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La manutenzione degli impianti termici è fatta da una serie di operazioni dettate da precise procedure, che devono essere effettuate da personale tecnico abilitato, soprattutto nel caso di centrali termiche di potenze significative e al servizio di grandi edifici. Quando si parla di centrali termiche di potenze significative, ci si riferisce a centrali termiche con potenze dell'ordine di circa 50 kW. Tali potenze sono nettamente superiori alle potenze che si trovano nei tipici appartamenti, con dimensioni al più di un centinaio di metri quadri, serviti da caldaie dell'ordine di potenza tra 25 e 30 kW.
La manutenzione delle centrali termiche e degli impianti termici, in generale, può avere conseguenze significative in termini di prestazioni degli impianti, quindi di risparmio energetico, di sicurezza per gli edifici e le persone serviti dagli stessi impianti, senza dimenticare che una corretta manutenzione può anche limitare significativamente l'impatto ambientale dei prodotti della combustione della centrale termica.
Analogamente, nel caso di impianti termici con centrali integrate da pannelli solari termici, una non corretta manutenzione dei componenti dell'impianto può limitare significativamente anche i vantaggi legati allo sfruttamento delle fonti alternative di energia.
Negli ultimi anni sono sempre più diffuse le centrali termiche che integrano la loro produzione di energia termica con quella solare a mezzo di pannelli o collettori solari termici.
Questi ultimi, in particolari periodi dell'anno come l'estate ed in particolari regioni geografiche, possono soddisfare completamente la domanda di acqua calda sanitaria senza che entri in funzione la caldaia, o la centrale termica.
Secondo il Testo Unico sull'Edilizia e le norme di riferimento, il proprietario di un impianto, o il cosiddetto terzo responsabile, ha la responsabilità di manutenere l'impianto garantendone la sicurezza, i rendimenti minimi necessari previsti dalle leggi ed il correlato impatto ambientale.
I comuni e le province avvalendosi, nella maggior parte dei casi, di enti esterni, dovrebbero effettuare delle verifiche generalmente con cadenze biennali al fine di verificare la correttezza di tutto ciò.
Nel caso di edifici condominiali, il responsabile dell'impianto e della centrale termica per principio è l'amministratore di condominio, il quale, generalmente, nella maggior parte dei casi attribuisce tale responsabilità ad un tecnico esterno, designato come terzo responsabile. In tal caso, la responsabilità che resta all'amministratore di condominio è quella di accertarsi delle capacità tecniche della persona alla quale attribuisce la responsabilità dell'impianto.
Secondo i decreti legislativi emessi rispettivamente il 3 Aprile 2003 ed il 29 giugno 2010, nel caso di centrali termiche con potenza superiore a 232 kW, il terzo responsabile dell'impianto deve essere abilitato da un apposito patentino (generalmente rilasciato dall'Amministrazione Regionale competente territorialmente) per svolgere le sue funzioni.
Inoltre, in relazione a tale abilitazione per la manutenzione degli impianti, sono previsti corsi di aggiornamento periodici e la redazione di un apposito registro con tutte le persone abilitate alla conduzione degli impianti.
Il terzo responsabile può essere anche una persona fisica, abilitata dalla 37/08 e successive integrazioni e modifiche (legge che ha sostituito, nel Marzo 2008, la nota Legge 46/90) e per lo svolgimento dell'incarico deve essere iscritto alla Camera di Commercio della città di riferimento.
Il terzo responsabile può, inoltre, appaltare a ditte esterne eventuali opere per il corretto funzionamento degli impianti.
Nel caso in cui il terzo responsabile sia una persona giuridica, esso è autorizzato anche ad organizzare e effettuare le eventuali attività necessarie al corretto funzionamento degli impianti, tali attività sono generalmente identificate come opere straordinarie.
Naturalmente, anche in questo caso il terzo responsabile deve essere abilitato ai sensi della 37/08 (ex legge 46/90) e successive integrazioni e modifiche, e deve essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio.
Nel caso di impianti termici con potenze superiori a 350 kW, il responsabile dell'impianto, oltre ad essere in possesso delle autorizzazioni precedentemente descritte, deve essere ulteriormente abilitato dal possesso di uno specifico patentino rilasciato da organi specifici e distinti da quelli sopra citati e le caratteristiche e le modalità di rilascio di tale patentino o abilitazione sono descritte dalla norma ISO EN UNI 9000.
In tutti i casi, i responsabili conduttori degli impianti possono tutelarsi contraendo apposite polizze assicurative, nell'espletamento delle attività di manutenzione e/o modifiche degli impianti di cui sono responsabili, però è bene evidenziare che tali tipi di assicurazioni coprono sono le eventuali sanzioni amministrative a seguito.
La documentazione obbligatoriamente presente in ogni impianto e centrale è composta dal libretto di centrale (per potenze superiori a 35 kW) e dal libretto di impianto.
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