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Cosa si intende per condominio pet friendly?

Il regolamento di condominio pet friendly è quello favorevole agli animali domestici. Possono dunque esistere anche regolamenti non pet friendly? Lo vediamo qui
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Vivere in un condominio pet friendly


Animali domestici in condominioCosa intendiamo per condominio pet friendly?

In italiano l'espressione vuol significare letteralmente un condominio amichevole nei confronti degli animali domestici.

Perché - ci si può chiedere - ci sono condomini non favorevoli agli animali domestici?

La legge consente, dunque, ai condomìni la possibilità di una scelta tra essere oppure no favorevoli agli animali domestici, cosicché si possa individuare una categoria di condomini pet friendly rispetto a una categoria di condomìni non pet friendly?


Animali in condominio: quali sono le norme?


Cosa prevedono le norme sul punto?

Prima del 2012 tra le norme in materia di condominio non vi era una norma specificatamente dedicata alla tenuta di animali all'interno dei condomini.

Vediamo cosa è cambiato successivamente.

Divieto animali in condominio: la giurisprudenza prima della riforma


Gatto in condominioCosì, alcuni regolamenti condominiali contenevano il divieto di tenuta di animali in condominio e tale divieto era spesso oggetto di contenziosi.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 3705/2011 escluse che un regolamento di tipo assembleare, dunque con approvazione della sola maggioranza, potesse contenere nulla la clausola regolamentare che vieti di avere animali in condominio.
Si spiegava che trattandosi di limitazioni delle facoltà rientranti nel diritto di proprietà di ogni condòminò sulla propria unità immobiliare, era necessaria l'approvazione all'unanimità; dunque, solo il regolamento contrattuale, cioè quello approvato all'unanimità, poteva contenere il detto divieto.

Principio similare era stato affermato, sempre dalla Corte di Cassazione, nella più risalente sentenza n. 12028/1993, secondo cui, peraltro, quanto deciso dalla sola maggioranza non poteva nemmeno valere verso coloro che avevano approvato la decisione, trattandosi di manifestazioni di voto che non essendo confluite nella costituzione di un atto collettivo valido ed efficace, non possono che rimanere qualificate alla stregua di atti unilaterali atipici, di per sè, dunque, non inidonei a vincolare i loro autori in assenza di una specifica previsione normativa (Cass. n. 12028/1993).
infatti, ai sensi dell'art. 1987 c.c. la promessa unilaterale di una prestazione produce effetti obbligatori solo nei casi ammessi dalla legge.


Divieto di animali in condominio dopo la riforma


Tale era sostanzialmente, la posizione della giurisprudenza di legittimità fino al 2013, quando, con l'entrata in vigore della riforma del condominio (L. n. 220/2010), sull'argomento ha fatto ingresso nel nostro ordinamento una norma nuova di zecca.

Si tratta dell'art. 1138, co.5, c.c., il quale prevede che le norme del regolamento di condominio non possono in alcun modo vietare di possedere o detenere animali domestici (art. 1138 co.5 c.c.).


Animali in condominio, cosa è cambiato con la riforma?


Problemi animali domestici in condominioCosa è cambiato con la riforma rispetto al periodo precedente alla sua entrata in vigore?

In sostanza, forse nulla, dal momento che anche oggi un regolamento contrattuale, dunque approvato all'unanimità, dovrebbe poter stabilire diversamente.

Innanzitutto il co.5 dello stesso articolo 1138 non è tra quelle norme che a mente del precedente co.4 sono inderogabili ad opera del regolamento.

Se trascritto presso i pubblici registri immobiliari, come in precedenza, il regolamento contenente quel divieto è anche opponibile a coloro che acquistano l'appartamento sito nel condominio.
Senza trascrizione del regolamento (con specifica indicazione delle clausole limitative), il terzo acquirente vi sarà soggetto solo dopo accettazione espressa.

Dunque, non dovrebbe trattarsi di una norma inderogabile, perlomeno ai sensi dell'art. 1138 c.c., dunque di una norma condominiale. Ma, potrebbe trattarsi di una norma inderogabile ai sensi del nostro sistema giuridico nel suo complesso?

È quanto afferma il Tribunale di Cagliari con la sentenza del 22 luglio 2016.


Nullità assoluta del divieto di tenere animali?


In quel provvedimento il Tribunale di Cagliari afferma la nullità della clausola di divieto per violazione del disposto di cui all'art. 1138, co.5, a prescindere dalla natura del regolamento (se assembleare e o contrattuale) nonché del momento di approvazione, se cioè anteriore e o posteriore alla riforma del condominio.

In condominio gli animali domestici: i migliori amici dell'uomo
Afferma il tribunale che è nulla la norma del regolamento che sia difforme dalla previsione dell'art. 1138 co.5 c.c. perché contraria ai principi di ordine pubblico, rinvenibili, da un lato

nell'essersi indirettamente consolidata, nel diritto vivente e a livello di legislazione nazionale, la necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale, dall'altro, nell'affermazione di quest'ultimo principio anche a livello europeo (Trib. Cagliari 22.07.2016).


Il Tribunale di Cagliari ricorda alla posizione giurisprudenziale ante riforma (sentenze citate nn. 3705/2011 e 13164/1993), l'assetto normativo e giurisprudenziale che danno conto in ambito interno ed europeo, del livello di sensibilità oramai acquisiti nella società attuale verso gli animali.

In giurisprudenza, la moderna sensibilità verso gli animali si è espressa nel riconsocimento del diritto di visita al detenuto in carcere da parte del cane riconosciuto come un membro della famiglia. Lo stesso discorso vale per un paziente ricoverato, costituendo il rapporto uomo-animale un tassello importante per la realizzazione della personalità umana.

Nell'ambito interno la sentenza menziona le seguenti norme: la L. n. 281/1991, che nei principi generali condanna:

gli atti di crudeltà, maltrattamenti e abbandono degli animali, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale (L. n. 281/1991).

La L. n. 189/2004, che ha introdotto nel codice penale gli articoli sui delitti di animalicidio e maltrattamento di animali (artt. 544 bis e ss. c.p.), l'art. 31 L. n. 120/2010 (modifiche al Codice della Strada) e il D.M. n. 217/2012 che ha disposto l'obbligo di fermarsi a soccorrere l'animale ferito in caso di incidente.

In ambito europeo, il tribunale ricorda:

la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13.11.1987 e ratificata ed eseguita in Italia con la Legge 201/2010, nella quale è sancito l'obbligo morale dell'uomo di rispettare tutte le creature viventi e l'importanza degli animali da compagnia e il loro valore per la società per il contributo da essi fornito alla qualità della vita, e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ratificato dalla Legge 130/2008, il quale, all'articolo 13, stabilisce che l'Unione e gli Stati membri “tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (Trib. Cagliari 22.07.2016)


Condominio pet friendlyPertanto, prosegue il tribunale, non è da condividersi l'orientamento che esclude la legittimità del divieto solo se questo è stato deciso successivamente alla riforma o a mezzo di un regolamento assembleare, dunque sostanzialmente dalla maggioranza e non dall'unanimità.

Ciò in quanto la nuova norma ha sostanzialmente codificato anche in ambito condominiale principi già attivi nel diritto vivente e nella legislazione nazionale e internazionale, frutto di una nuova presa di coscienza del rapporto uomo-animale.

Secondo il tribunale, il divieto dell'ultimo comma dell'art. 1138 c.c. è quindi espressione dei principi di ordine pubblico, con la conseguente nullità di ogni disposizione contraria. Nè si può desumere il contrario dalla collocazione della disposizione (art. 1138, co.5 c.c.) in un articolo dedicato anche al regolamento assembleare (art. 1138 c.c.).


Tutela per gli altri condòmini


Naturalmente, non è mai esclusa la possibilità di ottenere l'ordine giudiziale di interruzione del comportamento (tutela inibitoria attraverso l'applicazione dell'art. 844 c.c.) ed eventualmente la condanna al risarcimento del danno eventualmente risarcitoria, attraverso l'applicazione dell'art. 2043 c.c.

La condotta può essere sanzionata anche in sede penale (ad es. ex art. 659 c.p.).

Al di là di ciò che prevede infatti il regolamento condominiale, se un animale domestico reca problemi agli altri condòmini, è sempre possibile oltre che per l'amministratore intervenire a regolamentare l'uso degli spazi comuni, per ogni condòmino ricorrere (anche) al giudice per chiedere l'applicazione alle dette norme.

riproduzione riservata
Regolamento di condominio pet friendly
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