Rendiconto debiti pregressi e compravendita

L?amministratore di condominio, al termine di ogni anno, deve rendere il conto della propria gestione
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RendicontoL'amministratore di condominio, al termine di ogni anno, deve rendere il conto della propria gestione. A stabilirlo l'art. 1130, secondo comma, c.c. Al pari di qualsiasi mandatario, quindi, anche l'amministratore è tenuto, al momento della scadenza del suo incarico, a presentare all'assemblea il così detto rendiconto consuntivo di spese. Si tratta di un documento contabile nel quale sono annotate le entrate e le uscite nonchà il piano della ripartizione delle medesime tra i condomini. Per fare un esempio: il legale rappresentante della compagine specifica che per l'anno trascorso le spese per l'energia elettrica sono state pari ad à�‚� 1.000,00 e nel contempo indica tra quali condomini e con criteri le medesime debbano essere ripartite. Non esiste un metodo imposto per legge cui il mandatario deve adeguarsi per redigere il rendiconto di gestione. È pacifico in giurisprudenza che la delibera dell'assemblea dei condomini di approvazione del bilancio (consuntivo e/o preventivo), pur senza essere tenuta ad osservare, nella redazione della contabilità, forme rigorose analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, deve comunque rispettare, ai fini della sua legittimità e quindi della sua validità, i principi di chiarezza ed intelligibilità in ordine alle voce di entrata e di spesa, talchà tale delibera è illegittima, ove tali principi non vengano osservati (cfr. Cass. 25 maggio 1984, n. 3231; Cass. 6 febbraio 1984, n. 896). Ciò, evidentemente, in quanto, ai fini della corretta formazione della volontà assembleare, è necessario e presupposto indefettibile che i condomini siano messi in condizione di esprimere consapevolmente e con cognizione di causa la propria volontà. (Trib. Brindisi 22 novembre 2006). Il riferimento è alla delibera ma naturalmente è estensibile alla redazione del consuntivo che è di stretta competenza dell'amministratore in carica. Ciò detto è utile domandarsi: nel consuntivo possono entrare solamente le voci inerenti spese e incassi di quell'anno (così detto criterio per competenza) o l'amministratore può inserire i crediti del condominio verso i condomini riferibili anche a gestioni passate (così detto criterio per cassa)? RendicontoLa questione è molto dibattuta in dottrina e giurisprudenza e non esiste una presa di posizione univoca (cfr. GdP Gela 28 febbraio 2011 n. 120). I riflessi, però, sono importanti. Se s'accetta la teoria che ritiene lecita l'inclusione di debiti per anni precedenti nell'ultimo rendiconto approvato, allora quel debito, in quanto espressamente approvato, potrà essere richiesto anche al proprietario attuale dell'unità immobiliare pure sà, invece, è astrattamente riferibile al precedente proprietario. Non solo, il riconoscimento del debito, perchà in questo contesto andrebbe letta l'approvazione del medesimo, farebbe interrompere i tempi di prescrizione del medesimo. Aderendo all'altra tesi, invece, non solo quei debiti non potrebbero trovare ospitalità nei consuntivi successivi ma essi potrebbero essere richiesti al nuovo proprietario solamente nel caso di cui all'art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. In sostanza solamente se riguardano quote per l'anno precedente e quello nel corso del quale è avvenuta la compravendita. Differenze di non poco conto che sarebbe bene chiarire definitivamente.
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Alert Commenti
  • Gestcondo
    Gestcondo
    Mercoledì 26 Febbraio 2014, alle ore 09:06
    L'amministratore è' un impiegato di un ente locale, nel bilancio consuntivo ha messo fuori bilancio entrate versate dal precedente amministratore e uscite di spesa senza ripartirle, accantonandole. E' lecita questa impostazione?
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Gestcondo
      Martedì 11 Marzo 2014, alle ore 18:07
      Non credo.
      rispondi al commento
  • Gestcondo
    Gestcondo
    Domenica 23 Febbraio 2014, alle ore 09:50
    I debiti e i crediti fuori bilancio quando si ripartono?
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Gestcondo
      Martedì 25 Febbraio 2014, alle ore 19:18
      Si ripartiscono quando vengono inseriti nel rendiconto o comunque quando l'amministratore ne chiede il pagamento. Prima o poi, però, dovranno sempre essere contabilizzati.
      rispondi al commento
  • Virginia
    Virginia
    Lunedì 5 Dicembre 2011, alle ore 20:38
    Salve,sarò breve: il mio problema,più che di natura economica è di natura informativa! dopo aver acquistato una casa ho saputo di alcune spese di straordinaria amministrazione (impianto nuova caldaia)deliberate prima della mia compravendita. L'atto notarile mi tutela esplicitando che sono a carico del vecchio proprietario, l'amministratrice condominiale però, continua a mandare a me le fatture esigendo che sia io a contattare il vecchio proprietario pretendendo quei soldi in quanto, lei dice, non spetta a lei farlo. Secondo la sua teoria lei i soldi deve pretenderli da me in quanto attuale proprietario e condomine. C'è una legge che conferma ciò che dice? perché dovrei essere io a gestire questa sgradevole situazione chiamando il vecchio proprietario e pretendendo i soldi? non mi sembra di mia competenza! ps: ci sarebbe anche il conguaglio dell'anno precedente al mio acquisto che spetterebbe a lui, è corretto? o devo pagarlo io?Ringrazio infinitamente!
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