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Argomento che fa molto discutere nelle ultime settimane è la remissione in bonis che consente di fruire un più ampio orizzonte temporale per accedere alle cessioni crediti.
Come noto, l'ultimo provvedimento normativo in materia, ovverosia il Decreto blocca cessioni (Dl.Lgs. 16 febbraio 2023, n. 11), pubblicato in Gazzetta Ufficiale qualche giorno fa (11 aprile 2023), blocca la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione, ovverosia cessione crediti e sconto in fattura, introdotti per la quasi totalità delle detrazioni fiscali in materia di bonus edilizi dal D.L. n. 34/2020.
L'obiettivo è quello di bloccare le cessioni in forma graduale, evitando stop per lavori in corso di completamento che potrebbero compromettere la finalizzazione degli interventi iniziati e mettere in difficoltà molte famiglie, decise ad aderire al beneficio fiscale in ragione della possibilità di optare per le cessioni.
In ogni caso, salvo cambiamenti in corso di opera, l'attuale Governo va verso una chiara direzione: seppur progressivamente, la direzione è quella di bloccare un accesso indiscriminato alle cessioni crediti.
Cosa vuole dire remissione in bonis e a cosa serve?
L'istituto delle remissioni in bonis è uno strumento di matrice civilistica, previsto dall'ordinamento giuridico, per rimediare ad alcuni omessi versamenti o in caso di mancato adempimento di un obbligo dichiarativo.
In altri termini si tratta di una sorta di sanatoria, che in ambito tributario, consente di essere rimesso nelle condizioni di adempiere a specifici oneri.
Si tratta di uno strumento a cui ricorrere in caso di comunicazione nei termini di legge a ENEA, per il bonus ristrutturazione che comportano un efficientamento in termini energetici o nelle ipotesi di mancata comunicazione del rinnovo della cedolare secca.
A seguito della entrata in vigore del Decreto blocca cessioni, oggi trova applicazione anche in materia di bonus fiscali (nello specifico comunicazione cessione credito bonus, comunicazione opzione interventi recupero patrimonio edilizio, facciate, comunicazione opzione interventi recupero patrimonio edilizio e, in linea generale, la comunicazione opzioni per interventi edilizi e superbonus).
È bene precisare che non si tratta di una novità assoluta, poiché tale remissione in bonis è stata prevista per la cessione del credito 2021.
Come noto, per fruire delle modalità alternative alla detrazione, cessione credito e sconto in fattura, è necessario inoltrare all'Agenzia la comunicazione opzione cessione credito.
Tale comunicazione cessione del credito deve essere inoltrata tramite i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia.
Il termine per l'invio di tale comunicazione cessione credito era tato fissato per lo scorso 31 marzo 2023.
Per coloro i quali non abbiano trasmesso tale comunicazione nel rispetto del predetto termine entra in gioco la remissione in bonis che consente di inoltrare tardivamente la comunicazione cessione del credito.
La scadenza è attualmente fissata per il prossimo 30 novembre, termine che coincide con l'inoltro della dichiarazione dei redditi.
Importanti chiarimenti erano stati forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 33/2022.
Tale circolare, con riferimento alla comunicazione opzioni per interventi edilizi e superbonus e specificamente per la cessione credito 2021 ha stabilito che, con riguardo alla presentazione della comunicazione di opzione ex art. 121, D.L. n. 34/2020, trova applicazione il meccanismo della remissione in bonis, in forza del generale principio sancito dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012.
Ai sensi del suddetto articolo, la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Come affermato dalla citata circolare che, salvo diverse prescrizioni, deve ritenersi applicabile anche con riferimento alla cessione credito 2022, al fine dinon perdere il beneficio fiscale in caso di omessa presentazione della comunicazione opzione cessione credito, occorre la comprovata sussistenza di specifiche condizioni.
Il contribuente inadempiente deve:
Oltre a tali requisiti di immediata verificabilità, occorre che sia il cedente sia il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, eventualmente comprovato da accordi sottoscritti che, secondo un orientamento prevalente, devono essere precedenti al termine ordinario di scadenza per l'invio della comunicazione.
In linea generale, è possibile ricorrere all'istituto della remissione in bonis non solo per rimediare a un tardivo invio della comunicazione ma anche in caso di:
Per compilare il modello F24 per il versamento della sanzione, occorre seguire le istruzioni comunicazione cessione del credito agenzia delle entrate, indicate con la risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58.
Nella sezione dati del contribuente occorre compilare i campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", indicando i dati del contribuente, anche condominio, titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto.
Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" occorre indicare il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito. Nel campo 3 "codice identificativo", è necessario inserire il codice "10" (se vi sono più cessionari, deve essere indicato il codice fiscale di uno solo di essi).
Nella sezione "ERARIO E ALTRO" occorre inserire la lettera “R” nel campo "tipo", e nella parte relativa al codice tributo si deve inserire "8114", e infine nel campo dell'anno di riferimento deve essere inserito l'anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione fiscale.
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