|
Detrazione al 36% per chi rifà il look al giardino di casa anche per le spese sostenute nel 2020. La proroga del beneficio non è arrivata con la Legge di bilancio 2020 bensì con il c.d. Decreto Milleproroghe (Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162).
Per la prima volta è stata la manovra finanziaria 2018 a introdurre la detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese documentate sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili (sono ammesse anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione).
Successivamente, l'agevolazione è stata estesa anche alle spese 2019 e da ultimo a quelle sostenute in questo nuovo anno d'imposta.
La detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, usufrutto, enfiteusi, ecc.), l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori, purché ne sostengano l'onere e siano intestatari del relativo documento di spesa.
Ai fini del beneficio, il giardino non deve per forza essere quello dell'abitazione in cui si risiede ma può trattarsi anche di una seconda casa. È sufficiente che si tratti di immobile residenziale (ne sono esclusi, quindi, uffici, negozi, magazzini etc).
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
In tal caso la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi ad esempio con riferimento alle spese 2019 la quota deve risultare versata entro i termini di presentazione del modello reddituale del contribuente riferito all'anno d'imposta 2019, ossia il Modello Redditi/2020).
Le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle riferite ad interventi che si inseriscono in un'opera relativa all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento di quello esistente.
È, pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.
Sono esclusi dal beneficio i lavori eseguiti in economia e quelli di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa a un intervento innovativo o modificativo.
Nel caso in cui si vogliano realizzare fioriere e allestire a verde balconi e terrazzi l'agevolazione è ammessa solo se permanente e sempre a condizione si riferisca a un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili abitativi.
È, in ogni caso, previsto un limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione e fissato a 5.000 euro per ciascuna unità abitativa.
Quindi, una detrazione massima spettante di 1.800 euro (36% di 5.000) con possibilità per chi esegue gli interventi su più unità immobiliari di vedersi riconoscere più volte il diritto al beneficio.
In caso di interventi eseguiti sulle parti del verde condominiale la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Inoltre, laddove il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio effettua lavori sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo massimo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e di altri 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.
Se poi i lavori riguardano un immobile ad uso promiscuo (ad esempio unità immobiliare utilizzata sia come propria residenza che come proprio ufficio) il beneficio è ridotto del 50%.
Così come la detrazione IRPEF per lavori di ristrutturazione edilizia anche questa del bonus verde è fruita in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi) in 10 quote annuali di pari importo.
Potrebbe accadere che dopo aver sostenuto le spese che hanno dato diritto a fruirne, venga ceduto l'immobile oggetto dell'intervento. In questi casi la regola prevede che la detrazione non utilizzata in tutto o in parte sia trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare (se il venditore vuole conservare la detrazione in capo a se stesso occorre specificarlo, ad esempio, nell'atto di cessione dell'immobile).
In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'abitazione ereditata.
Il bonus è ammesso alla sola condizione che il pagamento della spesa sia effettuato con strumenti tracciabili (assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifico ordinario).
Il documento attestate l'onere sostenuto (ad esempio la fattura) dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la descrizione dell'intervento dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
Nel caso in cui si tratti di spesa condominiale, sarà l'amministratore di condominio a doversi attenere alle regole sin qui illustrate e lo stesso dovrà rilasciare a ciascun condomino la dichiarazione che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.
|
||