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Se da un lato questa inosservanza non comportava conseguenze amministrative (quantomeno immediate), poteva accadere che, a seguito di atti di compravendita, la situazione catastale non aggiornata si poneva a scapito d'ignari proprietari.
Con l'articolo diciannove, comma 14, del D.L. n°78 del 31 maggio 2010, il Legislatore ha regolato questo stato di cose imponendo, nel caso di atti pubblici e scritture private autenticate aventi come oggetto il trasferimento (costituzione e scioglimento) di diritti reali su fabbricati, la correttezza dei dati e la conformità dello stato di fatto dell'immobile rispetto alle planimetrie catastali.
La mancanza di questi requisiti rende nullo l'atto di compravendita.
Oltre a queste disposizioni di legge, è necessario verificare anche la congruità urbanistica del bene.
Questo presupposto in genere è soddisfatto inserendo, nell'atto di acquisto, gli estremi dell'Autorizzazione Edilizia e del Certificato di Abitabilità (allegato eventualmente in copia), oltre a una dichiarazione sulla regolarità costruttiva delle opere.
Rimane da osservare comunque che, queste informazioni, pur accertando l'esistenza e l'uso residenziale del bene, non danno concrete indicazioni riguardanti: la corrispondenza tra la planimetria del progetto approvato con lo stato di fatto dell'immobile e l'assenza di corpi o superfetazioni edilizie realizzate abusivamente.
Importante, in questi casi, è la figura del Mediatore Immobiliare (ove prevista).
Secondo una corretta procedura, spetta a questo professionista il compito di provvedere anzitempo alla verifica di queste condizioni o in alternativa, può essere lo stesso acquirente a chiedere al Notaio di procedere a eventuali accertamenti tramite l'affidamento a un tecnico esterno.
I costi di quest'attività, si devono stabilire prima del rogito così come sono necessarie: l'autorizzazione preliminare del venditore al trattamento di dati personali (planimetrie catastali e urbanistiche) e l'eventuale accesso ai luoghi per la constatazione dello stato di fatto.
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