Responsabilità sulla Sicurezza

Dall'entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza, il Committente dei lavori è il Responsabile della Sicurezza. E le conseguenze di eventuali incidenti possono essere anche penali.
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Quanti di noi si sono trovati nella condizione di pensare alla ristrutturazione della propria casa? Tantissimi.
E quanti di noi hanno dovuto far fronte in quel momento a decisioni, ripensamenti, valutazioni, pareri e chi più ne ha più ne metta?
Gli elementi da valutare sono effettivamente tanti: progetto dell'intervento, rispetto dei tempi di esecuzione, scelta delle ditte, problemi economici.
E come se tutto ciò non bastasse, da circa un anno, si sono aggiunte le responsabilità connesse alla sicurezza nei cantieri.

Dall'entrata in vigore del famoso D. Lgs. 81 del 2008, il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza, gli addetti ai lavori hanno potuto constatare la conferma di un principio, d'altro canto già presente nelle normative precedenti, in base al quale il Committente è la figura perno attorno al quale ruota la sicurezza dei lavoratori ed è proprio a lui che sono demandati compiti e responsabilità tutt'altro che banali. Sicurezza sui cantieri

Un elemento può servire a dare il giusto peso a tali aspetti: le conseguenze per il committente nel caso di incidenti sul lavoro possono avere rilevanza anche penale!
Una possibile reazione a questa ‘notizia' può essere un'incosciente superficialità da parte del Committente: Oltre a tutti i problemi legati ai lavori di ristrutturazione, ora si aggiunge anche la questione della sicurezza dei lavoratori! E poi, io, cosa c'entro?: ci penserà la ditta alla sicurezza dei suoi operai! E poi, per un lavoretto così piccolo!

Purtroppo non è così: la mancanza di conoscenza della legge e una superficiale competenza in quest'ambito possono portare a scelte che potrebbero rivelarsi insensate e non prive di conseguenze.

Il Committente nella Normativa cantieri è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
In più si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Specificatamente, secondo quanto previsto nell'allegato X del predetto testo legislativo, si intendono lavori edili o di ingegneria civile:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.'
In definitiva quindi, con le due precedenti definizioni, pochi e circoscritti casi ed attività possono effettivamente considerarsi esclusi dall'applicazione delle norme legate alla sicurezza nei cantieri e, quale conseguenza ulteriore, chiunque decida di far eseguire lavori di ristrutturazione assume i connotati legali di ‘committentè.

Gli obblighi del committente sono specificatamente riportati all'articolo 90 del D. lgs. 81/2008. Pur tuttavia, sempre nell'ambito del Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili -, esistono vari punti in cui emergono ulteriori incombenze e attribuzioni (artt. 93, 94, 96, 99, 101, 104).
Da ultimo, all'art. 157 sono distintamente indicate le sanzioni per il Committente.
Le pene passano da sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 1.200 e 6.000 euro, all'arresto da 2 a 4 mesi.

A questo punto, viste le implicazioni connesse anche ad una semplice ristrutturazione di un appartamento, una reazione potrebbe essere la rinuncia all'esecuzione delle opere. Ma questo non sarebbe giusto! Non lo è per noi stessi, non lo è per la nostra vita. I significati di un'opera di rifacimento della nostra casa sono ben più di un ammodernamento di un immobile o di un adeguamento a nuovi dettami normativi. Essa può rappresentare un ringiovanimento del nostro spazio, un aggiornamento del nostro ambiente a nuove e mutate esigenze, può essere l'espressione tangibile di elementi di personale novità, può comportare un miglioramento del nostro stile di vita.

E allora come uscire da questo empasse?

Semplicemente affidandosi a professionisti del settore che possono assumere, al nostro posto, alcune delle responsabilità del committente e senza dubbio aiutarci a ben valutare gli impatti di scelte che, altrimenti, possono essere non ponderati.

Basta, infatti, pensare a ciò che un'incosciente superficialità può comportare e gli effetti che può produrre per superare i probabili dubbi verso una scrupolosa applicazione di quanto richiesto: un incidente che si verifica durante l'esecuzione di lavori che noi abbiamo commissionato e che accade nella nostra casa non è purtroppo un evento impossibile. Per evitare rischi è bene dunque affidarsi a professionisti del settore che sappiano consigliarci nel modo migliore e nell'assoluto rispetto della normativa vigente per condurre nella maniera più serena possibile i nostri lavori.

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