La Regione Piemonte ha approvato una nuova e ulteriore proroga del Piano Casa al 30 giugno 2017. Vediamo i contenuti della norma e tutti i parametri tecnici previsti.
Piano Casa Piemonte: proroga al 30 giugno 2017
Quando sentiamo parlare di Piano Casa, ci riferiamo alla facoltà straordinaria di poter ampliare o demolire immobili per poterli ricostruire risanati, grazie a un bonus di cubatura.
Questa possibilità nacque con la Legge Regionale n.20 del 14 luglio 2009 ed era prevista per una durata di un anno; tuttavia, da allora quasi tutte le regioni italiane hanno continuato a prorogarla.
Anche la Regione Piemonte ha seguito la strada della proroga, e ciò significa che fino al 30 giugno 2017 i cittadini piemontesi potranno far eseguire lavori straordinari alle proprie abitazioni.
La Giunta regionale ha infatti comunicato che, con l'entrata in vigore della Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie), all'art. 27, viene prorogata fino al 30 giugno 2017 l'applicazione delle norme relative alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Piano Casa Piemonte).
Fino alla data concordata saranno dunque ancora consentiti gli interventi edilizi cosiddetti in deroga, finalizzati all'ampliamento o alla demolizione e successiva ricostruzione degli edifici a destinazione residenziale, artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva, secondo quanto previsto dalla legge regionale medesima.
Va sottolineato che la precedente l.r. 26/2015 ha modificato i requisiti richiesti al fine di assentire gli interventi di ampliamento di cui all'art. 3 (Interventi di ampliamento in deroga) inerenti gli edifici residenziali uni e bi-familiari, demandando la definizione dei relativi parametri tecnici a un provvedimento della Giunta regionale.
La Giunta, infatti, ha approvato, con deliberazione n. 8 - 2696 del 23 dicembre 2015 (Definizione dei parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui all'art. 3, commi 2 e 2 bis della legge regionale 14 luglio 2009) e n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), i requisiti richiesti, finalizzati in alternativa o al miglioramento sismico o al miglioramento energetico dell'intero edificio rispetto alla situazione preesistente prima dell'intervento in deroga.
In quella occasione, furono anche pubblicati i comunicati dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi e Protezione civile in merito a ulteriori chiarimentisulla legge del 12 luglio 2011, n. 106, interventi edilizi in deroga e anche sui termini e le modalità per la convocazione delle conferenze di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 e delle conferenze di servizi di cui all'articolo 16 bis e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", nonché per la trasmissione della relativa documentazione tecnica.
Piano Casa: contenuti della precedente delibera della Giunta regionale del 23 dicembre 2015, n. 8 - 2696
La Giunta Regionale ha dunque deliberato di approvare, in applicazione dell'articolo 3, comma 2 bis della l.r. 20/2009, i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge medesima, stabilendo che tali parametri sono da applicare e da articolare nell'ambito del progetto edilizio a seconda delle caratteristiche strutturali o energetiche in atto, nel fabbricato oggetto di ampliamento prima dell'intervento in deroga.
Di stabilire che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della l.r. 20/2009 la porzione in ampliamento è comunque sottoposta alle vigenti norme in materia edilizia e alle norme in materia di costruzione in zona sismica, con particolare riferimento alle norme in materia di rendimento energetico nell'edilizia, la porzione in ampliamento è soggetta al rispetto del decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello sviluppo economico (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici).
Di stabilire che gli ampliamenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 20/2009, sono ammessi
solo se accompagnati da interventi finalizzati a conseguire alternativamente i seguenti requisiti:
il miglioramento sismico, di cui all'articolo 3, comma 2, attraverso la valutazione della sicurezza dell'edificio esistente, da condurre secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di norme tecniche per le costruzioni, anche in assenza di specifiche prescrizioni, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale infrastrutture) 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e la relativa circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme
tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008);
il miglioramento energetico di cui all'articolo 3, comma 2, inteso come la realizzazione di interventi sul fabbricato o sui sistemi tecnici dell'edificio preesistente, che comportino il miglioramento del parametro EPgl nren da calcolare in funzione della classe energetica attribuita all'edificio di partenza, nel rispetto del decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
Di stabilire che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl nren dell'edificio di partenza, è ricavato dall'attestato di prestazione energetica di cui al sopracitato decreto, che ad ampliamento realizzato, gli interventi per il miglioramento energetico non devono comportare l'aumento di emissioni di particolato a livello locale, che il soddisfacimento dei requisiti è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo mediante i relativi elaborati tecnici; in particolare, il miglioramento energetico è dimostrato nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).