|
Con la circolare interpretativa n. 24/E dell'8 agosto l'Agenzia delle Entrate fissa quelli che sono i requisiti per essere ammessi al Superbonus 110% introdotto con il DL Rilancio 2020
Parte ufficialmente la super detrazione e l'Agenzia delle Entrate con la predetta circolare 2 fornisce le regole operative per essere ammessi all'agevolazione fiscale
Ricordiamo che quest'ultima ha ad oggetto le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l'esecuzione di:
Dopo l'avvenuta pubblicazione del DM Asseverazioni e DM Requisiti tecnici e massimali di costo da parte del MISE, completa il quadro delle normative necessarie per dare il via al superbonus 110% il provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate datato anch'esso 8 agosto e contenente le regole operative per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
I soggetti a favore dei quali viene riconosciuta la super detrazione al 110% per gli interventi previsti sono:
Per le persone fisiche il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Novità per i titolari di partita IVA, in quanto il superbonus viene riconosciuto anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono un'attività in forma imprenditoriale, purché le spese sostenute facciano riferimento a opere realizzate presso immobili facenti parte della loro sfera privata.
Si deve cioè trattare di immobili diversi da quelli strumentali aventi a oggetto l'attività di impresa.
Possono accedere al superbonus 110 anche i familiari e conviventi. Via libera all'agevolazione fiscale anche al coniuge, al componente dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché ai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.
Ammessi al beneficio anche i conviventi di fatto del contribuente che possiede o detiene l'immobile. Requisito necessario è che siano tali soggetti a sostenere la spesa oggetto di agevolazione fiscale.
Per poter fruire del maxi bonus dovrà essere accertata la convivenza alla data di inizio dei lavori o se antecedente al momento in cui la spesa viene sostenuta.
L'agevolazione viene riconosciuta anche in riferimento a lavori eseguiti su immobile diverso dall'abitazione principale nel quale si svolge comunque la convivenza. Non spetta a favore di familiari se riferita a immobili che vengano concessi in locazione o comodato d'uso, in quanto in questo caso si tratterebbe di immobili non a disposizione, dove non può esplicarsi la convivenza.
Ha diritto alla detrazione del 110% anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso. Si tratta di colui che ha stipulato un contratto preliminare che in futuro diverrà proprietario dell'immobile. Condizione per fruire del beneficio fiscale è che sia stato stipulato un compromesso di vendita regolarmente registrato.
Spostando l'attenzione sugli edifici condominiali, specifichiamo che rientrano nel superbonus, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che riguardano l'involucro dell'edificio. Sono altresì ammessi gli interventi realizzati sulle parti comuni degli stabili al fine di sostituire gli impianti di climatizzazione invernali preesistenti con impianti centralizzati.
Per accedere al superbonus, gli interventi devono essere realizzati:
Non sono ammesse all'agevolazione fiscale potenziata, le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (case signorili), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi eminenti).
Condizioni specifiche devono essere presenti per il soggetto che sostenga la spesa agevolata.
Il contribuente deve infatti essere possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono eseguiti i lavori, sulla base di un titolo idoneo. Il suddetto titolo deve essere presente alla data di avvio dei lavori o nel momento di effettuazione della spesa qualora antecedente all'avvio.
Il possesso sussiste nel caso in cui il soggetto risulti proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Ai fini della detenzione chi ha effettuato la spesa deve risultare titolare di un contratto di locazione anche finanziaria, o di comodato purché siano regolarmente registrati.
È necessario, inoltre, essere in possesso del consenso alla realizzazione dei lavori da parte del proprietario dell'immobile.
|
||