|
Come noto, le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazioni energetiche sono state prorogate anche per quest'anno, sostanzialmente confermando le condizioni dello scorso anno.
In sintesi, senza poter essere esaustivi, per effetto della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018), la detrazione relativa agli interventi per la riqualificazione energetica, nella misura del 65%, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2019.
Le norme hanno poi ricevuto ulteriori modifiche nel corso del 2019 (ad opera del e del D.L. 34/2019).
Ad oggi, per quanto riguarda la percentuale della detrazione, come noto, non esiste più solo quella del 65% ma in alcuni casi, anche quelle del 50, del 70, del 75, dell'80, e, infine, dell'85%. Resta confermato l'obbligo di comunicazione all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).
In questo articolo ci occupiamo di un adempimento in particolare di questa fase, quello relativo all'invio della scheda informativa.
Prima di procedere accenniamo alla documentazione necessaria ed alla procedura di comunicazione all'ENEA nel suo complesso.
Oltre a effettuare il pagamento delle spese in determinate modalità (obbligatorio mediante bonifico bancario o postale, per i non titolari di reddito d'impresa), chi vuole fruire della detrazione deve acquisire determinati documenti.
Detti documenti sono, in sintesi:
La scheda informativa e l'attestato sull'efficienza energetica entro novanta giorni dalla fine dei lavori devono essere inviati all'ENEA per via telematica.
La raccomandata è ammessa solo nei casi in cui i lavori sono così complessi da non trovare corrispondenza nelle descrizioni previste dll'ENEA; l'indirizzo cui inviare la raccomandata (con ricevuta semplice) è: ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301 - 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.La fine dei lavori coincide con il giorno del collaudo (e non con il giorno del pagamento).
Se l'intervento non richiede il collaudo, la fine dei lavori può anche essere attestata con altra documentazione emessa da chi ha svolto i lavori (o dal tecnico che redige la scheda, ma non attraverso l'autocertificazione del contribuente).
Se il contribuente non ha la documentazione perché l'intervento non è terminato può usufruire ugualmente della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, purché attesti che i lavori non sono ultimati.
La scheda informativa e l'attestato sull'efficienza energetica, insieme con le ricevute di invio, l'asseverazione e le ricevute delle fatture o ricevute fiscali e dell'invio del bonifico bancario o postale - devono essere conservati dal contribuente.
Andrà conservata anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di riparto delle spese, se si tratta di lavori su parti comuni condominiali.
In generale, il contribuente deve conservare tutta la documentazione inerente i lavori effettuati - ove lo ritenga, l'amministrazione può anche richiedere l'esibizione di altra documentazione.
Se il beneficiario è detentore dell'immobile, dovrà procurarsi e conservare anche il consenso del proprietario.
Senza pretesa di esaustività, e rimandando per ogni ulteriore informazione all'apposito, dettagliato, sito dell'ENEA, ci occupiamo qui dunque in particolare della scheda informativa.
Tale scheda contiene la descrizione degli interventi realizzati (secondo le indicazioni previste dagli allegati E e, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, alla installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F del d.m. 19/02/2007).
La scheda informativa - come l'altra documentazione su indicata - deve essere rilasciata da tecnici abilitati. Il tutto può essere redatto anche da un unico tecnico.
Come già detto, la compilazione e l'invio della scheda devono essere effettuati attraverso l'apposito sito dell'ENEA.
Sarà necessaria una dichiarazione per ciascun intervento.
A seconda dell'anno di ultimazione dei lavori, bisogna poi accedere allo specifico portale.
Lì il primo passo sarà la registrazione.
La scheda informativa relativa agli interventi realizzati dovrà essere redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o F del D.M. 19 febbraio 2007 e dovrà contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati effettuati, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia conseguito con l'intervento, il relativo costo, con specifica indicazione dell'importo sostenuto per le spese professionali e di quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
È infine possibile effettuare la rettifica della scheda già inviata.
Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa.
Ad esempio, si possono correggere:
errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva (Guida Ade Le agevolazioni fiscali per il rischio energetico)
La comunicazione in rettifica va però inviata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui la spesa può essere portata in detrazione.
Non è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura, o non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti: in tali casi basta che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano di avere sostenuto la spesa e in quale misura.
|
||