Il corretto utilizzo del posto auto, in una autorimessa, dipende anche dalla conoscenza di determinati fattori specifici.
Alle volte non si è a conoscenza del fatto che anche le autorimesse condominiali sono soggette alla normativa riguardante la prevenzione incendi.
La legge infatti dispone che, nel caso di parcheggio con un numero di auto maggiore a nove, è necessario richiedere il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) presso la Caserma dei Vigili del Fuoco Provinciale (D.L. 1 febbraio 1986).
Questo nulla osta non è definitivo, ma dovrà essere rinnovato a cadenza temporale secondo le modalità previste dalla legge e reperibili presso i Comandi dei VVFF.
A questa condizione, che definisce anche aspetti giuridici e penali, si contrappone alle volte una assoluta mancanza di informazione e che determina nei fatti, un uso inappropriato di questi locali.
Non è assolutamente raro riscontrare casi in cui, oltre all'automezzo, vengono posti all'interno del box, vecchi mobili o taniche di prodotti combustibili (vecchie vernici, benzina o altro), stipati in soppalchi realizzati in legno e ad una altezza poco al di sopra dell'autovettura.
In questi casi intervengono alcuni aspetti della normativa che brevemente si citano:
- non è consentito depositare materiale combustibile o infiammabile all'interno della autorimessa;
- l'altezza netta del box, non deve essere inferiore a 240 cm, con un minino di 200 cm sotto trave, è ammessa anche una altezza minore (non inferiore a 200 cm) ma solo per particolari condizioni.
Per il soppalco infine, vale quanto specificato in un nota ministeriale (prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 08 maggio 2001) chiarendo che è consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno purché rispondenti ai requisiti di resistenza al fuoco.
Nei fatti sostanzialmente si rimanda al professionista e successivamente al personale tecnico dei Comandi, la verifica di tali condizioni.
Un altro aspetto riguarda la capienza massima di autoveicoli citata nel CPI, e talvolta non rispettata dai condomini per la sosta, oltre alle autovetture, di moto o ciclomotori.
Questa condizione tiene conto di un elemento di valutazione, inserito nella Lettera circolare prot. n. P713/4108 sott. 22/3 del 25 luglio 2000, che prevede una equivalenza tra autoveicoli e ciclomotori nella misura di 1 a 4.
In sintesi, ogni auto corrisponde a quattro motocicli.
Un'ultima considerazione riguarda la possibilità di parcheggio dei mezzi dotati di impianti a GPL.
Su questo tema sono nate diverse dispute tra i proprietari di questi mezzi ed i condomini, anche alla luce di una vecchia normativa che ne prevedeva il parcheggio solo su spazi esterni e non comunicanti con piani interrati.
A questa condizione si è espresso il D.M. 22 novembre 2002, che sancisce la possibilità di parcheggiare autoveicoli a GPL, purché dotati di impianto con sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01, al primo piano interrato anche se organizzato in più livelli.