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Come ogni anno l'avvicinarsi della scadenza del saldo IMU riporta all'attenzione la necessità di rivedere quanto già versato, a giugno del medesimo anno, in sede di acconto per valutare la sussistenza dei presupposti per richiedere rimborso di quanto versato in eccedenza.
Soprattutto negli ultimi anni, pandemia, crisi finanziaria e l'aumento del fenomeno di abusivismo ecc, hanno indotto il Governo a introdurre una serie di misure anche di carattere emergenziale che, nella maggior parte dei casi, hanno stabilito esenzioni e/o riduzioni del complessivo debito da versare ai fini IMU.
Per tale motivo il mese di dicembre e, dunque, la scadenza del saldo IMU rappresenta un momento importante per molti contribuenti che, calcoli alla mano, ritengano di aver versato più del dovuto.
L'ipotesi sicuramente più frequente di IMU versata in eccesso, riguarda il caso in cui due soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare (vincolo di coniugio o unione civile) risiedano o dimorino presso unità immobiliari diverse.
Fino a qualche tempo fa, sul punto, vi era un acceso dibattito giurisprudenziale che vedeva contrapposta l'Amministrazione finanziaria favorevole al pagamento della doppia IMU da parte di entrambi i coniugi e la giurisprudenza, al suo interno divisa da una parte a favore della esenzione per uno o entrambi gli immobili e altra a supporto della tesi erariale.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, tale problematica è stata risolta con la sentenza 13 ottobre 2022, n. 209, con la quale è stato riaffermato il diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU per l'abitazione principale, nelle ipotesi in cui un componente del nucleo familiare sia residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso Comune e anche nel caso in cui siano dimoranti in immobili ubicati in Comuni diversi.
Altra situazione che può verificarsi e può essere motivo di versamento IMU in misura superiore rispetto a quanto dovuto, nel caso in cui si sia incorso in un errore dettato con riferimento all'aliquota utilizzata o alle modalità di calcolo.
Se dal 2020 le modalità operative di versamento dell'IMU non sono cambiate, poiché l'imposta si versa a mezzo F24 nel mese di giugno (prima rata) e dicembre (saldo o pagamento in una unica soluzione) l'imposta dovuta per il primo semestre è calcolato applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Per il saldo occorre effettuare il conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dall'apposito provvedimento pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze alla data del 28 ottobre (al riguardo, per completezza si precisa che, fino al 2019, l'acconto era pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso).
Come evidenziato, atteso che l'acconto IMU è calcolato sulla base dell'applicazione dell'aliquota dell'anno precedente mentre le aliquote dell'anno in corso devono essere utilizzate per calcolare il saldo di dicembre, è possibile che tali aliquote siano state revisionate.
Per avere contezza di tale eventuale modifica occorre sempre collegarsi al sito del Comune ove è sito l'immobile per poter verificare l'esattezza del calcolo eseguito.
Tale errore di aliquota può essere causa di un versamento eccessivo del tributo e, dunque, motivo di per azionare le strade previste dall'ordinamento per la restituzione (sotto diverse forme) dell'indebito.
Nei casi in cui si ritengano sussistenti tutti i presupposti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'IMU versata a giugno in eccesso, è possibile optare per diverse soluzioni.
Una strada percorribile è rappresentata dalla compensazione imu versata in eccesso.
In tale caso, l'imposta versata in più può essere utilizzata con riferimento ad altri eventuali immobili che non godono del beneficio fiscale.
In tal caso, occorre segnalare al Comune ove è sito l'immobile che l'IMU non dovuta è stata versata con riferimento a un immobile classificabile come abitazione principale codice tributo “3912”, utilizzando quanto versato per altre unità immobiliari codice “3918” (altri fabbricati).
In ogni caso, indipendentemente dalla causa che ha comportato il versamento di un importo in eccesso, è necessario procedere con compensazione credito imu f24.
È evidente che la compensazione è il modo più veloce per recuperare in tempi più rapidi e senza particolari procedure da seguire l'indebito di imposta.
Allorquando non sia possibile utilizzare in compensazione il credito maturato a fronte di un versamento IMU in eccesso, è possibile optare per il rimborso imu non dovuta.
È evidente che in tale caso la procedura risulta essere certamente più lunga e macchinosa rispetto alla più rapida compensazione, poiché occorre depositare una apposita istanza al Comune competente, generalmente reperibile presso il sito istituzionale dell'ente, che dovrà essere in seguito oggetto di valutazione da parte del competente Ufficio tecnico a seguito di opportune verifiche.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 164, legge n. 296/2006, il rimborso IMU dovrà essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dalla data di versamento dell'indebito.
Ultima strada percorribile per recuperare quanto versato in eccesso in sede di acconto è rappresentata dall'utilizzo del credito maturato con riferimento al periodo successivo.
Tale alternativa, prevista dall'ordinamento, è consigliabile allorquando non si voglia attendere le tempistiche, in alcuni casi molto lunghe di taluni Comuni soprattutto se di grandi dimensioni, per ottenere una risposta all'istanza di rimborso.
Diviene una opzione quasi obbligata se la compensazione in sede di saldo non sia possibile se l'imposta calcolata per l'intero periodo di imposta risulti non capiente.
In tale caso, l'indebito può essere recuperato dal contribuente in quanto utilizzato con riferimento al successivo periodo di imposta.
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