Raccolta R INAIL

Dal primo Marzo 2011 e' diventata ufficiale la nuova raccolta R di riferimento per gli impianti termici, e' il primo documento dell'INAIL ex ISPESL.
Pubblicato il
Indice dei Contenuti

inailL'ISPESL, l'Istituto Superiore per la Sicurezza e la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro con la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, è stato soppresso con l'attribuzione delle funzioni svolte all'INAIL.

L'INAIL, con circolare n. 1 IN/2010 del 14/12/10, ha sancito il proprio inizio delle attività, svolte in precedenza dall'ISPESL nel settore della sicurezza con la nuova Raccolta R.

Dopo trent'anni di staticità e diverse edizioni e aggiornamenti, il 1° Marzo 2011 la nuova raccolta R (edizione 2009) diventa il nuovo riferimento ufficiale e nel fornire indicazioni sugli impianti di produzione di energia termica, necessariamente, interessa anche gli impianti ad energia rinnovabili come quelli a pannelli solari termici, gli impianti di cogenerazione ed i generatori termici modulabili.

110Il focus della nuova raccolta R è l'insieme delle condizioni, delle modalità di progettazione e di installazione, ai fini della sicurezza, degli impianti di riscaldamento che utilizzano l'acqua, sotto pressione, come fluido termovettore che raggiunge temperature non maggiori ai 110 °C o degli impianti di riscaldamento di potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore ai 35 kW; un riferimento importante, in tal senso, per la nuova raccolta R è la norma UNI 10412.

Similmente alla precedente raccolta, la nuova raccolta R è organizzata per fascicoli; il primo, introduttivo, di carattere generale definisce i campi di applicazione, la terminologia di riferimento e le tipologie dei generatori di calore.

Ai dispositivi di sicurezza di protezione e di controllo negli impianti termici è dedicato il secondo fascicolo, i successivi fascicoli ed appendici descrivono le caratteristiche degli impianti, le verifiche a cui sono soggetti e le specifiche tecniche per i dispositivi limitatori di pressioni e di temperature.

Per centrale di riscaldamento si intende uno o più circuiti idraulici, ad acqua sotto pressione dotato di un sistema di espansione aperto o chiuso, servito da uno o più generatori a combustibili solidi o gassosi o con sorgenti termiche con rischio di surriscaldamento.

I generatori di calore possono essere singoli, in batteria, modulanti o a scambiatori di calore.

La Raccolta R non si applica ai generatori di calore appartenenti ai sistemi certificati CE/PED e ai generatori di calore alimentati a gas, qualora rientrino nella direttiva 2009/142/CE.

La nuova raccolta R esclude la considerazione di impianti termici che non siano nuovi o Rche esistenti non siano stati già denunciati e dotati di libretti matricolari.

Tra le più significative differenze tra la nuova e la vecchia raccolta R, c'è l'esclusione della possibilità che in un impianto termico ci sia un aumento della pressione del fluido termovettore a seguito dell'aumento della temperatura.

Per gli impianti a vaso aperto, non è più possibile utilizzare il tubo di carico dell'impianto, anche come tubo di sicurezza che permette lo sfogo del fluido termovettore con pressioni oltre la norma.

Il tubo di carico dell'impianto e del generatore, deve collegare in maniera diretta (privo di intercettazioni) la parte inferiore del generatore con la pare inferiore del vaso aperto, generalmente esposto nella parte superiore degli edifici serviti.

Il gruppo di riempimento dell'impianto oltre allo stesso riempimento deve svolgere anche la funzione di stabilizzazione della pressione dell'impianto, tale valore deve essere in ogni caso non inferiore alla pressione idrostatica dell'impianto, funzione del suo riempimento.

riproduzione riservata
Raccolta R INAIL
Valutazione: 6.00 / 6 basato su 2 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
347.657 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI