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In alcune circostanze può accadere che al cittadino arrivi un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, di rettifica della classe o della rendita catastale dichiarate in occasione di un accatastamento o di una variazione catastale, o ancora di contestazione di qualche altra condotta comportante l'irrogazione di sanzioni.
Se il destinatario dell'accertamento lo ritiene infondato, in tutto o in parte, può presentare ricorso all'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate che gli ha inviato l'avviso.
Esistono due modi di appellarsi:
• il riesame in autotutela;
• il ricorso, da presentare costituendosi in giudizio, alla Commissione tributaria provinciale.
Il primo non esclude il secondo, in quanto, in caso di insuccesso del riesame in autotutela, il contribuente può sempre presentare ricorso.
Vediamo quindi in che modo si agisce nell'uno e nell'altro caso.
Il riesame in autotutela viene richiesto all'ufficio del Catasto competente inviando una domanda in carta semplice, corredata della documentazione attestante l'infondatezza dell'irregolarità contestata.
È importante ricordare che il riesame in autotutela non sospende il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso.
Una delle possibili contestazioni da inserire nell'istanza di autotutela è la mancanza di motivazione dell'accertamento, se sussiste, in quanto spesso il Catasto omette di specificare le ragioni giuridiche o i criteri tecnici alla base dell'atto, indicando solo la nuova rendita o classe accertate.
Inoltre si potranno confutare le motivazioni tecniche alla base dell'accertamento, come l'aumento dovuto all'ubicazione in zona centrale e a forte densità abitativa dell'immobile, quando esso ricade in zona periferica e popolare.
Per questo motivo, anche se la domanda in autotutela può essere presentata dal semplice cittadino, è sempre opportuno farsi assistere da un tecnico (geometra, architetto o ingegnere), allegando una loro perizia giustificativa.
Un altro possibile motivo di contestazione è che, per verificare la rendita, non sia stato effettuato un sopralluogo, in quanto non è possibile aumentare la rendita attraverso il semplice esame delle mappe catastali.
Se il riesame dà esito negativo o non riceve risposta in tempo utile, può essere opportuno presentare un vero e proprio ricorso.
Come detto, c'è tempo 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento, per presentare un ricorso al Catasto, ma i termini sono sospesi nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre.
Il ricorso va presentato all'ufficio provinciale del Catasto che ha emesso il provvedimento, costituendosi in giudizio presso la commissione tributaria competente.
La notifica può avvenire nei seguenti modi:
• tramite ufficiale giudiziario;
• con consegna a mano presso lo sportello;
• mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza busta chiusa.
Nella presentazione del ricorso il contribuente deve essere assistito da un professionista rientrante nelle seguenti categorie, elencate dall'art. 12 del d.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413): avvocato, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario. Il professionista deve essere iscritto al rispettivo albo o collegio.
La costituzione in giudizio, invece, deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria, oppure inviandolo tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza busta chiusa.
Per costituirsi in giudizio è necessario pagare il contributo unificato, ovvero l'importo dovuto al momento dell'iscrizione a ruolo di una causa, previsto per i contenziosi di valore indeterminabile.
L'importo previsto può essere aumentato fino alla metà del valore, se il difensore omette di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il richiedente, il proprio codice fiscale.
La parte che soccombe nel giudizio può essere condannata a pagare le spese.
Nella domanda di ricorso devono essere indicati i seguenti dati:
• commissione tributaria di appartenenza;
• generalità del richiedente;
• codice fiscale del richiedente e del rappresentante in giudizio;
• indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente o del difensore;
• rappresentante legale (nel caso in cui il richiedente sia una società o ente);
• residenza, sede legale o domicilio del richiedente;
• ufficio provinciale del Catasto contro cui si presenta il ricorso;
• numero dell'atto impugnato;
• motivi del ricorso;
• conclusione con la richiesta di annullamento rivolta alla commissione e dichiarazione che la controversia rientra tra quelle di valore indeterminabile.
Nel fascicolo depositato presso la segreteria della commissione tributaria devono invece essere contenuti i seguenti documenti:
• originale del ricorso, se è stato presentato tramite ufficiale giudiziario, oppure una copia se è stato presentato a mano o inviato per posta;
• fotocopia della ricevuta del deposito del ricorso o dell'avviso di ricevimento della raccomandata;
• ricevuta del versamento del contributo unificato dovuto;
• fotocopia dell'atto di accertamento impugnato;
• nota di iscrizione a giudizio con indicati: la parte, il difensore, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso, la controversia di valore indeterminabile.
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