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27 Novembre 2017 ore 17:18 - Detrazioni e agevolazioni fiscali |
Il beneficio fiscale riconosciuto dalla legge sulla prima casa può essere concesso all'acquirente della nuova abitazione anche qualora si possieda già un secondo immobile.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza (27376/2017).
Vediamo a quali condizioni.
Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa è necessario che alla stipula dell'atto di compravendita l'immobile già posseduto sia inidoneo all'usoabitativo.
Questa non idoneità ad un uso abitativo sussiste, secondo il punto di vista della Corte di Cassazione, anche qualora l'immobile sia destinato allo svolgimento di un'attività di tipo professionale.Spiega la Suprema Corte che:
chi abbia il possesso di altra casa valutata come non idonea all'uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabilità) che di natura soggettiva (es: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell'agevolazione. Ha, inoltre, diritto alla suddetta agevolazione pure chi, al momento dell'acquisto, sia proprietario di altro immobile utilizzato come studio professionale Cassazione Ordinanza 27376/2017
La Cassazione ritiene che il beneficio prima casa si può ottenere anche se si è proprietari di altra unità immobiliare, purché la stessa risulti inidonea all'uso abitativo.
La Suprema Corte, nell'interpretare la legge, introduce il requisito della non idoneità del precedente immobile.
L'uso abitativo è dunque il discrimine per la concessione del beneficio fiscale.
L'immobile già posseduto dall'acquirente, può essere considerato come non idoneo ad un uso abitativo per motivi di natura oggettiva (si pensi all'inabitabilità) o per ragioni di carattere soggettivo (dimensioni e caratteristiche). Tuttavia, ed è qui la novità rilevante, tra i casi di inidoneità ad uso abitativo la Corte Suprema ricomprende la destinazione dell'immobile a studio professionale.
Dunque, chi è titolare di uno studio professionale e compra altro immobile da utilizzare come abitazione principale, potrà godere delle agevolazioni previste dalla legge sulla prima casa. Requisito comprovante l'inidoneità dello studio professionale è l' accatastamento come A/10.
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