Comprar casa in condominio e solamente dopo accorgersi che l?appartamento è inondato da rumori d?ogni genere; chissà quante volte è capitato. Nel
Comprar casa in condominio e solamente dopo accorgersi che l'appartamento è inondato da
rumori d'ogni genere; chissà quante volte è capitato.
Nel caso risolto dalla Cassazione con la
sentenza n. 26898 del 14 dicembre 2011, una condomina, promuovendo una causa, aveva lamentato l'intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dall'impianto d'ascensore. Secondo l'attrice, esse erano intollerabili ai sensi di quanto disposto dal
d.p.c.m. del 14 novembre 1997 e da quello del successivo 5 dicembre. Il classico caso di immissioni intollerabili ai sensi dell'
art. 844 c.c., a mente del quale:
Il proprietario di un fondo non puo' impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita', avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.Nell'applicare questa norma l'autorita' giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprieta'.
Può tener conto della priorità di un determinato uso. La domanda della comproprietaria veniva
accolta dal giudice di primo grado: l'ascensore era troppo rumoroso ed il condominio doveva porvi rimedio.
Di diverso avviso il giudice d'appello adito dalla compagine.
Secondo la Corte del gravame, infatti, sebbene i rumori esistessero, essi non erano intollerabili e comunque non si potevano utilizzare come parametri di riferimento quelli contenuti nei suindicati decreti in quanto, tra le altre cose, successivi all'installazione dell'impianto.
Da qui il
ricorso per Cassazione della condomina; ricorso che ha portato ad un ribaltamento della decisione resa in appello. Il motivo fondamentale ruota attorno al
concetto di intollerabilità ed al ricorso ai parametri obiettivi contenuti nei d.p.c.m. al fine della sua valutazione. Secondo gli
ermellini, infatti,
i limiti normativi di rumorosità da osservarsi nella costruzioni degli impianti di ascensore, ancorchà sopravvenuti alla realizzazione dell'edificio ed alla installazione dell'ascensore, in quanto evidentemente finalizzati a contenere l'impatto acustico nell'ambito di ambienti circoscritti (quali i fabbricati condominiali), a salvaguardia del diritto alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in questione, ben possono essere assunti quali obiettivi parametri, ai fini del giudizio ex art. 844 c.c. di tollerabilità delle immissioni, valutazione che va compiuta all'attualità (
Cass. 14 dicembre 2011 n. 26898).