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Con la fine del 2022, possiamo dire addio al bonus facciate, l'agevolazione fiscale riconosciuta in caso di interventi di recupero e risanamento della facciata esterna degli edifici, di qualsiasi categoria catastale e situati nelle zone A e B.
La Legge di Bilancio 2023, infatti, non ha previsto la proroga di tale incentivo in caso di rifacimento facciata per l'anno in corso.
Inizialmente previsto nel 2020 come bonus facciate 90, a partire dal 2022 l'aliquota è stata ridotta al 60% senza che venissero modificati i requisiti per accedere all'agevolazione.
Allo stato attuale dunque solo le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022 potranno essere detratte tramite il bonus facciate.
Quali sono le alternative possibili per chi nel 2023 voglia effettuare lavori di rinnovo, rifacimento o recupero della facciata esterna di un edificio?
In assenza del bonus specifico, le opzioni da scegliere saranno il Bonus ristrutturazioni 50% e, se si realizza anche un intervento di riqualificazione energetica, si potrà fruire, a seconda dei casi del Superbonus (nel rispetto delle nuove regole previste per il 2023) e dell'Ecobonus ordinario.
Abbiamo detto che solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile accedere al Bonus facciate che, per il 2023 non potrà più essere utilizzato in quanto non prorogato con la nuova manovra economica.
Non tutto è perduto perché chi si appresta alla ristrutturazione facciata di un edificio ha a disposizione delle alternative, prima tra tutte il bonus per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus ristrutturazioni).
Ricapitoliamo quello che è l'ambito di applicazione di tale incentivo fiscale.
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta il Bonus ristrutturazioni sono gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia.
Per quanto concerne le parti comuni degli stabili condominiali sono compresi nel Bonus ristrutturazioni anche gli interventi di manutenzione ordinaria.
Si ricorda infatti che dal bonus ristrutturazioni sono esclusi per le singole unità immobiliari gli interventi di manutenzione ordinaria, a meno che non vengano abbinati ad un intervento di ristrutturazione dalla portata più ampia.
Nel caso il lavoro eseguito possa essere ricondotto nell'ambito del Bonus ristrutturazioni si potrà beneficiare di una detrazione pari al 50% entro un tetto massimo di spesa pari a 96mila euro per ciascuna unità immobiliare.
Potranno essere portate in detrazione tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
È dunque di fondamentale importanza chiarire se gli interventi di rinnovo della facciata rientrino tra le opere di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria.
Un intervento di mero rifacimento dell'intonaco ha un impatto diverso rispetto a un lavoro che abbia comportato dei cambiamenti considerevoli dal punto di vista edilizio o urbanistico.
Ricondurre il lavoro all'una o all'altra categoria è rilevante, in relazione alla tipologia di immobile (singola unità abitativa o condominio), ai fini del riconoscimento della detrazione stessa nonché ai fini delle autorizzazioni abilitative che dovranno essere richieste.
Per interventi di recupero della facciata di un edificio si potrà inoltre fruire dell'Ecobonus ordinario nel caso in cui si effettui anche un intervento di riqualificazione energetica.
L'agevolazione viene concessa qualora si eseguono interventi che comportano una riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio, il miglioramento termico, (ad esempio mediante opere di coibentazione), l'installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Gli interventi sull'involucro dell'edificio come il cappotto termico sono agevolati al 65% entro un tetto massimo di spesa pari a 100mila euro se da esso ne consegue un miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato.
In quel caso si potrà effettuare anche il rifacimento della facciata, compresi lavori di tinteggiatura e pulitura.
Come il Bonus ristrutturazioni anche l'Ecobonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024.
Se sussistono i requisiti tecnici (miglioramento di due classi energetiche) previsti per il Superbonus sarà possibile beneficiare quest'anno della detrazione pari al 90%, purché nel rispetto delle nuove regole introdotte a partire dal 1° gennaio 2023.
Appurato che si potrà beneficiare del Bonus facciate per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 in molti si chiedono cosa succeda se, entro tale data, i lavori di rifacimento non siano stati terminati.
Siamo di fronte a un quesito non di poco conto.
Sulla base di quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, viene ribadita la posizione assunta più volte dal MEF in merito all'irrilevanza, ai fini della fruizione del beneficio, del totale completamento del lavoro.
In base a questa interpretazione sarà dunque possibile beneficiare ancora del Bonus facciate anche se non è stata ancora certificata la chiusura dei lavori, purché il pagamento delle opere sia avvenuto entro la fine del 2022.
Il completamento definitivo dei lavori dovrà comunque avvenire entro il termine previsto dall'Amministrazione finanziaria per gli accertamenti di tipo fiscale.
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