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Che i rumori siano tra le cause di maggiore litigiosita' nell'ambito dei cosi' detti rapporti di buon vicinato è cosa nota ed indiscussa come lo è il fatto che molto spesso questi screzi finiscano con un chiarimento tra le parti senza la necessita' di rivolgersi alla magistratura.
Alle volte, però, le vicende assumono contorni più gravi, tanto da trascinare la contesa nell'ambito d'un processo penale.
In questa sede si scopre un'amara verità: non conta aver dato realmente fastidio perché per beccarsi una condanna penale è sufficiente che ciò che s'è fatto sia astrattamente idoneo a cagionarlo.
Tanto si desume leggendo una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 26 aprile.
Il motivo è semplice: il reato di disturbo del riposo e dell'occupazione delle persone è da ricondursi nell'ambito di quelle così dette fattispecie a pericolo presunto.
In relazione a questi reati, a dircelo è la stessa giurisprudenza, secondo la quale ai fini della sua configurazione dell'art. 659 c.p. , non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di piu' persone, ma è sufficiente l'idoneita' del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone (Trib. Bari 24 settembre 2007).
Valutazione evidentemente astratta che non tiene, però, conto di un elemento fondamentale: il diritto penale, in una visione costituzionale dello stesso, dovrebbe punire fatti che recano danni e non quelli solamente in astratto capaci di recarlo.
Nella fattispecie sottesa alla pronuncia degli ermellini precedentemente citata, i giudici di merito infliggevano una condanna per violazione dell'art. 659, primo comma, c.p. ad una persona che conduceva un'attività di fatto equiparabile ad una discoteca.
Al di là dei fatti connessi all'assenza delle dovute autorizzazioni amministrative, sia in primo grado che in appello, si evidenziava che la condotta del reo era idonea a causare danno al riposo ed alle occupazioni delle persone.
Nel ricorso per Cassazione l'imputato, tra le altre cose, lamentava che non v'era stata prova di tale danno.
Gli ermellini, confermando la condanna e quindi rigettando il ricorso, legittimando l'interpretazione data nel giudizio d'appello della norma succitata hanno specificato che lo stesso non richiede alcun superamento di soglie predeterminate, purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone. È del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, essendo sufficiente che la condotta sia in sè idonea ad arrecare disturbo (Sez. 3 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290; Sez. 1 8 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643).
Nel caso di specie la condotta documentata era stata certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione del locale in centro abitato, sotto un condominio densamente abitato (Cass. 26 aprile 2011 n. 16291).
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