L'esecuzione, da parte del titolare del diritto di proprietà pro indiviso, di opere di ristrutturazione e manutenzione su un bene, dà diritto al rimborso dell'IVA
Rimborso IVA per ristrutturazione su proprietà pro indiviso
Relativamente all'esecuzione di opere di ristrutturazione e manutenzione di un bene strumentale, seppure in comproprietà, l'imprenditore ha diritto al rimborso dell'IVA.
Ciò è quanto è stato stabilito dalla Corte di cassazione (Sez. V civ.) con ordinanza n. 21077/2023 in data 19 luglio 2023.
Nel caso specifico esaminato, la contribuente, titolare di un'impresa individuale che svolge attività di agriturismo, coltivazione di uva e produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, avrebbe impugnato il provvedimento in cui le veniva totalmente negato il rimborso dalla stessa richiesto per un credito IVA maturato nell'anno 2012, per un ammontare di 135.000 euro.
L'istanza di rimborso riguardava l'installazione di un impianto fotovoltaico, l'esecuzione di lavori per la realizzazione di una cantina presso la cascina dell'impresa e l'acquisto di materiale tecnico e di vari strumenti utili per la vinificazione.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, dal momento che le fatture passive riguardavano spese sostenute su beni appartenenti ad altro soggetto, in parti uguali pro indiviso, l'IVA detraibile non poteva venire richiesta sotto forma di rimborso (art. 30, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972), non essendo tra l'altro possibile stabilire con esattezza la quota esatta di proprietà dei beni.
Tuttavia, quanto sostenuto dall'Erario, non è stato condiviso dalla Legge. Nel giudizio di primo grado, infatti, la C.T.P. di Alessandria ha accolto il ricorso della contribuente, condannando l'Ufficio a rifonderle le spese processuali.
In un momento successivo, il giudizio d'Appello ha dato parzialmente ragione all'Amministrazione.
La vicenda è quindi approdata nelle sale tributarie dell'Alta Corte, dove i giudici hanno dichiarato l'illegittimità del diniego, accertando così il diritto al rimborso in capo alla ricorrente.
La Suprema Corte ha infatti spiegato che la contribuente, avvalendosi di comunione pro indiviso, essendo contitolare del diritto dominicale, ha il pieno godimento dell'intera res, di cui può servirsi integralmente.
Il principio di diritto pronunciato dall'Alta Corte è il seguente:
In tema di Iva, l'esecuzione, da parte del titolare del diritto di proprietà pro indiviso, di opere di ristrutturazione e manutenzione su un bene destinato all'esercizio dell'attività di impresa al medesimo riferibile, dà diritto al rimborso per l'intero (a prescindere cioè dall'entità della quota), dell'eccedenza detraibile d'imposta di cui all'articolo 30, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 633/1972 (ratione temporis vigente), a condizione che sussista un nesso di strumentalità del bene con l'attività di impresa.