Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito

Ritorna la possibilità di richiedere, in luogo della detrazione fiscale, lo sconto diretto in fattura o la cessione del credito e ciò anche per gli ordinari lavori di ristrutturazione.
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I rischi del supebonus del 110%

Anche se c'è attesa per il provvedimento e la circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità attuative della super detrazione fiscale del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e per quelli finalizzati al miglioramento sismico degli edifici, la cosa certa è che il novellato beneficio punta molto sulla possibilità di ottenere, in luogo della detrazione, lo sconto diretto in fattura o la cessione del credito.

Queste due possibilità, infatti, permetterebbero al committente di non dover intaccare la propria liquidità o di non dover ricorrere a eventuali finanziamenti per poter affrontare la spesa dei lavori.

rischio sconto
Tuttavia, la circostanza che la scontistica o la possibilità di cessione del credito sia, comunque, legata al consenso dell'impresaesecutrice degli interventi rischia di limitare notevolmente il perimetro applicativo del superbonus, indirizzando i soggetti interessati presso imprese di grandi dimensioni, che non avendo necessità di liquidità immediata, accorderebbero più facilmente le richieste dei committenti.


Super ecobonus: un riepilogo del beneficio

Volendo riepilogare, si ricorda che il nuovo beneficio è stato istituito con l'art. 119 del decreto – legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio) in cui, dunque, come già osservato in un nostro precedente articolo, ha trovato conferma e ufficialità l'Incentivo per l'efficientamento energetico, il sismabonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, la super detrazione fiscale nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

super bonus
A fronte del beneficio viene altresì prevista la possibilità di cessione del credito oppure dello sconto diretto in fattura. Tali misure si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP).

La ditta che decide di concedere lo sconto in fattura lo potrà fare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto e potrà recuperarlo poi sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

Stessa cosa, dicasi in caso di cessione del credito in luogo della detrazione o dello sconto.


La possibilità dello sconto anche per gli altri lavori

L'agevolazione in esame si applica per specifiche categorie di interventi che la stessa norma indica. Nel dettaglio, si tratta di interventi di efficienza energetica (individuati espressamente dalle lett. a, b e c del menzionato art. 119), adozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per auto elettriche (questi ultimi due, tuttavia, solo se eseguiti congiuntamente alle prime due categorie di interventi).

Ai fini del beneficio è necessario che ci sia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestatodi prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La super detrazione si applica, tuttavia, anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (ad esempio sostituzione infissi, pavimentazione, ecc.) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei suddetti interventi previsti dal decreto Rilancio.

Altri interventi
Ad ogni modo, fermo restando, la previsione normativa di cui sopra, l'art. 121 dello stesso decreto Rilancio rubricato Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile, stabilisce che è possibile richiedere l'applicazione dello sconto o della cessione del credito anche per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;

  • per gli interventi di efficienza energetica;

  • quelli per il recupero o la facciata esterna degli edifici;

  • per l'adozione di misure antisismiche;

  • installazione di colonnine di ricariche per veicoli elettrici.

In altri termini, laddove il contribuente non dovesse rientrare, in base ai requisiti richiesti, nel fruire del superbonus del 110%, potrà, comunque, godere delle ordinarie detrazioni fiscali previste per i suddetti lavoro, ma in più, per le spese fatte nel 2020 e 2021, per tali interventi, in luogo della ordinaria detrazione (ossia ad esempio quella del 50% o del 60%) potrà richiedere in sua sostituzione lo sconto diretto in fattura oppure la cessione del credito.

Resta fermo che la concessione dello sconto o della possibilità di cessione del credito è rimessa alla facoltà della società che esegue i lavori.


Per quali lavori di ristrutturazione si può chiedere lo sconto?

Volendoci, ad esempio, soffermare sulla possibilità di sconto sugli interventi di ristrutturazione edilizia, vi rientrerebbero:

a) manutenzione straordinaria, ad esempio, installazione di ascensori e scale di sicurezza; realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso; rifacimento di scale e rampe; interventi finalizzati al risparmio energetico; recinzione dell'area privata; costruzione di scale interne);

b) restauro e di risanamento conservativo, interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado; adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti; apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;

c) ristrutturazione edilizia, ad esempio, demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile preesistente; modifica della facciata; realizzazione di una mansarda o di un balcone; trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda; apertura di nuove porte e finestre; costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti).

Rientrano altresì quelli di manutenzione ordinaria ma solo se effettuati su parti comuni condominiali (sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage).

Restiamo, in ogni caso, in attesa del provvedimento o circolare esplicativa dell'Amministrazione finanziaria che possa dare chiarezza sulle nuove misure illustrate.

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Sconto in fattura e cessione del credito per Superbonus 110%
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  • Andrea J
    Andrea J
    Sabato 30 Maggio 2020, alle ore 10:36
    Se acquisto un edificio attualmente classificato come fienile, da convertire in singola unità immobiliare adibita poi ad abitazione principale (con relativi permessi di conversione) posso rientrare nel superbonus 110?
    rispondi al commento
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