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Requisiti immobile per detrazione 65%

Per accedere alla detrazione sul risparmio energetico è necessario che l'immobile sia esistente, sia iscritto al catasto e sia dotato di impianto riscaldamento.
Pubblicato il

detrazione lavori risparmio energeticoAbbiamo più volte affrontato il tema della detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%), accennando anche alla necessità che gli edifici oggetto di intervento siano dotati di alcune caratteristiche indispensabili. Vorrei ora approfondire proprio il tema dei requisiti di partenza dell'immobile, supportando l'analisi con esempi che possano chiarire le situazioni più diffuse.



Requisiti immobile 65%: categoria catastale


La detrazione sul risparmio energetico è ammessa per interventi eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale. Oltre alle abitazioni, rientrano dunque anche gli uffici, i negozi, i laboratori, i magazzini, ecc. C'è quindi una differenza importante con la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, che invece è ammessa solo per immobili con destinazione residenziale e loro pertinenze.



Requisiti immobile 65%: edifici esistenti


Un'altra caratteristica fondamentale per accedere alla detrazione sul risparmio energetico è che l'edificio sia esistente. Sono quindi esclusi gli edifici di nuova costruzione, oppure il completamento di edifici costruiti e lasciati al rustico per poi essere completati a distanza di qualche anno.

Prova dell'esistenza dell'edificio è data dall'iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento. Inoltre è necessario avere a disposizione le ricevute Ici e Imu, sempre se dovute da colui che intende beneficiare della detrazione.



Requisiti immobile 65%: presenza dell'impianto di riscaldamento


Importante è anche la presenza prima dei lavori di un impianto di riscaldamento. Per immobili dove si trovano caldaia e caloriferi è facile stabilire l'esistenza dell'impianto. Più difficile è invece il caso in cui è presente solo una stufa o un caminetto. Pensiamo ad esempio ad alcune abitazioni di vecchia data, magari lasciate abbandonate per anni e che ora si intendono ristrutturare. La stufa si configura o no come impianto di riscaldamento?

stufaL'Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio con la risoluzione n.15/E del 12 agosto 2009. Tale risoluzione fa esplicito riferimento al D. Lgs. n.311 del 2006, dove al punto 14 dell'Allegato A viene fornita la definizione di impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 Kw.

Quindi se abbiamo a che fare con un edificio in cui sono presenti stufe e caminetti fissi, bisogna determinare la potenza totale installata per capire se tali apparecchi costituiscano complessivamente un impianto termico vero a proprio. Se la potenza totale raggiunge almeno i 15 Kw, l'edificio è dotato dei requisiti per accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico.

La medesima circolare affronta anche un altro dubbio relativo alle unità collabenti, ossia dichiarate non in grado di produrre reddito. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche se l'edificio non è più produttivo di reddito, esso non è escluso dalla detrazione. Potranno così accedere al beneficio tutti quegli edifici abbandonati che si intendono ristrutturare, a patto che siano rispettati i requisiti prima citati: iscrizione al catasto, pagamento regolare di Ici e Imu se dovute, potenza termica totale installata pari almeno a 15 Kw.



Casi in cui non è obbligatoria la presenza dell'impianto di riscaldamento


pannelli solari e detrazione risparmio energeticoSolo per le spese sostenute per l'installazione di pannelli solari non è richiesta la presenza prima dei lavori dell'impianto di riscaldamento ai fini della detrazione fiscale sul risparmio energetico. Si tratta di un caso abbastanza diffuso per gli edifici destinati ad attività produttive o quando si eseguono lavori di recupero di un sottotetto esistente trasformandolo in abitazione.

In quest'ultima situazione molto spesso il sottotetto da recuperare è stato utilizzato come soffitta fino al momento dei lavori e quindi generalmente non è dotato di impianto di riscaldamento. Ne consegue che se si eseguono opere di isolamento del tetto o delle pareti non si potrà beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico. Tuttavia la spesa per l'installazione dei pannelli solari potrà accedere a tale detrazione.

Ricordo comunque che le opere di recupero dei sottotetti finalizzart a renderli abitabili, se non sempre possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico a causa della mancanza di un impianto di riscaldamento pre-esistente, possono però beneficiare della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie. I lavori di isolamento del tetto e delle pareti prima citati potranno quindi beneficiare di quest'ultima detrazione sulle ristrutturazioni, così come anche tutte le altre opere per rendere abitabile il sottotetto: opere murarie, impianto di riscaldamento, impianto elettrico, installazione di infissi, pavimenti, tinteggiature, ecc.

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Requisiti immobile per detrazione 65%
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Boris
    Boris
    Giovedì 9 Dicembre 2021, alle ore 10:46
    Sono proprietario di un immobile accatastato con più sub, uno con categoria A3 e l'altro C2 in cui sono presenti separati sistemi di riscaldamento per sub.
    Sto eseguendo la pratica di superbonus per l'istallazione di fotovoltaico, pompa di calore e sostituzione di UNA caldaia a condensazione il tutto per il sub con categoria A3.
    Vorrei sapere se posso usufruire anche di ecobonus al 65% per la sostiituzione della caldaia presente al sub con categoria C2 e se possibile anche in concomitanza con la pratica in corso per il superbonus relativo al sub A3.
    rispondi al commento
  • Camacio
    Camacio
    Mercoledì 9 Dicembre 2015, alle ore 04:50
    Oltretutto ho letto questa FAQ:, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30% (cfr. faq 42)come dovrei fare? se è obbligatorio ovviamente, e se potrebbe creare problemi per le detrazioni?
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Camacio
      Lunedì 28 Dicembre 2015, alle ore 11:32
      Bisognerebbe verificare con un tecnico la somma della potenza termica installata. Se il 30% di questa raggiunge i 5KW ritengo non ci siano problemi per la detrazione.
      rispondi al commento
      • David
        David Sara.m.
        Giovedì 21 Luglio 2016, alle ore 16:02
        Ho chiesto all'Enea, se è quindi corretto dire che se la potenza termica installata (stufe e ecaminetti) è maggiore o uguale a 16,667 kW (16,667 X 0.3 = 5 kW) , allora è possibile usufruire della detrazione.

        Mi hanno risposto, di no....non capisco come mai.....che abbiano letto male?
        rispondi al commento
  • Camacio
    Camacio
    Mercoledì 9 Dicembre 2015, alle ore 04:48
    Salve,ho un impianto termico costiuito da una stufa a legna e 3 caminetti aperti.Devo ancora iniziare i lavori, mi dovrebbero rilasciare un permesso per costruire con demolizione e ricostruzione.La mia preoccupazione, a causa dell'impianto di riscaldamento che attualmente mi ritrovo, di non poter usufruire della detrazione al 65% x tutti quei lavori tipo ,rifare il tetto, il cappotto, infissi ,nuovo impianto di riscaldamento.
    rispondi al commento
  • Mir76
    Mir76
    Mercoledì 22 Aprile 2015, alle ore 14:39
    Sto realizzando una nuova costruzione. Se in prospetto di permesso di costruire ho le persiane, ma le installo dopo l'accatastamento della casa, posso usufruire delle detrazioni 65% per gli oscuranti?
    rispondi al commento
  • Rob74
    Rob74
    Martedì 14 Ottobre 2014, alle ore 23:26
    Potreste chiarirmi un GROSSO DUBBIO? Nell'articolo si dice che l'impianto termico (che può accedere agli incentivi del 65%) può essere composto da più apparecchi (stufe, caminetti) ad energia radiante, solo quando la somma delle potenze nominali dei focolari è maggiore o uguale a 15 Kw. Sul sito dell' Enea, dichiarano invece (vedi legge 3 agosto 2013, n°90) sufficiente una somma dei focolari maggiore o uguale a 5 Kw. Grazie Mille!
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Rob74
      Mercoledì 15 Ottobre 2014, alle ore 09:41
      Dubbio piú che lecito. L'articolo è stato scritto prima dell'entrata in vigore della legge 90/2013, quando ancora la definizione di impianto termico prevedeva i 15kw di potenza minima. La L 90/2013 ha modificato la definizione portando la potenza minima a 5 kW. Tutto quanto scritto nel resto dell'articolo rimane comunque valido.
      rispondi al commento
      • Rob74
        Rob74 Sara.m.
        Mercoledì 15 Ottobre 2014, alle ore 12:15
        Grazie per il chiarimento.SalutiRoberto
        rispondi al commento
  • Carlotta
    Carlotta
    Martedì 22 Ottobre 2013, alle ore 18:08
    La rimozione dell'impianto centralizzatoa gasolio con suddivizione in 4 unità separate dell'impianto con acquisto di altrettante caldaie a condensazione con allacciamento alla rete gas metano, con sostituzione di tutti i radiatori edelle condutture, usufruisce della detrazione per risparmio energetico (65%) o di quella per ristrutturazione (50%)?
    rispondi al commento
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