Con la recente sentenza n. 18477 del 9 agosto delle sezioni unite della Corte di Cassazione si fa finalmente un po? di chiarezza riguardo alla questione
Con la recente sentenza n. 18477 del 9 agosto delle sezioni unite della Corte di Cassazione si fa finalmente un po' di chiarezza riguardo alla questione della
revisione delle tabelle millesimali, per la quali la prassi e numerose sentenze succedutesi nel corso degli anni avevano ingenerato una certa confusione.
In particolare, la questione è sempre stata tra le più foriere di aspre
liti condominiali poichà, naturalmente, il condomino che si trovasse a dover pagare una certa quota di spese condominiali, quando un altro ha realizzato un ampliamento del proprio immobile che non risulta conteggiato nel calcolo delle tabelle, deve solitamente rivolgersi all'
autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto, visto che la revisione delle tabelle poteva avvenire solo con l'
approvazione unanime dell'assemblea.La nuova Sentenza stabilisce, invece, che per ottenere tale revisione sia
sufficiente la maggioranza, così come avviene per il
Regolamento di Condominio, a cui, secondo l'
art. 68 del Codice Civile, le tabelle devono essere allegate.Quindi certamente la Sentenza segna un momento di liberazione per molti condomini costretti a subire delle ingiustizie, anche se, d'altro canto, suscita anche qualche domanda.Ad esempio, la normativa sulla redazione delle tabelle millesimali si basa non solo su determinate regole matematiche, ma mette in campo anche criteri di valutazione che richiedono esperienza e professionalità da parte dei tecnici chiamati a redigerli.Tuttavia la normativa stessa non risulta troppo chiara, tanto che è stata nel corso degli anni integrata con le
circolari 12480/1966 e 2945/1993 del Ministero dei Lavori Pubblici.Va poi ricordato che l'
amministratore di condominio, in sede di assemblea, usa proprio le tabelle millesimali per definire le maggioranze.Nel momento in cui queste vengono modificate, quindi, finiscono per avere effetto non solo su decisioni che riguardano le spese ma anche, ad esempio, la partecipazione ad un contenzioso.