È dovuta l'IVA per la tassa sui rifiuti?

Un tema dibattuto riguarda l'Iva sui rifiuti urbani. L'incertezza è stata alimentata dai numerosi interventi legislativi che hanno modificato la natura del tributo
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Imposta sui rifiuti urbani


La materia relativa alla tassa sui rifiuti, come le collegate imposte sugli immobili, è stata oggetto di diversi interventi normativi senza soluzione di continuità.

Dalla TARSU alla TIA 1 e TIA 2 ecc, il legislatore fiscale non ha chiarito con dovuta fermezza la questione afferente alla debenza dell'IVA sui rifiuti, alimentando un acceso dibattito sfociato in contenziosi che hanno interessato diverse aule giudiziarie.
IVA su tassa rifiuti
In particolare, il punto controverso, da sempre dibattuto, riguarda l'applicazione dell'imposta per l'attività di gestione dei rifiuti.

È importante precisare che, ancorché alcune di queste imposte siano state abrogate, è in ogni caso importante conoscere la ragione e la natura di tali tributi, al fine di consentire al contribuente, qualora ancora nei termini, di attivarsi per ottenere la restituzione dell'indebito IVA versato.


Natura della tassa sui rifiuti


La questione dell'assoggettamento della tassa sui rifiuti al regime impositivo IVA è stata affrontata dalla giurisprudenza secondo angolazioni diverse.

La prima afferente alla natura tributaria o privata della tassa sui rifiuti: allorquando si attribuisca natura tributaria, in linea generale, è previsto il non assoggettamento a imposta sul valore aggiunto del servizio di gestione dei rifiuti.

Diverso è il caso in cui in merito alla gestione dei rifiuti si instauri un rapporto di natura privatistica, poiché è previsto l'assoggettamento a imposta del servizio di gestione dei rifiuti.

Secondo la giurisprudenza pronunciatasi sul punto, l'assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore e utente, nonché la mancanza di un coinvolgimento del contribuente nella determinazione dei costi da parte dell'Ente pubblico, sono elementi sintomatici dell'assenza di un rapporto sinallagmatico (nesso di reciprocità) e dunque della natura tributaria del tributo.


Tasse per la gestione dei rifiuti e IVA


Sulla base delle considerazioni sopra svolte, in riferimento alla TARSU, la natura tributaria e la conseguente non applicazione dell'IVA è stata espressamente affermata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. 24/07/2009 n. 238).

A medesimi assunti in ordine alla natura tributaria nella tassa per la gestione dei rifiuti si giunge in relazione alla cosiddetta TIA 1, Tariffa Igiene Ambientale (art. 49, D.Lgs. 22/1997).

Opposta natura privata e il conseguente assoggettamento a IVA sono stati considerati tratti caratterizzanti alla successiva tassa c.d. TIA 2, Tariffa Integrata Ambientale (art. 238, D.Lgs. n. 152/06).


TARI e gestione dei rifiuti


A diverse conclusioni si è giunti, con riferimento alle successive e più recenti tasse per lo smaltimento dei rifiuti, come la TARES e la TARI, in relazione alle quali prevalente giurisprudenza ha stabilito la non applicazione dell'IVA.

La TARES


Nello specifico, con riferimento alla TARES (art. 14 D.L. n. 201/11), l'espressa qualifica del debito come tributo, porta a concludere in ordine all'esclusione della Tares dall'ambito applicativo dell'IVA.

La TARI


Medesime considerazioni valgono per quanto concerne la vigente TARI, definita espressamente dal legislatore fiscale come tassa dall'art. 1, commi 639 e ss., L. 147/13 e, dunque, non assoggettata ad IVA (Trib. Padova 17 settembre 2019; Cass.21 giugno 2018, n. 16332).

In più occasioni, la giurisprudenza ha affermato che nelle ipotesi in cui il debito da versare all'Erario non sia commisurato alla quantità dei rifiuti conferiti ma ad altri parametri, come a esempio i metri quadri dell'abitazione dell'utente, numero dei componenti del nucleo familiare.

Rifiuti urbani
In tale caso il tributo non può qualificarsi come tariffa e, conseguentemente, risulta soggetto a IVA.

Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che, salvo la breve parentesi temporale, relativa alla T.i.a. 2, in linea generale l'imposta dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti non è tendenzialmente assoggettabile a IVA.


Applicazione dell'IVA sui rifiuti: cosa fare e a quale giudice rivolgersi?


Nel caso in cui l'ente locale direttamente o il soggetto da questi incaricato emetta fatture per il servizio gestione rifiuti, con l'applicazione dell'IVA, e questa sia stata versata, il contribuente, destinatario di tale documento contabile, sulla base della giurisprudenza formatasi sul punto, può intraprendere la strada della richiesta di rimborso, formulata direttamente al soggetto emittente la fattura.

Richiesta di annullamento


Nelle diverse ipotesi in cui tale indebito IVA non sia stato ancora versato, ma il contribuente sia stato raggiunto da un provvedimento impositivo, con il quale si chiede il versamento dell'IVA per l'espletamento dell'attività di raccolta rifiuti solidi urbani, è opportuno formulare richiesta di annullamento in autotutela parziale.

Con essa si chiede sostanzialmente all'ente impositore di riesaminare la propria posizione al fine di riemettere un nuovo atto impositivo senza l'applicazione dell'imposta.



Nel caso in cui il tentativo di ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo di IVA per il servizio con il quale le imprese incaricate smaltiscono i rifiuti urbani o l'istanza di annullamento in autotutela non vadano a buon fine, l'ordinamento riconosce al contribuente ampia tutela giurisdizionale.

Ciò significa che è possibile instaurare un giudizio, chiamando in causa l'Ente per il mancato rimborso o per il mancato annullamento dell'atto impositivo illegittimo.

A quale giudice rivolgersi?


Per rispondere a tale interrogativo, occorre fare un passo indietro ed essere certi della natura tributaria o privatistica del tributo.

Se il tributo è una tassa o ha natura tributaria è competente il giudice tributario.

Se invece il servizio per il conferimento e la raccolta dei rifiuti ha natura privatistica come forma di corrispettivo, commisurato a diversi elementi, sarà competente la magistratura ordinaria.

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Rifiuti urbani: l'IVA non è dovuta
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