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Reddito di cittadinanza e abitazione: ecco quali sono i requisiti

Il Reddito di cittadinanza è un beneficio consistente nell'integrazione del reddito familiare riconosciuto ai nuclei familiari che hanno determinati requisiti.
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Reddito di cittadinanza e abitazione


Reddito di cittadinanza: è certamente una delle questioni più discusse dell'attuale politica italiana. Ne parliamo anche noi, essendo coinvolto un tema centrale per lavorincasa.it

Requisiti e reddito di cittadinanza
Noteremo facilmente come siano tante le norme che si riferiscono all'abitazione (anche intesa come luogo di residenza anagrafica, di coabitazione etc.) sia tra le condizioni per l'erogazione del beneficio che nelle modalità in cui il beneficio è concesso.

A tali norme è dedicato il presente articolo; il testo normativo di riferimento è il D.L. n. 4/2019 convertito con modifiche nella L. n. 26 del 2019.


Reddito di cittadinanza


Il Reddito di cittadinanza, detto anche RdC, è entrato in applicazione da aprile 2019, ed è definito dal D.L n. 4/2019 come una:

misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e come livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili (art. 1, co.1, D.L. n. 4 cit.).



Reddito di cittadinanza, requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno


Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto alla famiglia complessivamente intesa.

Quanto alle condizoni previste per il riconoscimento del beneficio, queste, come vedremo, guardano molto alle relazioni familiari e allo stato del nucleo familiare (relazionale ed economico) e dunque l'elemento dell'abitazione emerge come uno degli indicatori di tale stato.

Le condizioni richieste, che devono coesistere e permanere dalla proposizione dalla domanda per tutto il tempo dell'erogazione del beneficio, sono in sintesi (per ulteriori dettagli v. artt. 2, D.L. 4/2019) le seguenti.

Reddito di cittadinanza e famiglia
Con riguardo ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, è necessario che il richiedente sia in possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'UE o che sia familiare di cittadino italiano o comunitario e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; è inoltre necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due precedenti alla domanda in modo continuativo.

Per familiare intendiamo: il coniuge; il partner di un cittadino dell'Unione europea nell'ambito di:

un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante (v. art. 2, co.1, D. Lgs. n. 30/2007)


I discendenti diretti (cioè figli e figli dei figli) con meno di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui sopra; gli ascendenti diretti (genitori e nonni) a carico e quelli del coniuge o partner (v. D. Lgs. n. 30/2007).


Reddito di cittadinanza, requisiti reddituali e patrimoniali


In relazione ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere un indicatore ISEE inferiore a 9360 (se il nucleo comprende minori, l'indicatore ISEE e calcolato considerando il genitore non convivente e non sposato ma che ha riconosciuto il figlio come componente dello stesso nucleo, salve alcune eccezioni, ex D.P.C.M. n. 159/2013); il patrimonio immobiliare (in Italia e all'estero), al di fuori della casa di abitazione, non deve superare euro 30.000.

Il patrimonio mobiliare definito ai fini dell'ISEE non deve superare una serie di importi che variano a seconda del numero di persone che compongono il nucleo familiare:

- euro 6.000, più euro 2.000 per ogni componente del nucleo successivo al primo, fino a massimo euro 10.000:

- un incremento di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;

- detti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente che in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE.

Un valore di reddito familiare inferiore a euro 6.000 per anno moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (indicato al co. 4 dello stesso art.2).

Detta soglia è incrementata a euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza.

La soglia è incrementata a euro 9.360 se il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, e ciò risulti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.

Con riferimento al godimento di beni durevoli: i componenti del nucleo non devono risultare intestatari o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi prima della richiesta, o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni prima la richiesta; sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui le norme prevedono agevolazioni fiscali in favore dei disabili.

Inoltre, nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto. L'art. 3, co. 1, D. Lgs. n. 171/2005 contiene descrizioni dettagliate di cosa si debba intendere per navi e imbarcazioni da diporto.


RdC: quali sono le altre condizioni?


Colui che richiede il beneficio non deve essere stato sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e che non abbia ricevuto condanne definitive, nei dieci anni prima della richiesta, per determinati reati (indicati dall'art. 7 co.3 del D.L. n.4).

Redditi di cittadinanza e disabilità
Quale ulteriore condizione nei confronti di cittadini non appartenenti all'UE è richiesto che le condizioni reddituali e patrimoniali e la composizione del nucleo familiare siano comprovate con il deposito di documentazione fornita dal proprio Paese, fatta eccezione per alcune categorie (es. rifugiati politici).

La norma prevede poi che i casi fin qui indicati possono essere aumentati, se le risorse lo consentano, con successivo regolamento:

sulla base di indicatori di disagio socio economico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie a integrazione del RdC, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute (art. 2 co.2, D.L. n.4).


Viene escluso dal beneficio il componente del nucleo familiare sprovvisto di posto di lavoro per essersi dimesso volontariamente, per l'anno successivo alle dimissioni, salvo per quelle date per giusta causa.


Reddito di cittadinanza e concetto di nucleo familiare


L'art. 2 prosegue specificando che il concetto di nucleo familiare è quello indicato dall'art. 3, D.P.C.M. n. 159/2013. In sintesi, un nucleo familiare corrisponde innanzitutto alla stessa famiglia anagrafica; l'art. 3 prevede poi che i coniugi con diversa residenza compongono lo stesso nucleo, salvo casi che indica specificatamente. Il DPCM prevede le norme relative all'appartenenza al nucleo familiare di minori conviventi con un solo genitore, minori in affidamento pre-adottivo, in affidamento temporaneo, in affidamento e collocati presso comunità, dei figli maggiori a carico, dei soggetti in convivenza anagrafica.

Reddito di cittadinanza e abitazione

In ogni caso, prosegue il D.L. sul reddito di cittadinanza, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, (la cui efficacia cesserà dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del DPCM n. 159/2013):

- i coniugi continuano a comporre lo stesso nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, ove continuino a risiedere nella stessa abitazione;

- se la separazione o il divorzio sono avvenuti dopo l' 1 settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

- i soggetti che componevano lo stesso nucleo familiare continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche se vi sono state variazioni anagrafiche, se continuano a risiedere nella stessa casa;

- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori solo se ha meno di 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è sposato e non ha figli.


RdC: il beneficio economico


La casa è altamente tenuta in considerazione anche con riferimento alle modalità con cui è erogato il contributo.

Il beneficio riconosciuto è infatti composto di due elementi: un contributo di integrazione del reddito familiare fino a 6000 euro (moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza), ed uno di integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia per l'integrazione del reddito familiare è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo dell'integrazione del canone è pari ad euro 1.800 annui.

L'integrazione del canone di locazione è anche concessa in caso di mutuo, e precisamente:

nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare (art. 3 co.3, D.L. n.4).



Pensione di cittadinanza


Il D.L. n.4 prevede che nei nuclei familiari composti da uno o più componenti aventi 67 anni (età adeguata alle speranza di vita ex D.L. n. 78/2010) o più, il reddito di cittadinanza è denominato Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.

I requisiti per l'accesso, le regole di definizione del beneficio economico, e le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del RdC, se non diversamente specificato.

Se il nucleo beneficia già del RdC, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane (adeguato come sopra).

La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM n. 159/2013, aventi meno di 67 anni.

Per conoscere le norme nel dettaglio si rinvia alla lettura integrale del testo del D.L. n. 4/2019 e al link del ministero del lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it

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