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In questi giorni si è tornati a parlare di sanatoria catastale.
Il 30 novembre 2012, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale n°280, è stato reso noto l'elenco di quei Comuni in cui si sono rilevati immobili esistenti sì, ma non denunciati regolarmente al Catasto.
Nella fattispecie, è stato pubblicato da parte dell'Agenzia del Territorio l'Elenco dei Comuni interessati dalla seconda fase dell'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti.
Con tale pubblicazione, l'Agenzia del Territorio pone termine alla seconda fase di tutte quelle attività necessarie alla regolarizzazione degli immobili, attribuendo, motu proprio, una presunta rendita catastale.
Le attività ricadenti nella sanatoria catastale sono state introdotte dal D. L. n°78 del 31 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°125 del 31 maggio 2010.
In esso si sono stabilite le Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, misure che si sono potute adottare grazie ad una lunga serie di rilievi aereo-fotogrammetrici, iniziati nel 2007.
Il Decreto Legge è stato emesso con l'intento di far emergere tutti quegli edifici presenti sul territorio, ma mai dichiarati al Catasto, ivi comprese le variazioni edilizie che, se pur autorizzate dall'ente preposto, non hanno trovato seguito nell'aggiornamento dei dati catastali.
Va comunque chiarito che non si tratta di un condono.
Durante i rilievi che sono stati condotti sul territorio, infatti, si è potuto accertare l'esistenza del bene, valutandone la rispondenza, e/o presenza negli atti catastali, della sola consistenza edilizia.
Al tempo stesso, dai rilievi non si è potuti risalire all'esistenza, o meno, di autorizzazioni o titoli abilitativi, sia urbanistici che edilizi, in base ai quali il bene è stato realizzato.
Gli immobili stanati e, per questo, definiti fantasma, alla luce della pubblicazione di questo elenco, si vedranno applicata una presunta rendita, derivata dalla consistenza emersa durante i rilievi di accertamento.
Il proprietario di un immobile fantasma, qualora si vedesse attribuita una rendita, a suo avviso errata e non rispondente all'effettivo stato dei luoghi, potrà presentare un ricorso alla Commissione Tributaria della Provincia di competenza, entro e non oltre il 30 gennaio 2013.
Si tratta, in definitiva, di operare un ricorso, qualora i valori delle rendite presunte, attribuite agli immobili, non si trovassero in linea con quanto rilevato dalla proprietà.
In questo caso si potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco sulla Gazzetta Ufficiale.
Di fatto, anche in riferimento a quanto stabilito e previsto dal D. L. n°16 del 2 marzo 2012, riguardante Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (DL Semplificazioni fiscali), i proprietari degli immobili rientranti in tale elenco, si dovranno attivare per effettuare l'aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione degli stessi, in capo alla Gazzetta Ufficiale del 30.11.2012 n°280.
Le attività di aggiornamento catastale, quindi, andranno presentate entro il 30 marzo 2013.
Dal momento che sono stati stanati, i proprietari sono obbligati a procedere con l'aggiornamento degli atti catastali, pena il vedersi quadruplicate le sanzioni amministrative, così come è stabilito dal D.L. n°23 del 14 marzo 2011, avente ad oggetto le Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
Il fatto che si sia passati alla seconda fase di un procedimento iniziato ormai due anni orsono, ci lascia ben sperare.
Dai dati emersi, infatti, risulta che le attività riguardanti la prima fase sono state ultimate nel maggio 2012, riportando ottimi risultati.
Il gettito che si è avuto nelle casse dello Stato è stato valutato in poco più di 470 milioni di euro, di cui buona parte riguardanti il pagamento dell'IMU.
È chiaro che i beni immobili stanati sono tassati in funzione delle loro consistenze catastali e delle relative rendite.
L'Agenzia del Territorio, per arrivare all'attivazione della seconda fase, ha istituito e reso ufficiale, con la manovra per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica, del 2010, l'anagrafe immobiliare integrata.
Si tratta di un servizio, disponibile in 117 Comuni, attraverso il quale è possibile acquisire informazioni catastali e ipotecarie direttamente da due archivi, sino ad allora separati anche nella gestione.
Questo riassetto, di cui la sanatoria catastale è parte integrante, permetterà ai Comuni di avere totale consapevolezza del patrimonio immobiliare presente sul proprio territorio e, al tempo stesso, di disporre di dati catastali allineati e coincidenti con i dati riportati sui registri immobiliari.
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