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È ormai prossima la scadenza per il pagamento del saldo IMU per il 2022.
Puntuale come ogni anno, la scadenza imu dicembre rimane al giorno 16.
Ciò significa che i proprietari di immobili sono tenuti a corrispondere il saldo del nuovo tributo, a seguito della abolizione della Tasi, prevista dalla Legge di Bilancio 2020, sulla base delle aliquote stabilite con provvedimento dal MEF.
Sul calcolo imu seconda rata hanno effetto una serie di disposizioni emergenziali e non solo, adottate dal Legislatore per fronteggiare la grave crisi economica che sta attraversando il nostro Paese e non solo.
Non si tratta di esenzioni generalizzate, ma di esoneri ad hoc previste in una ottica assistenziale per fornire un supporto economico ai contribuenti e lavoratori colpiti dalla crisi economica in atto e da altri eventi calamitosi.
Come noto, sono tenuti a versare il saldo dell'IMU i soggetti che possiedono fabbricati, esclusa l'abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli, che siano proprietari dell'immobile, o titolari di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
È altresì tenuto al versamento dell'imposta anche il genitore assegnatario della casa familiare sulla base di un provvedimento del giudice.
Giova ricordare che sconta il pagamento dell'imu 2022 anche l'immobile adibito ad abitazione principale classificato nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Come rilevato, in sede di imu seconda rata, occorre tenere presente le diverse esenzioni previste dalla normativa emergenziale per determinate categorie di soggetti maggiormente colpite da chiusure o altri eventi ancora legati alla situazione pandemica.
Oltre alla esenzione dal pagamento dell'imposta già prevista per gli anni 2021 2022, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 (destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate), disposta dal Decreto di Agosto (art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020), ci sono altre significative esenzioni previste per alcune categorie di immobili siti in determinate zone del nostro Paese.
La Legge di Bilancio 2023 dovrebbe prevedere l'esenzione dal pagamento imu 2023, a favore delle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, occupato abusivamente.
Tale esenzione, che entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio, era stata già prevista dal Decreto Sostegni bis (art. 4-ter, D.L. n. 73/2021) in via temporanea, con riferimento al pagamento imu 2021.
Salvo modifche dell'ultimo minuto, a partire dal prossimo anno, tale esenzione dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) entrare in vigore a regime e, dunque, non in forma temporanea.
Oltre alle esenzioni previste specificamente per dare ossigeno a categorie di lavoratori colpiti duramente dalla pandemia, vi sono specifici esoneri a carattere straordinario che riguardano i proprietari di immobili, quelli colpiti da terremoti.
Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) il Governo ha stabilito l'esenzione dal versamento dell'IMU 2022 per tutti i proprietari e titolari di altri diritti reali di immobili siti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'IMU fino al 2023 (art. 9, comma 1-septies, D.L. n. 73/2021).
Stessa esenzione per i proprietari di unità immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto del 24 agosto 2016 che ha colpito le regioni del centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) per il terremoto e, in ogni caso, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 456, legge n. 234/2021).
Medesima esenzione è prevista per fabbricati inagibili per il sisma Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dal sisma del 2012.
Altra significativa esenzione è prevista per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato.
L'art. 1, comma 48, Legge di Bilancio 2021 ha previsto che, a partire dal periodo di imposta 2021, l'IMU è dovuta nella misura ridotta del 50%, per soggetti pensionati non residenti in Italia che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con il nostro Paese, residenti all'estero, con riferimento a una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
Per tutti gli altri soggetti non interessati dalle principali esenzioni in precedenza previste, entro il 16 dicembre, come rilevato, scade il termine per il versamento del saldo Imu 2022.
Come avviene da ormai diversi anni, si può scegliere di pagare l'imposta a mezzo modello F24, con bollettino di c/c postale o mediante la piattaforma PagoPa.
In caso di compensazione del debito Imu con un credito maturato con altro tributo (a esempio Irpef), occorre provvedere al pagamento con modello F24.
In linea generale, in caso di versamento a mezzo F24, è necessario procedere alla compilazione l'apposito campo, relativo al codice del comune di ubicazione degli immobili. Occorre, inoltre inserire il numero di immobili per i quali si procede al pagamento, il codice tributo, l'anno di riferimento e l'importo da versare.
È importante, inoltre, ricordarsi di barrare la casella Saldo Imu.
Nelle ipotesi in cui si intenda compensare il debito Imu, è obbligatorio riportare il credito da compensare.
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