Revoca dell'amministratore giudiziario

L'assemblea condominiale è l'organo competente a nominare e revocare l'amministratore. Per l'amministratore giudiziario i condomini potranno agire in giudizio per chiedere la revoca del mandatario.
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Revoca amministratore giudiziarioL'assemblea condominiale è l'organo competente a nominare e revocare l'amministratore.
La nomina è obbligatoria nelle compagini che contino almeno cinque partecipanti (art. 1129, primo comma, c.c.).
In tal caso, nell'inerzia dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria affinché questa provveda alla nomina del mandatario in sostituzione dell'assise.

Per costante giurisprudenza l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (così Cass. SS.UU. n. 9148/08).

Il potere sostitutivo riconosciuto al Tribunale del luogo in cui è ubicato il condominio il procedimento è considerato di volontaria giurisdizione opera anche per il caso di revoca dell'amministratore.
Ai sensi dell'art. 1129 c.c. affinché ogni condomino possa azionare tale procedura giudiziaria è necessario che il mandatario:
a) non abbia presentato il rendiconto di gestione per almeno due anni consecutivi;
b) sia fondatamente sospettato di gravi irregolarità nella gestione;
c) non abbia avvisato l'assemblea di cause o provvedimenti amministrativi esorbitanti dalle sue attribuzioni.

Una domanda sorge spontanea.Revoca amministratore giudiziario
S'ipotizzi che un'assemblea condominiale non riesca a nominare l'amministratore e che quindi si renda necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Che cosa accade se successivamente a questa nomina i condomini non siano soddisfatti dell'operato del mandatario imposto dal Tribunale?
Al riguardo le possibilità sono due:
a) l'assemblea, con le maggioranze indicate dalla legge (ossia con la maggioranza degli intervenuti alla riunione che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio), può decidere di revocare l'incarico dell'amministratore giudiziario in qualsiasi momento (art. 1129, secondo comma, c.c.);
b) al ricorrere delle circostanze indicate dall'art. 1129 c.c. i condomini, anche singolarmente considerati, potranno agire in giudizio per chiedere la revoca del mandatario.

In sostanza, dunque, ai fini delle opportunità e delle azioni per revocare l'amministratore non sussistono differenze tra amministratore nominato dall'assemblea o dall'Autorità Giudiziaria:
entrambi possono essere revocati nello stesso modo e per le medesime ragioni.

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Revoca dell'amministratore giudiziario
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