Un condominio decide di promuovere una causa o di resistere ad un?avversa richiesta.Si pensi, per restare agli esempi più banali, alla necessità di
Un condominio decide di promuovere una causa o di resistere ad un'avversa richiesta.Si pensi, per restare agli esempi più banali, alla necessità di
far rispettare il regolamento di condominio o all'impugnazione della deliberazione condominiale.S'ipotizzi che la vicenda si concluda con una
transazione.Abbiamo fatto riferimento a
due ipotesi di liti, rispettivamente attiva e passiva, in cui l'amministratore è legittimato ad agire senza il preventivo assenso dell'assemblea.
Quanto andremo a dire qui di seguito à�€“ traendo spunto da una sentenza resa dal
Tribunale di Bari lo scorso 7 giugno, la n. 1981 - riguarda tutte le controversie condominiali.Per la maggior parte delle cause, per legge, è necessaria
l'assistenza di un legale.Egli, com'è normale che sia, avrà diritto ad essere
retribuito per l'opera svolta.
La parcella potrà essere pagata in base alle tariffe, prevedendo un forfait per tutto il procedimento (o per i suoi vari gradi) oppure stringendo il così detto patto quota lite, vale a dire accordandosi per una percentuale nel caso di vittoria.
In tutte e tre le circostanze, al momento del pagamento, sarà necessario ripartire la spesa per gli onorari del legale tra tutti i condomini (esclusi i dissenzienti vero la lite
ex art. 1132 c.c.).In che modo suddividere
il costo del legale tra tutti i condomini?
A questo interrogativo ha dato risposta, in maniera conforme ai precedenti giurisprudenziali, il Tribunale di Bari con la sentenza succitata.
La pronuncia ci dice qualcosa in più: qualora la controversia venisse conclusa con una transazione il criterio applicabile sarebbe il medesimo.
Nel caso di specie il magistrato pugliese era stato chiamato a pronunciarsi nell'ambito d'un articolato procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di più deliberazioni assembleari.Tra le doglianze dell'impugnante ve n'era una relativa alle
spese legali riguardanti una lite con il precedente amministratore conclusasi con un accordo transattivo.
Il giudice adito, nel respingere le richieste del condomino, ha specificato che ,
al pari delle spese legali per giudizi sostenuti dal condominio , anche le spese legali sopportate in conseguenza dell'azione intrapresa dal vecchio amministratore che ha poi transatto la lite con la controparte seguono la regola della ripartizione secondo i valori di proprietà, regola cui rifarsi in base al presupposto che la lite riguarda le parti comuni e che la resistenza alla lite è stata deliberata dall'assemblea, circostanza in questo caso non smentita (
Trib. Bari . 7 giugno 2011 n. 1981).
Resta sottointeso naturalmente, che il discorso vale per tutti quei casi in cui, per i più svariati motivi, non sia possibile recuperare le spese dalla controparte o per il caso di anticipazioni richieste dal legale.