Detrazioni fiscali a favore dell'unico proprietario di un edificio per i lavori di ristrutturazione eseguiti sulle parti comuni delle varie unità immobiliari.
Recupero edilizio su parti comuni in caso di unico proprietario: cosa dice il Fisco?
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il bonus ristrutturazioni in caso di lavori di recupero edilizio svolti su parti comuni di edificio condominiale.
Che succede se l'intero edificio appartiene a un unico proprietario?
Quando i lavori di recupero edilizio vengono eseguiti sulle parti comuni anche l'unico proprietario dell'intero fabbricato può beneficiare delle detrazioni fiscali. Le parti comuni sono riferite alle unità immobiliari e non alla presenza di più proprietari o possessori.
A fronte del quesito posto da un contribuente l'Agenzia delle Entrate fornisce sul punto dei chiarimenti importanti, tenendo conto di quanto affermato tramite circolare 7/E del 27 aprile 2018.
Il Fisco afferma che il proprietario unico di un edificio può beneficiare delle agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione effettuate sulle parti comuni alle varie unità immobiliari. L'Agenzia delle Entrate, nel dare riscontro al quesito, spiega che cosa si intenda per parti comuni.
La locuzione utilizzata nella legge deve essere intesa in senso oggettivo e non soggettivo. Si riferisce dunque alle parti comuni a due o più unità immobiliari, distintamente accatastate, costituenti l'edificio e non alle parti comuni a più proprietari (interpretazione che escluderebbe il beneficio fiscale in caso di proprietario unico). Qualora invece l'edificio sia costituito da una sola unità abitativa e dalle sue pertinenze, non sussistono parti del fabbricato che possano definirsi parti comuni.
Ricordiamo che in caso di ristrutturazione sulle parti comuni di un edificio si potrà portare in detrazione il 50% della spesa sostenuta e pagata mediante bonifico fino al 31 dicembre 2018. Previsto un limite massimo di spesa per ciascuna unità immobiliare pari a 96.000 euro.
L'agevolazione fiscale in questione non spetta solo ai proprietari delle unità immobiliari bensì anche ai titolari di diritti reali o personali di godimento sui fabbricati oggetto di lavori che hanno sopportato le spese di ristrutturazione.