, ad esempio, la partecipazione ad un contenzioso.
riproduzione riservata
Sentenza Cassazione n. 18477 del 9 agosto 2010
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  • Rudi1
    Rudi1
    Mercoledì 7 Febbraio 2018, alle ore 19:37
    Abito in un condominio che esiste da ca. 20 anni.
    Abbiamo incaricato und Geometra di fare la tabella millesimale per le spese del riscaldamento.
    In tutta la provincia di Bolzano le spese del riscaldamento vengono divisise in 30% spese fisse e le rimanenti 70 % in base al consumo (contatore calorie).
    Per la suddivisione delle spese fisse del riscaldamento viene usata una tabella probabilmente inventata dal primo amministratore, perché al momento dell'acquisto dell'immobile, è stata consegnata a tutti solamente una tabella basata alle superfici nette.
    Ora abbiamo 2 tabelle nuove.
    La prima in base ai metri cubi dei singoli appartamenti.
    La seconda in base alla quantità e grandezza dei termosifoni. 
    Per il mio appartamento risulta una differenza del 40%.
    L'ultima assemblea condominiale di qualche giorno fà, quando abbiamo votato per le tabelle millesimali, l'amministratore ha interrotto la votazione dicendo che ci vuole l'unanimità.
    Cosa fare.?
    Rudi      
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Rudi1
      Domenica 11 Febbraio 2018, alle ore 18:52
      La norma UNI 10200/2015, che regola la materia, stabilisce che i "costi fissi" per la ripartizione delle spese "involontarie" in un impianto termico centralizzato deve essere fatta sulla base del fabbisogno termico di ogni unità immobiliare e non sulla grandezza o il numero dei radiatori presenti in ciascuna unità immobiliare. In pratica il calcolo deve tener conto delle caratteristiche di efficienza dell’involucro esterno, delle dispersioni termiche e dell’esposizione di ciscuna unità immobiliare. Ne parli con gli altri condomini per stabilire i criteri corretti di ripartizione e poi renderle operative. Cordiali saluti.
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  • Sergio
    Sergio
    Lunedì 31 Ottobre 2011, alle ore 23:54
    Un condomino geometra è stato incaricato dall'assemble a rifare le tabelle perché ha sostenuto che siano vecchie e sbagliate.Una volta redatte dovranno essere approvate ma se questo provocherà un aumento del 50% della quota dei millesimi del mio negozio posso appellarmi al fatto che non ho modificato alcunchè e che non sono stati sbagliati i calcoli dei dati oggettivi delle vecchie?Inoltre il conflitto di interesse del geometra potrebbe eseere motivo di non approvazione dato che i suoi parametri di valutazione perderebbero di garanzia di imparzialità?
    rispondi al commento
  • Alessandra
    Alessandra
    Martedì 19 Luglio 2011, alle ore 20:20
    Buonasera,putroppo quando ho acquistato il mio appartamento(porzione abitativa recuperata da un negozio all'interno del condominio 4 anni fa)non erao ancora stati definiti i millesimi i quali non risultano nemmeno sul rogito.Ad oggi hanno modificato la tabella millesimale con una decisione tra i condomini in modo "forfettario" senza far uscire un perito per le consuete verifiche.So che la cosa è assurda e non corretta, ma purtroppo devo pagare le spese condominiali su millesi errati (ovviamente più di quelli che mi spettano)altrimenti il condominio si avvale di un legale per il recupero delle spese.Per favore aiutatemi, non so come fare.E se facessi ricorso al giudice?Quali saranno le spese a mio carico per l'appello al Giudice?attendo riscontro.grazie.Alessandra
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  • Legale
    Legale
    Martedì 21 Giugno 2011, alle ore 14:50
    @Ciro. E' tenuto a pagare le spese condominiali se il contratto di locazione lo prevede o comunque non lo esclude e nella misura (massima) indicata dall'art. 9 legge n. 392/78 (la c.d. legge sull'equo canone). Ciò al di là delle richieste (che comunque le conviene attendere non potendo lei quantificare a priori il giusto dovuto).@ Santo: se l'assemblea non modifica le tabelle, il modo per far valere le sue ragioni è quello di chiedere una revisione giudziale delle stesse. Sul punto legga:https://www.lavorincasa.it/490/tabelle-millesimali-e-approvazione-a-maggioranza
    rispondi al commento
  • Santo
    Santo
    Lunedì 20 Giugno 2011, alle ore 16:49
    Mi trovo in un condominio estivo dove esistono le tabelle millesimali allegati dal costruttore al momento dell'atto, dove esiste soprastante appartamento un lastrico solare di mia proprietà di circa 40 metri con millesimi 11,062, in fase di ristrutturazine il direttore dei lavori a visto che ci sono degli errori desidero sapere se in assemblea non accettano la modifica come mi devo compotare? Grazie per la collaborazione
    rispondi al commento
  • Ciro Bonadies
    Ciro Bonadies
    Lunedì 20 Giugno 2011, alle ore 11:19
    Ho in affitto un locale terraneo Il condominio in una assemblea di 3 anni fa decise che si dovevano pagare le quote condominiali...Premesso che nessuno mai mi ha fatto tale richiesta di pagamento sia a voce che per iscritto ne il proprietario e nemmeno l'amministratore ...sono dovuto al pagamento di tutte le quote arretrate o devo pagare da quando il mio proprietario me lo comunica per iscritto??? Grazie Ciro bonadies
    rispondi al commento
  • Roberto
    Roberto
    Giovedì 12 Maggio 2011, alle ore 09:19
    Quella delle tabelle millesimali è una storia infinita, non se ne riesce a venire a capo, a mio avviso qualcuno ci marcia per poi poter produrre una serie notevole di contenziosi.
    rispondi al commento
  • Filiberto
    Filiberto
    Mercoledì 20 Aprile 2011, alle ore 14:34
    In relazione alla Sentenza Cassazione n. 18477 del 9 agosto 2010, gradirei sapere se un condomino può segnalare all'amministratore le modifiche apportate e regolarmente autorizzate dal comune per approvare le nuove tabelle millesimali, in quanto le vecchie tabelle stravolte dalle modifiche di almeno 15 su 25 condomini per chiusura di balconi o verande in anticorrodal e abbattimento di muri esterni collegati alle verande e quindi formando ambiente unico e aumentanto la volumetria stessa.Ringrazio anticipatamente e resto in attesa di una Vostra risposta.
    rispondi al commento
  • Mauro
    Mauro
    Martedì 22 Marzo 2011, alle ore 19:12
    Gradirei anch'io sapere, come molti altri, se la sentenza è retroattiva. Grazie e saluti.
    rispondi al commento
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