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Novità in arrivo per il Superbonus 110: proroga al 2023

Possibile proroga al 2023 del Superbonus 110%, l'incentivo fiscale volto a migliorare il livello di efficienza energetica e il recupero edilizio degli immobili.
Pubblicato il

Novità in arrivo sul Superbonus 110: possibile proroga


Per incentivare il settore edile seriamente colpito dalla pandemia, il Governo Italiano sta valutando di prorogare sino all'anno 2023 il Superbonus 110%. Ciò al fine di concedere incentivi fiscali per migliorare il livello di efficienza energetica e il recupero edilizio degli immobili, specie di quelli la cui costruzione risale agli anni '70.

Le risorse economiche fissate dal PNRR e Fondo Complementare, sono all'incirca di 18 miliardi di euro, con la misura prevista fino all'anno 2022 e con un'estensione per le case popolari sino al mese di giugno 2023.

Proroga Superbonus al 2023
Inoltre, saranno oggetto d'analisi da parte del Governo Italiano in termini di proroga o di modifica anche l'Ecobonus al 65%, il Sismabonus, il Bonus Facciate e il Bonus Ristrutturazione.

Una proroga fortemente richiesta dalle associazioni del campo dell'edilizia, dai consumatori e dagli imprenditori, senza che si attenda i tempi d'attuazione della relativa Legge di Bilancio 2022.

Questo perchè ciò potrebbe arrecare problemi per i cantieri e i progetti già in fase di attuazione, considerando che le scadenze previste sono del 30/06/2022 per gli immobili unifamiliari, con eventuale proroga di altri 6 mesi nei casi in cui saranno stati effettuati interventi pari ad almeno il 60% del progetto entro la fine di giugno 2022 e il 31/12/2022 per i condomini.

Inoltre, tali scadenze non consentono alle imprese edili di rispettare i termini prestabiliti dei progetti dei lavori già sottoscritti a causa della scarsità dei materiali, dell'aumento dei costi delle materie prime e dei lunghi tempi di ricezione delle forniture.

Ulteriore ostacolo è rappresentato dalla difficoltà d'attuazione delle cessioni del credito e degli sconti in fattura, motivi per i quali la proroga del superbonus 110 è desiderata.

Per evitare di vanificare i risultati sino ad oggi raggiunti sia il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che il Ministero dell'Economia stanno valuntando l'idea di concedere la proroga sino al 2023.

riproduzione riservata
Proroga Superbonus al 2023
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Commenti e opinioni



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  • Roberto
    Roberto
    Venerdì 21 Gennaio 2022, alle ore 11:54
    Ho comprato un abitazione composta da 2 unità distintamente accatastate, che hanno entrambe contatori separati e ingressi separati.
    Hanno una porzione di tetto comune, un muro di sostegno in comune, un unico cancello di entrata e giardino. in più hanno una porzione di tetto in comune, direi circa il 30%.in fase di rogito ho acquistato con sgravi fiscali per entrambe le abitazione come se fossero prima casa in quanto alla fine lavori faremo un unica abitazione.la domanda è questa.
    Ho diritto all'estensione fino al 2023?
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Roberto
      Domenica 23 Gennaio 2022, alle ore 13:05
      Buon giorno Roberto, il super ecobonus si può ottenere per un massimo di due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Per il sismabonus invece non c’è limite sul numero di unità agevolabili. Ricadono nell’agevolazione anche le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno.
      Le auguro buona domenica.
      rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Roberto
      Domenica 23 Gennaio 2022, alle ore 13:05
       Buon giorno Roberto, l’approvazione della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022) ha dunque prodotto le attuali scadenze:
      • edifici unifamiliari: 30 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 è stato ultimato almeno il 30% dell’intervento complessivo
      • condomìni ed edifici di unico proprietario fino a 4 unità immobiliari: 31 dicembre 2023 con aliquota 110%; 31 dicembre 2024 con aliquota 70%; 31 dicembre 2025 con aliquota 65%
      • edifici di proprietà degli ex IACP: 30 giugno 2023; 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è stato ultimato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
      rispondi al commento
  • Massimo Pozzo
    Massimo Pozzo
    Lunedì 13 Dicembre 2021, alle ore 14:43
    Salve,Per un immobile con due appartamenti, piano terra e primo piano, caldaia in comune ma impianti separati (bisognerà solo aggiungere il secondo contatore), idem per la luce, impianti separati ma unico contatore (anche qui si può aggiungere il secondo), ingressi separati, ma impianto acqua in comune... possono essere rispettati i termini di indipendenza funzionale?Mi hanno detto che può essere classificato come piccolo condominio e quindi scadenza 31/12/2023, può corrisponedere al vero?Grazie milleSaluti Massimo Pozzo
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Massimo pozzo
      Lunedì 13 Dicembre 2021, alle ore 14:57
      Buon pomeriggio Massimo Pozzo, per gli interventi su unità immobiliari funzionalmente indipendenti si occupa anche la riposta n. 116 del 16 febbraio 2021. Nel caso in cui un contribuente  è comproprietario di un'abitazione che costituisce porzione di un più ampio immobile suddiviso in più alloggi residenziali, dotata di accesso autonomo e in via esclusiva di un serbatoio di gas, di un impianto di riscaldamento, di un impianto elettrico, nonché in via non esclusiva di un impianto idrico appartenente ad una utenza comune, con contatore esclusivo di ripartizione e contabilizzazione, e di impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili esclusivi solo finché non sono convogliati verso un depuratore comune. Secondo l’Agenzia la persona ha diritto al Superbonus in quanto l'unità abitativa può ritenersi funzionalmente indipendente, risultando dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra «impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Le auguro buon proseguimento di giornata
      rispondi al commento
      • Massimo Pozzo
        Massimo Pozzo Esirico
        Lunedì 13 Dicembre 2021, alle ore 15:02
        Buongiorno Sig.ra Esirico, ho dimenticato una cosa importante, i due appartamenti avranno proprietari diversi.Il ragionamento non cambia?
        rispondi al commento
        • Massimo Pozzo
          Massimo Pozzo Massimo pozzo
          Lunedì 13 Dicembre 2021, alle ore 15:04
          Niente lasci stare, ho letto male un pezzo della risposta precedente, la risposta è sì :)
          rispondi al commento
          • Esirico
            Esirico Massimo pozzo
            Lunedì 13 Dicembre 2021, alle ore 15:23
            Prego, si figuri, Le auguro buon proseguimento di giornata. 
            rispondi al commento
        • Esirico
          Esirico Massimo pozzo
          Lunedì 13 Dicembre 2021, alle ore 15:12
          Buon pomeriggio Massimo Pozzo l’Agenzia delle Entrate definisce l’unità abitativa può ritenersi funzionalmente indipendente, quando risulta dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra impianto idrico, per il gas, per l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale. Buona giornata
          rispondi al commento
          • Massimo Pozzo
            Massimo Pozzo Esirico
            Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 11:24
            Salve,Mi riallaccio un attimo perchè devo capire alcune cose... visto che le aziende sembrano fregarsene e ti rispondono solo se vai là con un assegno...Per i famosi requisiti di indipendenza funzionale, sono necessari gli impianti separati e corredati di contatore, o l'importante è la separazione in sè?Nell'esmepio che facevo prima... impianto gas separato per ogni appartamento, un solo contatore ma c'è già la predisposizione per il secondo, idem per la luce. Siamo obbligati ad aggiungere il contatore per rispettare i requisiti? O possiamo metterlo poi a lavori finiti come è normale che sia? GrazieMassimo
            rispondi al commento
            • Esirico
              Esirico Massimo pozzo
              Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 12:21
              Buon giorno Massimo Pozzo, un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente, qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva ossia impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Oltre al requisito dell’indipendenza funzionale deve essere verificato quello dell’accesso autonomo dall’esterno, le cui condizioni sono riportate all’interno del documento di prassi. Le auguro buon proseguimento di giornata
              rispondi al commento
              • Massimo Pozzo
                Massimo Pozzo Esirico
                Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 12:24
                Si quello l'ho capito, è sempre la stessa cosa che ripetete, ma io volevo capire se basta il concetto di impianto o serve fisicamente il contatore...
                rispondi al commento
                • Esirico
                  Esirico Massimo pozzo
                  Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 12:28
                  Buon giorno, Massimo Pozzo, L'Agenzia delle Entrate fa riferimento ai concetti di installazioni o manufatti di proprietà esclusiva, buon proseguimento. 
                  rispondi al commento
                • Esirico
                  Esirico Massimo pozzo
                  Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 14:37
                  Buon pomeriggio Massimo Pozzo, l'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello numero 810 del 15/12/2021 ha rispsoto ad un quesito stabilendo che i contatori non sono sufficienti a dimostrare l'indipendenza funzionale deve essere dimostrata la proprietà esclusiva. Buona giornata
                  rispondi al commento
                  • Massimo Pozzo
                    Massimo Pozzo Esirico
                    Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 14:48
                    Buon pomeriggio Esirico, quindi mi pare di capire che chiaramente l'impianto idrico essendo uno solo che copre entrambi gli appartamenti non rientra, ma gas e luce, essendoci un impianto esclusivo per ogni appartamento, si. Contando che l'impianto gas funge sia riscaldamento invernale che per cucina e acqua calda sanitaria, e che ogni appartamento ha il suo ingresso esclusivo, credo che i requisiti possono essere soddisfatti. Poi chiaramente valuterà tutto un tecnico, ma come idea generale dovrebbe essere corretta, o sbaglio?
                    rispondi al commento
                    • Esirico
                      Esirico Massimo pozzo
                      Giovedì 16 Dicembre 2021, alle ore 14:58
                      Buon pomeriggio Massimo Pozzo, come scrive lei sarà il tecnico qualificato che valuterà l'intervento edilizio, l'Agenzia delle Entrate ha definito funzionalmente indipendente l'unità immobiliare qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva. 
                      rispondi al commento
  • Massimo Pozzo
    Massimo Pozzo
    Mercoledì 20 Ottobre 2021, alle ore 10:48
    Salve,Pare che la proroga non valga per ville e villette, ma mi chiedo... in una schiera, la singola villetta può usufrire del bonus? O se sono condominio i lavori vanno fatti su tutte le villette?GrazieSalutiMassimo
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Massimo pozzo
      Mercoledì 20 Ottobre 2021, alle ore 11:10
      Buon giorno Signor Massimo Pozzo, per gli interventi sulle villette a schiera, con la risposta numero 328/2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il proprietario di una villetta a schiera può fruire del Superbonus per gli interventi che intende realizzare sull’immobile, a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015. Ancora, la villetta a schiera, se dotata di accesso autonomo, nel caso di unico edificio con più abitazioni dotate di accesso autonomo, è possibile usare il Superbonus secondo la risposta numero 9 del 5 gennaio 2021, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di lavori da eseguire su una villetta a schiera sita in un residence, con accesso da un passo carrabile comune, si può fruire del Superbonus in quanto, essendo ogni villetta dotata di un proprio tetto, giardino, portone d'ingresso, numero civico e parcheggio, il requisito dell’accesso autonomo si può ritenere soddisfatto. Le auguro buon giornata.
      rispondi al commento
      • Massimo Pozzo
        Massimo Pozzo Esirico
        Mercoledì 20 Ottobre 2021, alle ore 11:15
        Buongriono, Sig.ra EsiricoGrazie per la risposte.Se una villetta a schiera fa parte di un condominio, ma ha accesso autonomo dalla strada (tranne per il garage per cui ha cancello, rampa e cortile in comune), non è in un residence, vale lo stesso ragionamento?Inoltre... pare che queste villette non rientrino nella proroga firmata ieri, è corretto? Tutta la schiera deve fare il cappotto per poter usufruire del bonus... poi la singola villetta può fare i lavori trainati. Ho capito bene?Grazie milleBuona giornataMassimo
        rispondi al commento
        • Esirico
          Esirico Massimo pozzo
          Mercoledì 20 Ottobre 2021, alle ore 12:51
          Buon giorno Signor Massimo Pozzo, il superbonus 110% si suddivide in due tipologie di interventi il Super Ecobonus che agevola i lavori di efficientamento energetico ed il Super Sismabonus che invece incentiva quelli di adeguamento antisismico. Per poter godere del superbonus 110% è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto trainante. Gli interventi trainanti consistono nell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, che sia plurifamiliare od unifamiliare, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati, nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Una volta eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di effettuare anche gli interventi cosiddetti trainati come la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap in situazione di  gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni, e molto altro. L’insieme di questi interventi, trainanti e trainati, devono comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Le auguro un buon proseguimento di giornata.
          rispondi al commento
  • Massimo Pozzo
    Massimo Pozzo
    Lunedì 4 Ottobre 2021, alle ore 08:58
    Buongiorno,In caso di unifamiliare divisa in due appartamenti, con unico cancellino di ingresso dall'esterno, ma indipendenti a livello impiantistico (luce e gas), si avrebbe diritto al raddoppio dei massimali?Grazie milleSaluti
    rispondi al commento
    • Massimo Pozzo
      Massimo Pozzo Massimo pozzo
      Lunedì 4 Ottobre 2021, alle ore 09:03
      Imprecisione, unico cancellino di ingresso dalla strada e unico portoncino di ingresso all'immobile, poi dentro gli appartamenti ovviamente hanno il loro ingresso diviso.
      rispondi al commento
      • Esirico
        Esirico Massimo pozzo
        Lunedì 4 Ottobre 2021, alle ore 09:20
        Buon giorno signor Massimo Pozzo, la circolare n. 24 indica che un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva, ovvero che tutti gli impianti dell’unità devono essere indipendenti. Il Decreto Rilancio ha introdotto il Superbonus 110% per interventi di efficientamento energetico ed adeguamento antisismico. La prima versione prevedeva che l’aliquota maggiorata potesse essere usufruita dai condomìni e dagli edifici unifamiliari. In sede di conversione in legge del decreto, nel testo sono state aggiunte agli edifici unifamiliari le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La circolare 30/E del 22/12/2020, ha chiarito che l’accesso è autonomo quando avviene da una strada, pubblica, privata od in multiproprietà, da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada, da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli). Un’unità immobiliare facente parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare per essere assimilata ad un’unità unifamiliare, deve essere verificata la contestuale sussistenza di due requisiti l’indipendenza funzionale e l’accesso autonomo dall’esterno. Le auguro buon inizio di settimana.
        rispondi al commento
  • Benny
    Benny
    Domenica 26 Settembre 2021, alle ore 18:32
    Buonasera un informazione, io ho un abitazione unifamiliare a Cerignola in provincia di Foggia e una casa costruita negli anni 60 non ha una classe energetica.
    Volevo sapere se potevo usufruire del bonus 110% sia Eco Bonus che Sisma Bonus perché la vorrei demolire e ricostruire.
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Benny
      Lunedì 27 Settembre 2021, alle ore 09:13
      Buon giorno Benny, gli interventi che danno diritto al Superbonus 110% possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. Sono agevolati i grossi interventi che migliorano la prestazione termica dell'edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico. Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'Ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo salto di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica A3 il Superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla A4. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, questo documento ha una validità temporale di 10 anni. Le auguro buona giornata.
      rispondi al commento
  • Valentina
    Valentina
    Sabato 25 Settembre 2021, alle ore 15:54
    Ad anno nuovo acquisterò un appartamento all'interno di un edificio composto da 4 unità abitative ognuna con ingresso indipendenti.
    Gli appartamenti sono 2 e 2 sotto lo stesso tetto ma le palazzine sono congiunte.
    Posso usufruire del bonus 110% con la scadenza dicembre 2022 come per i condomini?
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Valentina
      Sabato 25 Settembre 2021, alle ore 23:08
      Buona sera Valentina, per gli immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica o in comproprietà da più persone fisiche pro indiviso, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022, nel caso in cui alla data del 30/06/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Le auguro buona serata.  
      rispondi al commento
  • Massimo Pozzo
    Massimo Pozzo
    Giovedì 23 Settembre 2021, alle ore 15:40
    Sperando che questa proroga diventi ufficiale al più presto, sarà valida anche per le unifamiliari?
    Nel senso che anche per questa tipologia di immobili la proroga sarà fino al dicembre 2023 (o quanto meno giugno 2023 per il 60% e poi fino al 31/12/2023)
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Massimo Pozzo
      Giovedì 23 Settembre 2021, alle ore 20:57
      Buona sera Signor Massimo Pozzo, nella prossima legge di bilancio il Ministro dell'Economia ha confermato che saranno stanziate ulteriori risorse, per assicurare la copertura economica necessaria per la proroga del Superbonus sino al 31/12/2023. Per l'estensione della misura agevolativa fino alla fine dell'anno 2023, bisognerà attendere la prossima manovra. Ad oggi, la proroga in vigore del Superbonus 110% per le unità immobiliari unifamiliari è quella prevista dall'ultima legge di bilancio, e cioè il 30/06/2022. Le auguro buona serata 
      rispondi al commento
      • Massimo Pozzo
        Massimo Pozzo Esirico
        Venerdì 24 Settembre 2021, alle ore 09:52
        Sig.ra Esirico,grazie delle informazion.
        Le scadenze attuali le conoscevo, cercavo solo di capire se c'era qualche informazione specifica sulle tipologie di immobile che potrebbero godere della proroga al 2023, ma mi pare di capire che non si sappia nulla.
        rispondi al commento
        • Esirico
          Esirico Massimo Pozzo
          Venerdì 24 Settembre 2021, alle ore 11:42
          Buon giorno Signor Massimo Pozzo, Grazie a Lei, occorre attendere. Le auguro buona giornata.
          rispondi al commento
          • Massimo Pozzo
            Massimo Pozzo Esirico
            Venerdì 24 Settembre 2021, alle ore 16:33
            Altra veloce questione... dovendo acquistare un immobile con appartamento e negozio, se procedo alla conversione negozio > abitazione, posso usufruire del raddoppio dei massimali?E durante i lavori posso procedere alla fusione?Premetto che il negozio ha già tutti i requisiti per poter essere trasformato, non necessita di opere.Grazie milleMassimo Pozzo
            rispondi al commento
            • Esirico
              Esirico Massimo pozzo
              Venerdì 24 Settembre 2021, alle ore 23:26
              Buona sera signor Massimo Pozzo,L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile il Superbonus 110% per gli interventi su immobili a destinazione residenziale. Iòl Superbonus è possibile per tutte le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, dovrà essere già segnalato all’inizio che si interverrà su un magazzino o un deposito per trasformarlo in una civile abitazioneLe auguro buona serata
              rispondi al commento
              • Massimo Pozzo
                Massimo Pozzo Esirico
                Sabato 25 Settembre 2021, alle ore 09:36
                Buongiorno,Ah, questa è una ottima notizia allora! E visto che andrei a fare lavori prettamente "abitativi" anche nella parte del negozio (riscaldamento a pavimento ecc...), tutti questi massimali raddoppiano? E la scadenza verrebbe prorogata al 31 dicembre, visto che sono due unità? L'unico "vincolo" è che a fine lavori il negozio abbia cambiato destinazione e che abbia fatto la fusione? A livello di prima/seconda casa dovrei, anche in questo caso, "promettere" che entro una tal data tutto diventa prima casa per non perdere le agevolazioni, corretto?Grazie ancora, mi ha dato molte risposte utilissime!
                rispondi al commento
                • Esirico
                  Esirico Massimo pozzo
                  Sabato 25 Settembre 2021, alle ore 23:25
                  Buona sera signor Massimo Pozzo, il Superbonus 110% potrebbe essere usufruito anche nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso, purché la funzione post-lavori sia quella abitativa e sempre che nel provvedimento amministrativo con cui è stato dato il via libera all'intervento risulti chiaramente tale cambio. L'immobile deve ricadere in una delle categorie catastali ammesse alla maxi-detrazione. I requisiti per fruire delle agevolazioni prima casa sono: non essere proprietario, nello stesso Comune, di altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge; non essere titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune; non essere titolare, interamente o per quote, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già fruito delle agevolazioni; l’immobile si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà  la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, o nel quale svolge la propria attività e che l’immobile acquistato non sia considerato di lusso.
                  rispondi al commento
                  • Massimo Pozzo
                    Massimo Pozzo Esirico
                    Domenica 26 Settembre 2021, alle ore 00:03
                    Buona sera signora esirico, grazie per le risposte.Sicuramente sono tutte cose che verranno messe per iscritto nei vari atti. Ma ho già una prima casa nello stesso comune e mi pare che basti dichiarare che entro i 18 mesi sposterò la prima casa nella nuova abitazione, anche perché l'altra verrà venduta.La questione fondamentale sono i massimali e le scadenze... Se raddoppiano i primi e se vanno al 31 dicembre le seconde, avendo fatto il 60% entro il 30 giugno.Per quanto riguarda l'abitazione di lusso, sicuramente a fusione fatta sarà più di 240mq, ma non credo basti per passare di categoria catastale. Non ha finiture di lusso, non è in zona di pregio, non ha piscina e ha un giardino di un 70-80mq.
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                    • Esirico
                      Esirico Massimo pozzo
                      Domenica 26 Settembre 2021, alle ore 18:37
                      Buona sera signor Massimo Pozzo, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio ed interventi di riduzione del rischio sismico (interventi trainanti), nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati), il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. Il limite è cumulabile e si può fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi, non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione ed al completamento dei suddetti interventi. Le auguro buona serata e buona domenica.   
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                      • Massimo Pozzo
                        Massimo Pozzo Esirico
                        Lunedì 27 Settembre 2021, alle ore 09:58
                        Buongiorno Sig.ra Esirico,Grazie mille!Ma nell'ottica di cambiare destinazione al negozio, quindi a fine lavori sarà di fatto abitazione e fuso con l'altra parte dell'immobile, si possono fare anche lavori non agevolabili per un negozio? Ad esempio mi sembra che il riscaldamento a pavimento per i negozi non sia incentivabile, ma dovendo trasformare il tutto il abitazione, si può fare e godere dell'agevolazione 110?La ringrazio ancora!Buona giornataMassimo
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                        • Esirico
                          Esirico Massimo pozzo
                          Lunedì 27 Settembre 2021, alle ore 10:44
                          Buon giorno signor Massimo Pozzo, il Superbonus 110% permette di usufruire di una detrazione pari al 110% sulle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici, le principali opere promosse sono l’isolamento termico dell’involucro edilizio tramite cappotto termico e la sostituzione dell’impianto di climatizzazione dell’edificio con un impianto a condensazione od a pompa di calore. Questi interventi sono definiti trainanti ed indispensabili per accedere all’agevolazione, tuttavia, una volta eseguito almeno un intervento trainante, si possono collegare altre opere che, per godere della detraibilità al 110%, devono concorrere alla riduzione dei consumi dell’edificio. Tra questi interventi, definiti trainati, vi è anche l’installazione di sistemi radianti. Impianti di riscaldamento a pavimento o sistemi radianti a soffitto ed a parete rientrano nel Superbonus se associati ad un intervento trainante.  L’incremento della classe energetica deve essere verificato attraverso il confronto tra un’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante opera ed una post opera che dimostri il salto delle classi, salto che può essere raggiunto sommando il contributo dai vari interventi di riqualificazione adottati. Le auguro buona giornata. 
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  • Leoni Giovanni
    Leoni Giovanni
    Domenica 5 Settembre 2021, alle ore 13:10
    Ho un fabbricato costruito del 1942, posso demolirlo e ricostruirlo con il bonus 110, cosa rientra nel bonus 110 e cosa non rientra?
    Fino a quando posso usufruire del bonus 110?
    Posso dare alla banca per anticipare i soldi come funziona?
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    • Esirico
      Esirico Leoni Giovanni
      Lunedì 6 Settembre 2021, alle ore 12:22
       Buon giorno Giovanni Leoni,L’Agenzia delle Entrate ha statuito  che se l'intervento di demolizione e di  ricostruzione rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia indicati dalla legge, e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del TUIR, si potrà fruire delle  agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto. Il Superbonus 110% può essere presentato per chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Per le palazzine composte da 2 a 4 unità immobiliari, c’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per effettuare i lavori ma solo se entro il 30 giugno 2022 è stato realizzato almeno il 60% dei lavori. Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. Per ottenere il Superbonus si può indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi oppure richiedere lo sconto in fattura al fornitore od accedere alla detrazione del credito d'imposta a terzi, con concessione del credito agli Istituti di credito.
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  • Esirico
    Esirico
    Venerdì 3 Settembre 2021, alle ore 17:21
    Buona sera Cristiano Rigoni,La proroga del Superbonus 110% dei 6 mesi è prevista per l'immobile unifamiliare che si compone di quattro unità, se per la fine del mese di giugno 2022, si è raggiunto il 60% dei lavori del progetto totale. 
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