Il condominio, inteso quale gruppo di persone che hanno una serie di beni in proprietà comune, può essere parte in causa in un procedimento giurisdizionale
Il condominio, inteso quale gruppo di persone che hanno una serie di beni in proprietà comune, può essere parte in causa in un
procedimento giurisdizionale civile e amministrativo.Diverso è l'ambito penale poichà
la responsabilità penale è personale e quindi in questo tipo di processo potranno essere coinvolti i condomini e/o l'amministratore singolarmente intesi.Nei primi due casi, civile e amministrativo, il condomino, sia che si trovi a dover intraprendere un'azione giudiziaria, sia che debba difendersi dalle pretese altrui, avrà la
necessità di nominare un legale che ne curi l'interessi nel procedimento giurisdizionale.La nomina è obbligatoria in tutti quei procedimenti per i quali il
valore della controversia ecceda 516,46 euro.
Nella prassi il condominio, allorquando si presenti la necessità di agire o resistere in giudizio, nomina sempre un avvocato.Chi è legittimato a scegliere
l'avvocato di condominio? È necessario distinguere i casi in cui la
legittimazione attiva e passiva rientra nei poteri dell'amministratore di condominio da quelli in cui, invece, il mandatario dei condomini deve essere autorizzato a stare in giudizio dall'
assemblea dei condomini.Per il primo caso, si pensi
all'azione per far rispettare il regolamento di condominio, ad una così detta denuncia di danno temuto o ancora al classico ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento avverso il condomino moroso.
In tutte queste ipotesi
l'amministratore è legittimato a stare in giudizio sulla base di quanto stabilito dagli artt. 1130-1131 c.c.Ciò vuol dire che
non solo il legale rappresentante dei condomini potrà decidere se e quando agire in giudizio ma che, una volta che abbia deciso di farlo, potrà, di propria iniziativa, dare mandato ad un avvocato per tutelare gli interessi della compagine condominiale.In quest'ottica sarà più che lecita la
richiesta dell'amministratore di versare delle somme straordinarie ai fini del pagamento di un acconto dell'onorario del procuratore del condominio.Nulla vieta che
in sede di assemblea i condomini decidano per la revoca del legale nominato dall'amministratore e per la sostituzione con altro avvocato.Quanto alle
maggioranze necessarie, si rinvia a quanto si dirà appresso in relazione alle liti di competenza dell'assemblea.In questi ultimi casi,
le deliberazioni devono considerarsi valide se adottate dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (
art. 1136, secondo e quarto comma, c.c.).Una decisione di promuovere un giudizio o di resistere ad una domanda giudiziaria con
maggioranze inferiori a quelle prescritte dalla legge dovrebbe essere considerata annullabile (
Cass. SS.UU. n. 4806/05).Infine è utile evidenziare che
la nomina di un avvocato dovrà considerarsi valida laddove riporti le stesse maggioranze con le quali l'adunanza dei condomini decide sulle controversie giudiziarie.