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Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione IRPEF per recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del DPR 917/86 (TUIR) vi rientrato anche quelli di ristrutturazione (art. 3 del DPR n. 380 del 2001). Ne sono alcuni esempi:
Sulla base della citata previsione normativa, dunque, tra le opere che danno diritto allo sgravio fiscale vi rientrano anche quelle consistenti nella demolizione e ricostruzione del fabbricato (o parte di esso) con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
La stessa norma fornisce la definizione di interventi di nuova costruzione, intendendo per tali quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente.
La tettoia è una copertura di qualunque tipologia e forma, ancorata su alcuni punti o parti del perimetro circostante e solitamente chiusa solo da tale lato, quello d'appoggio, essendo invece aperta sui restanti lati.
Riguardo l'aspetto burocratico (permessi a costruire, ecc.), come ribadito anche dalla sentenza n. 58 del 2019 del TAR della Campania, l'installazione/costruzione di una tettoia rientra solo in pochi casi tra gli interventi di edilizia libera di cui al glossario del DM 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture.
Nel dettaglio, secondo i giudici è da ritenersi condivisibile l'orientamento già espresso più volte in giurisprudenza ai sensi del quale gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o di arredi, oppure di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell'immobile cui accedono.
Tali strutture non possono, viceversa, ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tali da arrecare una visibile alterazione dell'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando per la loro consistenza dimensionale non possono ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso in cui accedono.
Da punto di vista fiscale, la realizzazione di una tettoia può essere annoverata tra gli interventi di ristrutturazione (o manutenzione straordinaria) che danno diritto al bonus ristrutturazione 50%, con la conseguente applicazione del chiarimento che si evince dalla guida predisposta dall'Amministrazione finanziaria in merito all'agevolazione in commento.
Da tale documento di prassi, in particolare, si evince che in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, il beneficio non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione.
Se la ristrutturazione, invece, avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, il bonus fiscale spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione. Pertanto la realizzazione di una tettoia in un immobile abitativo senza aumento di volumetria porta con se, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti, la possibilità di godere della detrazione.
Si ricorda che gli interventi edilizi che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50% sono quelli di:
La misura della sgravio fiscale è del 50% della spesa da calcolarsi su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (il beneficio è goduto in 10 quote annuali di pari importo).
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