Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 237 dell?11 gennaio 2010, ci permette di tornare ad approfondire la disciplina dell?uso

Una recente
sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la
n. 237 dell'11 gennaio 2010, ci permette di tornare ad approfondire la disciplina dell'
uso della cosa comune, il contenuto della
domanda giudiziale tesa ad eliminare l'uso illegittimo e legittimità della
sentenza resa al termine del giudizio.Ai sensi del primo comma dell'
art. 1102, primo comma, c.c. ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchà non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.Tale
utilizzazione non può, in alcun modo,
alterare il decoro architettonico dello stabile nà
sostanziarsi in interventi innovativi che possano in qualsiasi maniera modificare la destinazione del bene.In questi limiti, ogni condomino deve ritenersi
libero di utilizzare la cosa comune nel modo che meglio crede possa tornargli utile.Come ha affermato la
Suprema Corte di Cassazione, infatti,
il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perchà se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine; che, pertanto, la disciplina turnaria dei posti macchina, lungi dal comportare l'esclusione di un condomino dall'uso del bene comune, à�€“ come ritiene la sentenza impugnata, à�€“ è adottata per disciplinare l'uso di tale bene in modo da assicurarne ai condomini il massimo godimento possibile nell'uniformità di trattamento e secondo le circostanze; che la delibera, la quale disciplina l'uso di un bene comune può essere legittimamente assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136 cod. civ., purchà sia assicurato il pari uso di tutti i condomini, e cioè il massimo godimento possibile, come è avvenuto nel caso in esame (su tutte
Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).Chiarito ciò vale la pena, anche sulla scorta della recente
sentenza succitata, comprendere in che modo debba formularsi la
domanda tesa ad ottenere la rimozione dell'opera realizzata in spregio ai divieto contenuto nell'
art. 1102 c.c. e, soprattutto,
quale debba essere la rispopsta giudiziale.In ambito processuale vige la
regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Ciò vuol dire che
il giudice non può decidere su cose ulteriori rispetto a quelle per le quali gli è stata richiesta giustizia.

Nel fare ciò, ossia
nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonchà del provvedimento richiesto in concreto, con i soli limiti di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente propostaà�€� (
ex multis Cass. SS.UU. 21 febbraio 2000 n. 27).Per
comprendere al meglio quanto detto dalla
sentenza appena citata si porta, solitamente, ad
esempio, il giudizio d'
impugnazione della deliberazione assembleare.Il giudice dovrà dare risposta solamente a questa richiesta ma
la valutazione della nullità o annullabilità è questione rimessa alla sua discrezione ed indipendente dalla qualificazione fatta dalla parte richiedente.Nel caso il giudice dovesse
andare oltre le richieste delle parti, la
sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione e la parte che ne ha interesse potrebbe fare valere tale vizio nel grado successivo.Nel caso sotteso alla
sentenza n. 237/10, un condominio, in seguito all'
apertura, da parte di un condomino, di
alcuni varchi su una zona comune ,
aveva chiesto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.Nel corso del giudizio di secondo grado la
Corte d'Appello andando al di là di quanto richiesto dal condominio imponeva la rimozione di un'intera opera eseguita su una parte comune in violazione dell'art. 1102 c.c.La
Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi definitivamente sulla vicenda, ha affermato che
deve considerarsi viziata da ultrapetizione quella pronuncia che, risolvendo una controversia sulla violazione dell'art. 1102 c.c., non si limiti a definirla in relazione a quanto richiesto dalle parti ma, spingendosi al di là di ciò, ordini la rimozione di altre opere, per le quali, pur se illegittime non era stato chiesto nulla (cfr.
Cass. 11 gennaio 2010 n. 237).