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In caso di appalti e subappalti chi è tenuto al risarcimento del danno per i gravi difetti dell'opera? Ce lo dice la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 24052/2021.
Un problema particolarmente sentito in caso di costruzione di un'opera è quello concernente eventuali difformità o vizi dai quali possa risultare affetta.
La materia viene disciplinata dal codice civile, soggetto a interpretazioni continue da parte della giurisprudenza.
In merito al tema qui trattato assume particolare rilievo la sentenza sopra menzionata con la quale i Giudici Supremi chiariscono quelle che sono le responsabilità di appaltatore, subappaltatori e direttori dei lavori in caso di gravi difetti dell'opera.
Andiamo con ordine e vediamo cosa dice la legge.
Quando si parla di vizi, occorre tenere distinti le difformità e i vizi dell'opera da quelli che sono i gravi difetti di costruzione.
In caso di difformità e vizi la normativa di riferimento è l'articolo 1667 del codice civile.
In base al disposto legislativo l'appaltatore è tenuto a fornire garanzia per le difformità e vizi dell'opera.
Affinché la norma sia operativa il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro il termine di 60 giorni dalla scoperta.
Solo se l'appaltatore ha riconosciuto difformità e vizi o se li ha occultati la denuncia non è necessaria.
La garanzia non è dovuta dall'appaltatore se:
Ai sensi dell'articolo 1667 codice civile l'azione contro l'appaltatore si prescrive nel termine di due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Nel momento in cui il committente invoca la garanzia dell'appaltatore a causa della scoperta di difformità e vizi, egli ha ha disposizione una serie di tutele.
Vediamo quali.
In primo luogo il committente può chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore. In secondo luogo, se ha interesse al mantenimento dell'opera, il committente può chiedere che il prezzo sia proporzionalmente ridotto.
È sempre previsto il risarcimento del danno subito dal committente se si accerta la colpa dell'appaltatore.
In ultimo il committente può domandare la risoluzione del contratto di appalto se le difformità e vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Veniamo alla situazione che ha dato origine alla sentenza della Cassazione qui esaminata. Nella fattispecie considerata siamo di fronte a gravi difetti della costruzione la cui disciplina è contenuta nell'articolo 1669 del codice civile.
La norma di riferimento contempla il caso in cui si accertino vizi del suolo o difetti di costruzione che comportino:
In tal caso l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente qualora gli eventi dannosi sopra descritti si verifichino nel corso di 10 anni dal compimento dell'opera.
La responsabilità dell'appaltatore sussiste nei confronti del committente ma anche nei confronti di eventuali aventi causa.
Anche nelle ipotesi sopra descritte vi sono dei termini da rispettare.
La denuncia del committente o dell'avente causa deve essere presentata entro il termine di un anno dalla scoperta.
Per quanto concerne l'azione esercitabile nei confronti dell'appaltatore responsabile si precisa che essa si prescrive in un anno dalla denuncia.
Nei confronti degli appaltatori valgono le stesse regole descritte per le difformità e i vizi. Come vedremo esaminando la sentenza dei Giudici Supremi nella fattispecie considerata sono coinvolti anche subappaltatori e direttore di lavori.
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione ha origine dalla condanna in appello nei confronti di appaltatore, subappaltatore e direttore dei lavori per gravi difetti dell'opera dovuti a difetti di costruzione, così come disciplinato dall'articolo 1669 codice civile.
I soggetti in questione erano stati condannati al rifacimento di tutti i massetti dell'intera pavimentazione di un immobile per difetto di costruzione dello stesso nonché, in caso di mancato adempimento, al pagamento del risarcimento del danno.
A dire dei ricorrenti che contestavano la responsabilità, non sarebbe stato rispettato il termine di un anno dalla scoperta del grave difetto per l'effettuazione della denuncia come, disposto dalla norma di riferimento sopra citata.
I Giudici di legittimità respingono il ricorso. Vediamo per quale motivazione.
In caso di gravi difetti dell'opera il termine per presentare la denuncia decorre solo dal momento in cui il committente abbia avuto conoscenza sicura dei difetti.
Tale consapevolezza può considerarsi raggiunta solo quando tali difetti si siano manifestati in tutta la loro gravità e si sia acquisita la certezza mediante adeguati accertamenti di natura tecnica.
Solo con una relazione tecnica si può acquisire piena conoscenza del fenomeno, della sua portata e delle cause dell'evento dannoso.
Quali sono le regole in caso di subappalto?
Qualora l'esecuzione dell'opera sia stata data in subappalto, in base a quanto stabilito dal legislatore, l'appaltatore potrà agire in regresso nei confronti dei subappaltatori qualora, sotto pena di decadenza, abbia ad essi comunicato l'avvenuta denuncia delle difformità e vizi entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
Tornando al caso in esame, sotto questo profilo la Cassazione afferma che la mancata comunicazione della denuncia non esime il subappaltatore da responsabilità poiché la partecipazione nel procedimento per accertamento tecnico non solo dell'appaltatore, ma anche del subappaltatore non rende più indispensabile la denuncia prevista dall'art. 1670 codice civile.
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