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La Legge di Bilancio ha prorogato anche per il 2018 le agevolazioni fiscali per i lavori di riqualificazione edilizia e riqualificazione energetica, ovvero il bonus ristrutturazioni e l'Ecobonus 2017.
Le detrazioni fiscali 2018 sono riconosciute per quegli interventi finalizzati alla ristrutturazione di abitazioni, ovvero nei lavori interni a immobili esistenti, e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato e documentati dai bonifici di pagamento.
L'elenco delle spese ammesse al bonus ristrutturazioni:
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
• ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
• interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
• eliminazione delle barriere architettoniche;
• misure come cancelli, grate, porte blindate finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
• interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
• interventi mirati al risparmio energetico;
• misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;
• interventi di bonifica dall'amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;
• riparazione di impianti per la sicurezza domestica;
• installazione di apparecchi di rilevazione di gas;
• monitoraggio di vetri anti-infortunio;
• installazione corrimano.
Ai fini della detrazione sono riconosciute anche le spese di:
• progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
• prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 e per gli impianti a metano - legge 1083/71;
• le spese per l'acquisto dei materiali;
• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
• le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
• l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
• gli oneri di urbanizzazione;
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell'IRPEF, residenti o non residenti in Italia.
La detrazione del 50% sull'IRPEF può essere richiesta non solo dal proprietario dell'immobile ma anche al titolare dei diritti di godimento e da coloro che ne sosterranno le spese.
Quasi sempre, a svolgere i lavori di ristrutturazione sono professionisti del settore, ma cosa succede se si ha la possibilità di effettuare i lavori in proprio?
Si ha diritto ugualmente alle agevolazioni fiscali?
In questi giorni è arrivato un chiarimento importante da parte del fisco a seguito di un quesito posto da un contribuente in merito ai lavori eseguiti in proprio.
Nel caso in cui si abbia la possibilità di effettuare i lavori in proprio e non affidarsi ai professionisti del settore l'agevolazione fiscale è riconosciuta?
Il Fisco ha risposto:
La detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall'articolo 16-bis, Tuir (Dpr 917/1986), compete anche a chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.
L'Agenzia delle Entrate ha dunque chiarito che la detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio compete anche a chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati, pagati necessariamente con bonifico.
La detrazione riconosciuta solo per l'acquisto di materiali è coerente dunque con l'esecuzione dei lavori in proprio, in assenza quindi di ditte o operai da pagare.
Sempre di queste ultime ore è la divulgazione della lista aggiornata degli interventi in casa che non richiedono più un permesso specifico.
Tra questi citiamo alcuni interventi di recupero energetico, le misure per la sicurezza per le abitazioni, ma anche alcuni lavori in giardino o in terrazzo e balcone come gazebi mobili, tende, barbecue in muratura e la realizzazione di ripostigli, cucce per i cani e depositi bici.
Per ottenere il bonus è necessario disporre dei seguenti documenti:
• le fatture relative alle spese sostenute;
• i bonifici, cosiddetti parlanti, in cui è indicata la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione, che ricordiamo può anche essere diverso dall'ordinante, il codice fiscale del beneficiario;
• la dichiarazione di ristrutturazione da cui si possa evincere la data di inizio lavori, ad esempio la comunicazione al Comune in cui è ubicato l'immobile, o di un titolo abilitativo comunale.
Nel caso in cui l'intervento non richieda comunicazioni obbligatorie è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti che riportiamo di seguito.
In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, così come previsto dall'articolo 16-bis, comma 8, Tuir.
Tenuto conto della finalità perseguita dalla norma, per evitare che situazioni analoghe abbiano un diverso trattamento fiscale, sebbene il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito, quale la donazione.
Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione sono realizzati dall'inquilino, questi usufruirà della detrazione a condizione che il proprietario abbia acconsentito allo svolgimento dei lavori.
Il Fisco ha infatti chiarito che:
possono fruire della detrazione delle spese per gli interventi di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir, coloro che possiedono o detengono l'immobile, sul quale sono stati effettuati i lavori, sulla base di un titolo idoneo come di proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato. In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile e quindi anche dall'inquilino, è dunque necessario avere la dichiarazione di consenso del possessore, ovvero il proprietario dell'immobile, all'esecuzione degli interventi.
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