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Un tema ricorrente sin dall'entrata in vigore del Superbonus, ma poi in seguito ampliato anche per gli altri bonus edilizi, riguarda la responsabilità solidale dei cessionari per crediti derivanti da interventi che danno diritto ai bonus edilizia.
Sul punto, si è registrato un progressivo aumento della documentazione richiesta a supporto per la cessione credito scelta dalla maggior parte dei beneficiari in luogo delle detrazioni fiscali 2022.
Strettamente connesso al tema della cessione di credito è la problematica relativa alla responsabilità dei cessionari di crediti, da sempre sotto una lente di ingrandimento da parte del Fisco.
La responsabilità deve essere intesa come diligenza richiesta per sottrarsi a contestazioni di concorso in comportamenti contrari alle norme agevolative e rileva soprattutto nei casi di mancata effettuazione dei lavori, ricompresa dalla circolare 6 ottobre 2022, n. 33, come un indice per la configurabilità del concorso nella violazione.
In merito alla cessione credito d'imposta responsabilità, l'art. 121, comma 6, D.L. n. 34/2020, nella sua originaria formulazione, stabiliva che l'accertamento della mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, legittima l'Agenzia delle Entrate al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.
La norma è stata oggetto di importanti modifiche a opera dell'art. 33-ter del DL 115/2022 che, come noto, ha inserito il comma 1bis1 all'art. 14 del DL 50/2022.
Per effetto di tali modifiche la responsabilità in solido è prevista in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Su tali nozioni si è soffermata l'Agenzia delle Entrate, la quale, con la recente circolare n. 33/2022, ha rinviato al d.lgs. n. 472 del 1997, che reca disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie e ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 180 del 10 luglio 1998.
Secondo la circolare dell'Agenzia Entrate sulla cessione credito, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale superbonus del cessionario, occorre che la omessa diligenza sia di rilevante entità, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente.
Chiariti i parametri per valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, secondo l'Amministrazione finanziaria, in sede di acquisto di crediti derivanti da bonus fiscali, occorre sempre avere riguardo alla natura dell'attività professionale o d'impresa svolta dal cessionario, richiedendosi un livello di diligenza particolarmente qualificato, ad esempio, nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e alle indicazioni delle autorità di vigilanza preposte.
L'amministrazione finanziaria ha precisato che il dolo ricorre allorquando il cessionario sia consapevole dell'inesistenza del credito se il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente già a un primo esame.
La colpa grave, invece, si configura quando il cessionario abbia commesso errori, in termini macroscopici.
Un esempio di colpa grave si verifica quando si produce una asseverazione generica che non si riferisca all'immobile in questione oggetto di intervento.
L'Amministrazione finanziaria fa un passo in avanti fornendo, nei propri provvedimenti di prassi, alcuni indici di valutazione legati ai profili soggettivi e oggettivi per valutare la diligenza necessaria del cessionario.
Esemplificando, ma senza pretese di tassatività, gli indici presi in considerazione dall'Agenzia delle entrate sono:
A dimostrazione dell'utilizzo della diligenza, secondo l'Amministrazione finanziaria, vi è l'acquisizione dell'asseverazione predisposta dal tecnico abilitato, che attesti, ove richiesto dalla norma, anche l'effettiva realizzazione dei lavori.
Nel caso di cessione del credito banca, al fine di evitare profili di responsabilità in termini di diligenza dei concessionari che acquistano il credito, potrebbe essere sufficiente la produzione di una asseverazione del tecnico, anche nel caso di mancata ultimazione dei lavori.
In realtà, la teoria non è sempre confermata dalla pratica.
Qualche mese fa, infatti, si è consolidata una pratica, secondo la quale molte società di revisione, incaricate alla due diligence sui crediti derivanti da bonus fiscali, oltre a richiedere tutta la già copiosa documentazione per i lavori agevolabili al 110%, possono in aggiunta chiedere anche la produzione e il relativo caricamento di filmati, attestanti l'avanzamento dei lavori a cura del direttore dei lavori, per consentire la verifica dell'effettivo e oggettivo stato di realizzazione dei lavori.
La richiesta di produrre e caricare un filmato attestante l'avanzamento lavori è stata molto criticata, soprattutto da operatori di settore e dai tecnici.
La prova fornita mediante filmato è stata inserita a regime nelle piattaforme di tali società per la verifica della correttezza della procedura.
In molti segnalano che, pur in presenza di asseverazione del tecnico come previsto dalla normativa, in assenza di filmati non sia possibile andare avanti, ovverosia chiudere le pratiche cessione del credito e la procedura di caricamento per il controllo finale da parte di tali società.
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